Accordo Team Manager

Accordo Team Manager

FAC SIMILE Accordo Team Manager

TRA

 

___________, con sede legale in _______, VIA __________ codice fiscale n° __________  partita IVA n° _________, iscritta alla CCIAA di __________ con il n° _________, società finanziaria autorizzata dalla Banca d’Italia, di seguito denominata anche SOCIETA’,

 

E

 

________, nato a _________ il _____________  e residente a ___________ in Vi______________ C.F. ____________-  autorizzato al compimento di tutte le attività previste nel presente accordo e in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità ed affidabilità di seguito denominato TEAM MANAGER

 

Premesso

 

  1. che la ___________ è società che svolge attività finanziaria, mediante l’intermediazione per la concessione di prestiti, mutui e di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  2. che è interesse della SOCIETA’ sviluppare sul territorio italiano una rete di collaboratori, ai quali conferire l’incarico di offrire il servizio come sopra determinato;
  3. che il TEAM MANAGER intende sviluppare una consistenza rete di contatti con soggetti potenzialmente interessati a diventare collaboratori della SOCIETA’;
  4. che il TEAM MANAGER presta servizi e prodotti a propria cura e spese, in proprio e per il tramite di collaboratori, nel territorio dello stato italiano;
  5. che il TEAM MANAGER ed i collaboratori da lui reclutati vengono segnalati alla SOCIETA’ ed assolvono agli obblighi richiesti dall’Organismo agenti e mediatori;
  6. che il TEAM MANAGER è a conoscenza delle norme riguardanti l’attività di concessione di finanziamenti e di prestiti, comprese le norme in materia di trasparenza nonché di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e di identificazione ai fini dell’antiriciclaggio e nello specifico;
  7. che il TEAM MANAGER non è incaricato all’identificazione ex. Art. 2 L. 197/1991, D.M. Ministero del Tesoro 5/6/1992, pertanto non puo’ identificare il richiedente e gli eventuali coobligati, ma deve avvalersi di collaboratori regolarmente segnalati all’organismo agenti e mediatori dalla SOCIETA’.
  8. che il TEAM MANAGER riceverà un compenso pari al 20% + IVA delle somme versate dagli aspiranti collaboratori e lo 0,20% (zero/20) sul montante (calcolato rata per durata del finanziamento) sulle sole cessioni del quinto o delegazioni di pagamento erogate da società finanziarie o banche convenzionate con la SOCIETA’ e segnalate dai collaboratori reclutati dal TEAM MANAGER.
  9. che le Parti hanno interessi comuni nell’istaurare un rapporto convenzionale inteso a sviluppare la rete di collaboratori della SOCIETA’.
  10. che le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto derivante dal presente accordo deve intendersi dotate di spiccate caratteristiche fiduciarie e richiede un apprezzabile grado di collaborazione tra le medesime

 

Tutto ciò, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Articolo 1

 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

 

Articolo 2

 

Il TEAM MANAGER provvederà, avvalendosi della propria autonoma organizzazione, a promuovere, raccogliere, e sottoporre alla SOCIETA’ le proposte di collaborazione, che, saranno vagliate dalla SOCIETA’.

Le parti riconoscono che la valutazione di un aspirante collaboratore resterà di esclusiva competenza della SOCIETA’, senza alcun potere dispositivo o conclusivo da parte del TEAM MANAGER.

La SOCIETA’ comunicherà al TEAM MANAGER l’esito della valutazione.

Il presente accordo deve intendersi efficace relativamente ad ogni singola proposta che perverrà del TEAM MANAGER alla SOCIETA’.

Per consentire lo svolgimento dell’incarico, la SOCIETA’ porrà a disposizione del TEAM MANAGER la documentazione necessaria per la presentazione e l’eventuale richiesta di collaborazione da far sottoscrivere ai potenziali collaboratori.

La raccolta, preparazione e trasmissione della documentazione dovrà essere eseguita dal TEAM MANAGER con la massima diligenza, in particolare:

  1. dovrà, inderogabilmente ed esclusivamente utilizzare la modulistica fornita dalla   SOCIETA’ e trasmettere la stessa documentazione, completa ed esauriente sotto ogni profilo formale e sostanziale, in conformità alle istruzioni ricevute;
  2. tutta la documentazione, dovrà essere compilata e sottoscritta alla diretta presenza del TEAM MANAGER;
  3. in caso di documentazione rilasciata e/o sottoscritta da terzi il TEAM MANAGER dovrà verificare l’autenticità di quanto trasmesso;
  4. dovrà verificare con attenzione e diligenza quanto verrà inoltrato, individuando e segnalando tempestivamente alla SOCIETA’ eventuali irregolarità che potrebbero incidere sul normale decorso e perfezionamento della richiesta di collaborazione.

 

La SOCIETA’ si impegna a trattare le domande che saranno presentate dai collaboratori per il tramite del TEAM MANAGER, ponendo a disposizione di quest’ultimo le proprie risorse e strutture affinché vi sia la massima agevolazione e facilitazione.

Il TEAM MANAGER dovrà inoltre collaborare con la SOCIETA’ ed il potenziale Collaboratore alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione e della relativa modulistica, attivandosi ove necessario per richiedere certificazioni, documenti ecc. e, successivamente, comunicando ai Potenziali collaboratori l’avvenuta accettazione della richiesta di collaborazione.

 

Articolo 3

 

Nessuna rilevanza territoriale è attribuita dalle Parti al presente accordo. Il TEAM MANAGER, consapevole di non aver diritto ad alcuna esclusiva, ha la facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, così come la SOCIETA’ ha la illimitata facoltà di incaricare altri soggetti nel territorio nazionale, anche per i medesimi prodotti.

La presente scrittura si intende senza rappresentanza e, pertanto, il TEAM MANAGER non potrà accettare o rendere dichiarazioni impegnative da o nei confronti di terzi, in nome e per conto della SOCIETA’. Eventuali dichiarazioni rese o accettate in violazione di tale divieto non impegneranno la SOCIETA’ nei confronti di terzi.

 

Articolo 4

 

La presente scrittura non ha carattere esclusivo. La SOCIETA’ sarà libera riavvalersi di altri soggetti a qualunque titolo incaricati, nonché di promuovere direttamente la conclusione degli affari, considerata esclusa ogni pretesa provvigionale, risarcitoria o di qualsiasi altro genere per gli affari non direttamente procurati dall’opera del TEAM MANAGER.

In ogni caso, la SOCIETA’ si riserva di avocare a sé la gestione di tutte o parte delle trattative procurate dal TEAM MANAGER, che per la loro complessità, entità e comunque per le particolari problematiche poste, rivestono carattere speciale. Resta tuttavia fermo – in questo caso qualora riconosciuto come dovuto – il compenso di competenza del TEAM MANAGER.

Il TEAM MANAGER si adopererà affinché la eventuale “Rete” dei suoi collaboratori rispetti gli obblighi di non concorrenza previsti dal contratto e che non vengano intraprese attività che possano evidentemente apparire pregiudizievoli e comunque non convenienti all’immagine della SOCIETA’, ovvero non consentite dalle disposizioni e dalle prescrizioni applicabili al Servizio.

La SOCIETA’ espressamente si impegna per la durata del presente accordo a non procurare, promuovere e comunque trattare direttamente rapporti e/o contratti con soggetti che siano in ogni caso riconducibili all’attività promozionale e di intermediazione svolta dal TEAM MANAGER e/o dalla Rete in esecuzione al presente accordo, se non previa comunicazione al TEAM MANAGER.

A questo rapporto non potranno essere mai applicate norme di legge e di contrattazione collettiva del contratto di impiego né del mandato di agenzia e di subagenzia.

 

Articolo 5

 

Il TEAM MANAGER e la SOCIETA’ prendono atto di aver reciprocamente accesso, a causa e nell’esecuzione della presente scrittura privata e/o del Contratto, ad informazioni commerciali, attività composizioni societarie, obiettivi strategici, processi distributivi, brevetti, know-how, marchi, proprietà industriali ed intellettuali in genere, segreti commerciali, numeri di conto, clientela, codici, e altre informazioni riservate e confidenziali riguardanti le rispettive società ed attività.

Per tutta la durata della presente scrittura privata, nonché alla cessazione della stessa, le parti si impegnano a mantenere segrete e riservate le predette informazioni e a non comunicare a terzi, diffonderle o pubblicarle, senza il preventivo consenso scritto dell’atra parte. Gli obblighi di segretezza previsti dal presente accordo non si applicano alle informazioni che siano o diventino, per fatti non imputabili alle parti, generalmente note al pubblico ovvero agli operatori del settore e non impediscono la comunicazione alle pubbliche autorità competenti delle informazioni , la cui comunicazione a tali autorità sia prevista come obbligatoria dalle disposizioni e dalle prescrizioni applicabili purché la parte, alla quale le informazioni comunicate si riferiscono, ne venga al più presto informata.

 

Articolo 6

 

Il TEAM MANAGER potrà avvalersi dell’opera di collaboratori, submandatari soltanto se segnalati anch’essi alla SOCIETA’. Il TEAM MANAGER, anche in nome e per conto della SOCIETA’, assume l’incarico di verificare preliminarmente che tutti i collaboratori di cui si servirà per lo svolgimento della attività regolate dalla presente convenzione, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di un diploma di scuola media superiore, e terrà presso i propri uffici, a disposizione della SOCIETA’, una copia della documentazione relativa. Tale impegno si intende riferito sia a collaboratori, submandatari permanenti che occasionali, sia che facciano parte di reti sia interne che esterne.

Il TEAM MANAGER si impegna ad adottare, con la massima tempestività, ogni opportuna iniziativa nei confronti dei propri collaboratori per assicurare le modalità di svolgimento della mediazione prese in considerazione in questo accordo. Il TEAM MANAGER risponde anche in relazione all’operato degli eventuali collaboratori, di danni conseguenti a comportamento negligente e/o ad omissioni in merito alla verifica della congruità ed autenticità della documentazione inoltrata, anche se prodotta da terzi, e comunque in tutti i casi di dolo e di colpa.

In tale ipotesi è tenuto a rimborsare alla SOCIETA’ l’eventuale danno, nonché a manlevare la stessa da qualsiasi esposizione finanziaria che fosse derivata sia a titolo di anticipazione che di saldo.

Articolo 7

 

Quale corrispettivo, globale ed omnicomprensivo, per lo svolgimento di ogni attività, in relazione ai contratti direttamente procurati e perfezionati, la SOCIETA’ si impegna a:

  1. riconoscere al TEAM MANAGER una provvigione il cui ammontare, definizione e regolamentazione sono meglio descritti al punto numero 8 della premessa, che costituisce parte integrante della presente convenzione e che la SOCIETA’ si riserva di modificare senza alcun preavviso;
  2. inviare al TEAM MANAGER i rendiconti provvigionali che si intenderanno dallo stesso approvati, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento, senza che il collaboratore li abbia contestati per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r.;

 

Le provvigioni saranno dovute al TEAM MANAGER solo allorché il rapporto con i potenziali clienti si sia perfezionato dal collaboratore con l’accettazione da parte della SOCIETA’ o dei servizi terzi nell’interesse dei quali essa opera, e sempre che l’operazione abbia avuto regolare esecuzione.

I corrispettivi pattuiti, maturati per ogni singolo contratto stipulato dalla SOCIETA’, comprendono l’attività di ogni soggetto intervenuto, anche in ausilio del TEAM MANAGER e quest’ultimo sarà l’unico responsabile dei compensi dovuti ai propri sub-collaboratori, interni od esterni e alla eventuale “Rete”.

Sono completamente a carico del TEAM MANAGER tutte le spese sostenute per l’esercizio dell’attività regolata dalla presente convenzione.

Tutti i pagamenti previsti nel presente articolo saranno regolati mediante bonifico bancario appoggiato sulle coordinate che il TEAM MANAGER renderà appositamente note;

 

Articolo 8

 

Il TEAM MANAGER si impegna ad assumere le seguenti obbligazioni fermo il rispetto di ogni obbligo di Legge e di Regolamento, nello svolgimento dell’incarico:

  1. fornire ai Potenziali collaboratori tutte le informazioni utili e funzionali alla stipulazione dei servizi e prodotti, con particolare riferimento alle relative condizioni praticate dalla SOCIETA’;
  2. garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza alle quali il TEAM MANAGER e la “rete” si ritiene vincolata;
  3. vagliare accuratamente i Potenziali Collaboratori al fine di mettere la SOCIETA’ in rapporto con soggetti in possesso dei requisiti di onorabilità;
  4. fornire alla SOCIETA’ tutte le informazioni utili circa le condizioni del mercato;
  5. raccogliere tutta la documentazione richiesta dalla SOCIETA’, esaminare l’autenticità degli originali ed inoltrare alla SOCIETA’ i documenti richiesti, certificando e garantendo con apposita dichiarazione che le eventuali copie sono conformi agli originali medesimi;
  6. Utilizzare esclusivamente i testi contrattuali predefiniti dalla SOCIETA’ e non modificabili dal TEAM MANAGER;
  7. Rispettare scrupolosamente e far rispettare ai propri incaricati le procedure ed istruzioni rilasciate dalla SOCIETA’. Il TEAM MANAGER e la sua Rete si impegnano ad osservare e far osservare le istruzioni di carattere generale, il codice di comportamento della SOCIETA’ e le procedure interne che gli saranno comunicate o le istruzioni particolari che la SOCIETA’potrà impartire in merito a specifiche trattative ed a fornire alla stessa SOCIETA’, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, le informazioni riguardanti le condizioni del mercato ed ogni altra informazione, anche relativa alla propria attività promozionale, utile per un’ottimale pianificazione dei programmi di sviluppo aziendale. Le parti si impegnano a studiare e sviluppare costantemente le migliori forme con cui dare attenzione al presente accordo, tenuto conto dei problemi che emergono nel corso di esecuzione del medesimo, dell’evoluzione del mercato, dei prodotti e degli strumenti tecnologici a disposizione. Saranno previste, con cadenze da definire, riunioni o rendiconti per il riscontro dei problemi emersi e per la ricerca delle soluzioni più opportune. Il TEAM MANAGER si impegna a raccogliere e trasmettere tempestivamente alla SOCIETA’ qualsiasi documentazione o dichiarazione dei collaboratori concernenti gli affari proposti, anche dopo la oro accettazione. Il TEAM MANAGER non può, senza preventiva e formale autorizzazione, utilizzare, in qualsiasi forma la denominazione sociale e/o il logo della SOCIETA’ .

 

Articolo 9

 

La presente scrittura privata avrà una durata di anni 1(uno) dalla sua data di sottoscrizione e verrà successivamente tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo venga richiesta la rescissione della stessa da far pervenire ai rispettivi indirizzi in calce, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.

La SOCIETA’ e il TEAM MANAGER potranno revocare la convenzione o recedere in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi, senza l’obbligo di motivazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ciascuna delle parti potrà peraltro revocare o rinunciare alla convenzione con effetto immediato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

 

Rimane inteso che le parti avranno la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C. senza obbligo di preavviso e di indennizzo alcuno e con semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola delle ipotesi di violazione di ciascuno degli obblighi reciproci del presente contratto ed altresì nell’ipotesi di cessazione, sospensione delle iscrizioni e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi all’esercizio delle attività.

Sono inoltre da considerarsi in ogni caso come giusta causa di risoluzione: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una della Parti; circostanze o atti che possano pregiudicarne il buon nome od ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

In qualunque ipotesi di cessazione degli effetti della convenzione, al collaboratore saranno dovuti i soli compensi maturati in relazione ad importi già erogati e da erogarsi al Cliente. Pertanto oltre alle provvigioni relative alle richieste presentate precedentemente al recesso, il TEAM MANAGER nulla avrà a che pretendere come compenso e/o risarcimento per tale recesso.

 

 

Articolo 10

 

L’attività oggetto del presente accordo è svolta in conformità alle norme di legge e regolamenti di qualsiasi natura esistenti in materia, nonché in conformità a tutte le condizioni, istruzioni e direttive tecniche ed amministrative che la SOCIETA’ fornirà al TEAM MANAGER, mediante apposite circolari o direttive da considerarsi parte integrante, ma non derogante, a tutti gli effetti del presente accordo.

Le modifiche e le integrazioni del presente accordo conseguenti a norme di legge, ovvero a disposizione amministrative, si intendono inserite di diritto nella presente convenzione, anche in sostituzione di clausole difformi.

La SOCIETA’ si riserva la facoltà di introdurre successivamente modifiche al contenuto della convenzione, che risultino obiettivamente giustificate ed opportune alla luce delle esigenze e degli interessi aziendali e compatibili con la giusta considerazione degli interessi del TEAM MANAGER.

Tali modifiche saranno oggetto di accettazione da parte del TEAM MANAGER. Ove il TEAM MANAGER non intenda accettare le modifiche introdotte dalla SOCIETA’, potrà recedere dalla convenzione entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle modifiche stesse.

Qualora entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle modifiche, il TEAM MANAGER non comunichi alla SOCIETA’ il proprio recesso ai sensi del comma precedente, le modifiche si intenderanno accettate dal TEAM MANAGER.

Inoltre, qualora intendesse, comunque, pur non accettando le modifiche introdotte dalla SOCIETA’ insistere nella validità dell’accordo intervenuto, sarà della SOCIETA’ decidere se mantenere in vita il rapporto contrattuale originario, oppure recedere dallo stesso.

 

Articolo 11

 

La presente scrittura privata e i diritti, obblighi e rapporti che ne derivano sono e rimarranno disciplinati dalla leggi italiana.

Per qualsiasi controversia comunque inerente alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione della presente scrittura privata, si pattuisce in via esclusiva la competenza del Foro di Latina.

Ogni modifica ed integrazione del presente contratto sarà valida solo se effettuata per iscritto e debitamente approvata da entrambe le parti.

 

L’eventuale nullità o invalidità parziale del presente contratto o nullità di alcune sue clausole non importerà la nullità o l’invalidità dell’intero presente contratto, le cui parti o clausole non colpite dalla nullità o invalidità resteranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti si adopereranno in buona fede per sostituire le parti o clausole colpite dalla nullità o dalla invalidità, con altre valide parti o clausole di reciproca soddisfazione.

 

 

              LA SOCIETA’                                                            IL TEAM MANAGER

 

 

____________________                                                                       ___________________

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti condizioni e clausole:

– Premesse,

– Articoli 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11

 

data e luogo

 

 

             LA SOCIETA’                                                                    IL TEAM MANAGER

 

 

______________________                                                           _____