INTERVENTI AMMESSI: Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese.
REGIMI D’AIUTO: i contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto “de minimis”
BENEFICIARI: a) le micro, piccole e medie imprese; b) le grandi imprese.
SPESE AMMESSE: spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda: a) spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza b) spese relative ad analisi di laboratorio; c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) le spese connesse all’attività di certificazione per l’importo massimo di 500,00 euro.
CONTRIBUTO: il contributo è concesso nella seguente misura:
a) per le micro-imprese, 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 15.000,00 euro; b) per le piccole e medie imprese, 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 30.000,00 euro; c) per le grandi imprese, 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000,00 euro.
DOMANDA: La domanda di contributo è presentata dall’1 al 28 febbraio di ogni anno. Per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre.
CONTRIBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DELL’AMIANTO DA EDIFICI DI PROPRIETÀ DI IMPRESE
Contributi di cui all’articolo 4, comma 30 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017) per la rimozione e lo smaltimento dell’amianto da edifici di proprietà di imprese
INTERVENTI FINANZIABILI
Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell’amianto da edifici, sede legale o unità operativa, situati sul territorio regionale, di proprietà di imprese.
REGIMI D’AIUTO
I contributi di cui al presente regolamento sono concessi a titolo di aiuto “de minimis”
BENEFICIARI
- a) le micro, piccole e medie imprese in possesso dei requisiti definiti dall’Allegato I del Regolamento (CE) 17 giugno 2014 n. 651/2014/UE (Regolamento della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) pubblicato nella G.U.U.E. 26 giugno 2014, n. L 187;
- b) le grandi imprese.
ESCLUSIONI
Non possono beneficiare dei contributi:
- a) le imprese in stato di scioglimento o liquidazione volontaria nonché quelle sottoposte a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- b) le imprese che non rispettano le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;
- c) le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
- d) le aziende che gestiscono servizi pubblici locali.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili a contributo, al netto dell’I.V.A., esclusivamente:
- a) le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese quelle inerenti l’approntamento delle condizioni di lavoro in sicurezza;
- b) le spese relative ad analisi di laboratorio;
- c) le spese per la redazione del piano di lavoro di cui all’articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
Ai fini dell’ammissibilità a contributo, le spese devono essere sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda.
- Sono ammissibili le spese connesse all’attività di certificazione di cui all’articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) per l’importo massimo di 500,00 euro.
SPESE ESCLUSE
Non sono ammissibili le spese relative alla sostituzione del materiale rimosso, ad interventi di incapsulamento o confinamento dei materiali con presenza di amianto.
- Non sono ammissibili le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado qualora i rapporti giuridici così instaurati assumano rilevanza ai fini del contributo medesimo.
CONTRIBUTO
Il contributo è concesso, nei limiti posti dal regime d’aiuto, nella seguente misura:
- a) per le micro-imprese, 50 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 15.000,00 euro;
- b) per le piccole e medie imprese, 40 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 30.000,00 euro;
- c) per le grandi imprese, 30 percento della spesa riconosciuta ammissibile e per un massimo di 40.000,00 euro.
DOMANDE
La domanda di contributo è presentata dall’1 al 28 febbraio di ogni anno
Per l’anno 2017 il termine è fissato al 2 ottobre.