AGCM ha sanzionato le società Etihad Airways e British Airways
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Sulla cosiddetta no-show rule l’Antitrust con una nota ha ricordato che già in passato questa è stata ritenuta lecita, ma solo a fronte di un’adeguata informativa alla clientela. Sull’applicazione della no-show rule, legata al caso Alitalia, c’è peraltro un orientamento in merito che è stato avallato dal Consiglio di Stato.

Le sanzioni e l’accettazione degli impegni, per le compagnie aeree sopra indicate, fanno seguito all’apertura di altrettanti procedimenti nello scorso mese di novembre del 2016 proprio al fine di rilevare l’eventuale mancato rispetto dei diritti dei consumatori in merito all’applicazione della no-show rule.

A carico di Emirates, di Iberia e di Klm non sono scattate sanzioni in quanto, in base agli impegni che sono stati presi e che sono stati accettati dall’Autorità Antitrust, le tre società di trasporto aereo, per tutti i biglietti venduti in Italia, permetteranno l’utilizzo del biglietto di ritorno qualora il passeggero, entro massime 24 ore dalla partenza, avverta la compagnia dell’intenzione di farne uso.

In più, ogni consumatore, al momento dell’acquisto online del biglietto per il volo aereo, sarà adeguatamente informato sulla no-show rule attraverso il sito Internet, dalla sezione relativa alle risposte alle domande più frequenti (FAQ), ed anche attraverso una modifica ad hoc di quelle che sono per l’utenza le condizioni generali di trasporto. I testi dei provvedimenti e degli impegni, che sono stati presi dalle compagnie aeree, sono stati già pubblicati online in formato pdf sul sito Internet istituzionale dell’Antitrust, AGCM.it.

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