Finanziamenti agevolati alle imprese del settore turismo in Veneto
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Si tratta delle modalità operative per l’accesso delle piccole e medie imprese del settore turismo al fondo unico di rotazione.
INTERVENTI AMMESSI: gli interventi ammessi del Fondo di rotazione per il turismo sono relativi al miglioramento, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle dotazioni e delle strutture delle piccole e medie imprese del settore turismo, adeguandole alle disposizioni delle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene, nonché a quelle riferite alla qualità e alla riqualificazione a supporto dell’offerta turistica, alle norme di turismo ecosostenibile e per il conseguimento della certificazione ambientale.
BENEFICIARI: ai finanziamenti agevolati possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica.
AGEVOLAZIONE: Conecesisone di finanziamenti agevolati per il miglioramento e la qualifiazione dell’offerta turistica del Veneto.
L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100% della spesa ammissibile, erogato dalla Banca finanziatrice.
FINANZIAMENTO AGEVOLATO: compreso da un minimo di euro 150.000 e un massimo di euro 5.000.000.
DOMANDE: a sportello. Il Soggetto Gestore istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

FINANZIAMENTI AGEVOLATI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1042 del 04 luglio 2017

Pubblicate le modalità operative per l’accesso delle imprese del settore turismo al fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti agevolati alle piccole e medie imprese. Deliberazione/CR N. 52 del 16/05/2017. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 45 e legge regionale 17 giugno 2016, n. 17.

  • Gli interventi del Fondo di rotazione per il turismo sono relativi al miglioramento, l’ammodernamento e l’innovazione tecnologica delle dotazioni e delle strutture delle piccole e medie imprese del settore turismo, adeguandole alle disposizioni delle vigenti normative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene, nonché a quelle riferite alla qualità e alla riqualificazione a supporto dell’offerta turistica, alle norme di turismo ecosostenibile e per il conseguimento della certificazione ambientale.

OBIETTIVO

L’obiettivo degli interventi regionali agevolati è quello di promuovere e sostenere investimenti nel sistema
ricettivo turistico che favoriscano la qualificazione, la diversificazione, l’innovazione e il miglioramento
dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera l’impresa.

FINALITA’

Attraverso le misure del Fondo unico di rotazione la Regione intende:

  • assicurare una continuità nel processo di ammodernamento in ottica di sviluppo turistico sostenibile
    e favorire l’introduzione dell’innovazione nelle imprese;
  • promuovere un’efficiente organizzazione dell’offerta attraverso il potenziamento dell’integrazione
    tra i diversi segmenti della ricettività turistica, nell’ambito del miglioramento dell’accoglienza della
    destinazione considerata;
  • migliorare i livelli di servizi al cliente e l’efficienza delle strutture ricettive anche in ordine alla
    sostenibilità economica ed ambientale delle imprese.

BENEFICIARI

Ai finanziamenti agevolati possono accedere le micro, piccole e medie imprese (PMI), indipendentemente
dalla loro forma giuridica, che:

  • a) sono regolarmente iscritte nel registro delle imprese o al R.E.A. e attive presso la CCIAA
    competente per territorio; le imprese aventi sede legale in altro Stato comunitario devono essere in
    possesso di analoghi requisiti in conformità alla legislazione ivi vigente;
  • b) gestiscono e/o sono proprietarie di strutture turistiche, così come definite ai sensi dell’articolo 3 del presente provvedimento, la cui sede operativa, nella quale realizzare il progetto, rientra negli ambiti
    territoriali della Regione del Veneto;
  • c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in stato di liquidazione o di fallimento e
    non essere soggetta a procedure di fallimento o di concordato preventivo (ad eccezione del
    concordato preventivo con continuità aziendale);
  • d) presentano una situazione di regolarità contributiva previdenziale e assistenziale;
  • e) non presentano le caratteristiche di impresa in difficoltà così come definite dall’articolo 2, punto 18,
    del Regolamento (UE) n. 651 del 17 giugno 2014.

Tali requisiti devono sussistere al momento della domanda, con la deroga del requisito di cui alla lettera b),
poiché possono essere ammissibili anche quelle imprese che a seguito del progetto presentato ai fini del
presente provvedimento saranno proprietari e/o gestori di una struttura turistica.

STRUTTURE AMMISSIBILI

Le strutture ammissibili ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono quelle previste dalla legge
regionale n. 11/2013 e dalle normative generali così identificabili:

  • Strutture ricettive alberghiere (articolo 25, Legge regionale n. 11/2013):
    alberghi o hotel, villaggio albergo, residenze turistico-alberghiere, albergo diffuso;
  • Strutture ricettive all’aperto (articolo 26, Legge regionale n. 11/2013):
    villaggi turistici, campeggi, marina resort;
  • Strutture ricettive complementari (articolo 27, Legge regionale n. 11/2013):
    alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast;
  • Strutture ricettive in ambienti naturali: (articolo 27ter, Legge regionale n. 11/2013);
  • Altre strutture turistiche ammissibili:
    stabilimenti balneari, impianti di risalita, parchi divertimento e altre strutture nelle quali sono esercitate le attività codificate dall’Istituto nazionale di statistica correlate al settore turismo e gestite da PMI.

Per le strutture ricettive i requisiti richiesti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di finanziamento.

INTERVENTI AMMISSIBILI

Ai fini della gestione delle istanze di accesso al Fondo unico di rotazione da parte delle imprese del settore
turismo, sono ammissibili al sostegno le seguenti tipologie di operazione:

  • Interventi sulle strutture ricettive volti a favorire l’innovazione e la differenziazione dell’offerta e dei prodotti turistici dell’impresa stessa e/o della destinazione turistica in cui opera la struttura ricettiva.
    In tal senso potranno essere considerati ammissibili interventi che nel loro complesso consentano la
    rigenerazione e il riposizionamento dell’impresa;
  • Interventi sulle altre strutture turistiche che migliorino e qualificano le attività proprie e propongono nuovi e più moderni servizi ai turisti.
    Potranno quindi essere considerate azioni ammissibili all’intervento creditizio le attività che potenziano la struttura, introducono elementi di innovazione, anche tecnologica, riducono l’impatto ambientale, migliorano le condizioni di lavoro, sono in grado di fornire servizi innovativi ai turisti; migliorano le condizioni di accesso delle persone con handicap;

Sono altresì ammissibili gli interventi effettuati su edifici esistenti e catastalmente censiti che dopo i lavori sono destinati a essere classificati come una delle tipologie di strutture ricettive prevista dalla legge regionale n. 11/2013 agli articoli n. 25, 26, 27 e 27-ter.

ESEMPIO

Per le strutture ricettive, rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:

  • interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione delle
    strutture ricettive esistenti, coerenti con le finalità del presente provvedimento e con le tipologie di
    intervento sopra descritte;
  • interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati
    all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per gli ospiti, ivi comprese le dotazioni
    informatiche hardware e software e l’attivazione o l’implementazione di sistemi di prenotazione
    elettronica;
  • interventi di qualificazione dei requisiti di servizio e di dotazione;
  • interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua) della struttura;
  • interventi finalizzati alla crescita dimensionale delle imprese stesse, acquisizione di strutture ricettive
    esistenti, sviluppo di sinergie tra imprese del turismo e altre attività economiche;
  • investimenti in ottica di turismo sostenibile;
  • realizzazione di aree benessere, piscine, sala congressi, wellness, ecc. complementari alle strutture
    ammissibili;
  • Interventi per migliorare l’accessibilità della struttura alle persone con disabilità.

Gli ampliamenti sono definiti sulla base di quanto stabilito dalla normativa urbanistica in materia di ampliamenti e, solo se l’intervento riguarda una struttura ricettiva alberghiera, sono da considerarsi
ampliamenti anche gli interventi che interessano corpi di fabbrica diversi dall’edificio principale, in quanto
rientranti nella definizione di dipendenze ai sensi dell’articolo 24 della L.R. n. 11/2013.

  • Sono ammissibili anche gli interventi effettuati in strutture ricettive classificate che a seguito degli interventi finanziati assumono una diversa tipologia e/o livello di classificazione di struttura ricettiva.

Per le altre strutture turistiche, rientrano tra gli interventi ammissibili, a puro titolo di esempio:

  • interventi di ampliamento, ristrutturazione, manutenzione, riconversione e innovazione, anche
    tecnologica, delle strutture esistenti, coerenti con le finalità del bando sopra descritte;
  • interventi riguardanti impianti e strumenti tecnologici connessi all’attività d’impresa e finalizzati
    all’innovazione dei processi organizzativi e dei servizi per i clienti, ivi comprese le dotazioni
    informatiche hardware e software;
  • interventi di riduzione dell’impatto ambientale e/o consumo di risorse (energia/acqua);
  • investimenti in ottica di turismo sostenibile e per l’accessibilità delle persone con disabilità

Gli interventi sia in strutture ricettive che in altre strutture turistiche saranno considerati ammissibili purché
rispettino la normativa vigente in materia ambientale e, in particolare, laddove applicabile, la normativa
vigente in materia di valutazione di incidenza, di cui alla DGR n. 2299 del 09 dicembre 2014, pubblicata nel BUR n. 120 del 19 dicembre 2014.

TEMPI DI AVVIO

Per essere ritenuto ammissibile il progetto deve iniziare successivamente alla data di presentazione della
domanda di sostegno:

  • pertanto le iniziative finanziabili sono solo quelle in cui la data di avvio dei lavori relativi al progetto o all’attività da sovvenzionare è successiva a quella di domanda di sostegno.

INTERVENTI NON AMMISSIBILI

Non sono ammissibili interventi di nuova costruzione su area libera per la realizzazione di nuove strutture
ricettive e gli interventi non potranno riguardare gli adempimenti di carattere obbligatorio ai sensi di legge,
ovvero necessari ad adeguare la struttura ai vincoli minimi di legge.

  • Non sono altresì ammissibili interventi realizzati dal gestore senza il preventivo assenso da parte del
    proprietario.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese direttamente imputate al progetto, coerenti con l’attività dell’impresa, e con le
finalità del bando, sostenute e pagate dal soggetto beneficiario.

Nello specifico, sono ammissibili i costi di investimenti materiali e immateriali rientranti fra le seguenti tipologie:

  • a) opere edili/murarie e di impiantistica,
  • b) strumenti tecnologici, comprese le dotazioni informatiche hardware e software;
  • c) progettazione, collaudo e direzioni lavori,
  • d) beni funzionali al progetto tra cui attrezzature, macchinari e arredi;
  • e) spese connesse all’ottenimento della/delle certificazioni di qualità, di sicurezza, ambientali o
    energetica;
  • f) diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.

Sono altresì ammissibili esclusivamente le spese relative all’acquisto di beni ammortizzabili.

Le spese di progettazione, direzione lavori e collaudi di legge, sono ammesse fino ad un valore massimo del
7% dell’importo relativo all’intervento ammissibile.

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE SPESE

Ai fini della relativa ammissibilità al sostegno le spese devono essere:

  • a. sostenute esclusivamente dal Beneficiario del sostegno del presente bando, pertinenti al progetto proposto e direttamente imputabili alle attività previste nel progetto medesimo.
    In caso di società sono riconosciute ammissibili esclusivamente le spese riferibili direttamente alla società, con esclusione di quelle sostenute dai singoli soci o associati;
  • b. sostenute dopo la data di presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, fatta
    eccezione per le spese di progettazione, e pagate interamente dal beneficiario;
    a tal fine farà fede la data di emissione della fattura o di altro documento valido ai fini fiscali ed il relativo
    pagamento;
  • c. strettamente funzionali e necessarie alla realizzazione del progetto;
  • d. al netto di IVA;
  • e. analiticamente indicate in allegato alla domanda e i beni e servizi devono essere acquistati a
    condizioni di mercato.

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO

L’agevolazione viene concessa ai beneficiari attraverso un finanziamento agevolato di importo pari al 100%
della spesa ammissibile, erogato dalla Banca finanziatrice mediante l’utilizzo di una doppia provvista:

  • una quota pubblica pari al 50% del finanziamento, regolata a tasso zero, messa a disposizione dalla
    Regione tramite il Soggetto Gestore;
  • una quota privata per il rimanente , apportata dall’intermediario finanziario, regolata a tasso concordato tra il beneficiario e l’intermediario finanziario, entro il limite massimo del tasso convenzionato tra la Banca e il Soggetto Gestore, attualmente pari all’Euribor a 3/6 mesi, maggiorato di uno spread non superiore al 5%.

Tali finanziamenti risultano “agevolati” in quanto gli interessi maturano solamente sulla quota privata e non su quella pubblica

REGIME ED INTENSITÀ DI AIUTO

Le agevolazioni del Fondo Unico di Rotazione sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013
della Commissione Europea del 18 dicembre 2013, il cd. Regolamento “de minimis”.

  • L’importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi a un’impresa unica non può superare 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.

LIMITI E DURATA DEL FINANZIAMENTO

Il finanziamento agevolato è compreso tra un minimo di euro 150.000,00 (centocinquantamila), e un
massimo di euro 5.000.000,00 (cinque milioni) di spesa ammissibile.

  • Nell’arco di tre anni, a partire dalla presentazione della prima domanda di agevolazione a valere sul presente provvedimento, la stessa impresa può presentare altre istanze di finanziamento agevolato purché la sommatoria delle spese ritenute ammissibili dei progetti non superi il limite massimo sopra definito.

DURATA

L’agevolazione regionale, ai sensi dell’articolo 7, comma 5, del decreto legislativo n. 123/1998, ha una
durata massima di quindici anni, comprensiva dell’eventuale periodo di preammortamento massimo di
ventiquattro mesi.

CUMULO

Le agevolazioni previste dal presente intervento sono cumulabili con altre agevolazioni finanziarie pubbliche, in relazione agli stessi costi ammissibili, purché tale cumulo non dia luogo a un aiuto superiore a quello fissato dal Regolamento (UE) n. 1407/2013.

DOMANDA

Le domande di finanziamento vanno presentate al Soggetto Gestore, mediante la procedura “a sportello”, per il tramite dell’intermediario finanziario convenzionato prescelto, ovvero per il tramite dei Consorzi di
garanzia fidi.

Il Soggetto Gestore istruisce le domande secondo l’ordine cronologico di presentazione.

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