Agenti e mediatori all’appello

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Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi, iscritti prima del 30 giugno 2011 negli albi tenuti da Bankitalia, per poter continuare a svolgere la propria attività devono chiedere, entro il 31 ottobre, l’iscrizione nei nuovi elenchi gestiti dal neocostituito Organismo degli agenti e dei mediatori (Oam). Non è, infatti, previsto alcun passaggio automatico tra i vecchi albi e i nuovi elenchi. La nuova scadenza è stabilita dall’articolo 17 del decreto legislativo 169/2012, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» 230 del 2 ottobre. I vecchi iscritti sono esonerati dalla prova d’esame se hanno effettivamente esercitato l’attività per almeno tre anni nell’ultimo quinquennio, percependo per questa attività compensi su base annua non inferiori a 5mila euro.
La procedura
Per l’iscrizione, telematica e non cartacea, è necessario registrarsi nell’apposita sezione del sito dell’Organismo (www.organismo-am.it), dotarsi della firma digitale e di una casella di posta elettronica (Pec). È richiesto il versamento di un contributo che per i mediatori è pari alla quota fissa di 2mila euro, oltre alla quota variabile di 120 euro per ogni dipendente e collaboratore (da segnalare, con versamento, entro 10 giorni in caso di cessazione o nuovo rapporto). Per gli agenti, invece, la quota fissa di 2mila euro è dovuta solo da società di capitale e cooperative, mentre scende a 1.500 euro per le società di persone e a 200 euro per le persone fisiche. Oltre a quello per l’iscrizione, è previsto anche il pagamento di un contributo annuale il cui importo sarà determinato dal l’Organismo ogni anno entro il 30 settembre.
La par condicio
Con la riforma delle reti distributive disciplinata dal decreto legislativo 141/2010, le figure di agente in attività finanziaria (oltre 75mila iscritti, di cui 5mila società) e di mediatore creditizi (131mila, di cui 9mila società) sono state poste sullo stesso piano di altri professionisti (agenti di assicurazione e promotori finanziari) per quanto riguarda il regime di iscrizione e il sistema dei controlli. Non stupisce, quindi, che oltre al possesso di requisiti di onorabilità e di professionalità siano prescritte anche la formazione professionale (almeno 60 ore nel biennio) e la stipula di una polizza di assicurazione di responsabilità civile per i danni arrecati nell’esercizio dell’attività.
Il monomandato
Il correttivo conferma il vincolo del monomandato. Pertanto, gli agenti svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario, bancario o finanziario, o di più intermediari se appartenenti al medesimo gruppo. Il vincolo vale per i prodotti e i servizi elencati nella circolare n. 3/12 del 5 aprile 2012, disponibile sul sito dell’Organismo (Oam). Per altri prodotti o servizi l’agente può assumere due ulteriori mandati.
Infine, è stabilito che i collaboratori di mediatori e agenti non possono essere persone giuridiche. Non costituisce, invece, esercizio di agenzia, né di mediazione creditizia, la stipula di convenzioni con banche da parte dei confidi e delle associazioni di categoria, comprese le società di servizi da queste controllate.

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