Agevolazioni per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale

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AllegatoA/FABBRICA INTELLIGENTE, AGRIFOOD E SCIENZE DELLA VITA: si tratta della misura nazionale per promuovere l’innovazione e accrescere la competitività delle imprese italiane.
AGEVOLAZIONI: la misura prevede l’agevolazione per progetti di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale (R&S).
RISORSE: sono disponibili oltre 560 milioni di euro.
TERRITORIALITA’ :la destinazione territoriale delle risorse prevede 287,6 milioni per le regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), 100 milioni per le regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) e 175,1 milioni alle restanti regioni.
PROCEDURA VALUTATIVA NEGOZIALE: l’intervento sarà attuato con la procedura valutativa negoziale prevista per gli Accordi per l’innovazione.
PROCEDURA VALUTATIVA A SPORTELLO: per i progetti più piccoli, con costi ammissibili fino a 5 milioni di euro, sarà applicata la procedura valutativa a sportello.
BENEFICIARI: imprese di qualsiasi dimensione che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane, di servizi all’industria (attività di cui all’art. 2195 del c.c., nn. 1, 3 e 5), e i centri di ricerca.  Per i soli progetti congiunti (fino a tre, per la procedura a sportello e fino a cinque per quella negoziale), anche gli Organismi di ricerca e, per i progetti del settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’art. 2135 c.c.
CONTRIBUTO: le agevolazioni sono concedibili nella forma del contributo alla spesa e del finanziamento agevolato, in misura coerente con i limiti fissati dal regolamento (UE) n. 651/2014.
DOMANDE: a partire dal 27 novembre 2018.
Dal 27 novembre 2018 le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le proposte progettuali per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d’importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 40 milioni.

FABBRICA INTELLIGENTE

  • Settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche destinate all’ottimizzazione dei processi produttivi e di automazione industriale, alla gestione integrata della logistica in rete, alle tecnologie di produzione di prodotti realizzati con nuovi materiali, alla meccatronica, alla robotica, all’utilizzo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) avanzate per la virtualizzazione dei processi di trasformazione e a sistemi per la valorizzazione delle persone nelle fabbriche;

AGRIFOOD

  • Settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che fa riferimento a soluzioni tecnologiche per la produzione, la conservazione, la tracciabilità e la qualità dei cibi, relativo ai comparti produttivi riconducibili all’agricoltura e alle attività̀ connesse, alle foreste e all’industria del legno, all’industria della trasformazione alimentare e delle bevande, all’industria meccano-alimentare, del packaging e dei materiali per il confezionamento;

SCIENZE DELLA VITA

  • Settore applicativo della Strategia nazionale di specializzazione intelligente che comprende tutte le discipline rivolte allo studio della materia e delle specie viventi, dai livelli elementari agli organismi superiori, all’uomo, agli animali, alle piante.

AMBITO OPERATIVO

Al fine di dare attuazione alla Strategia nazionale di specializzazione intelligente e di sostenere la valorizzazione economica dell’innovazione sull’intero territorio nazionale attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative di alto profilo, il decreto disciplina le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nei settori applicativi della Strategia nazionale di specializzazione intelligente relativi a “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita”.

PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA NAZIONALE DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE

  • I progetti ammissibili alle agevolazioni devono prevedere la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, strettamente connesse tra di loro in relazione all’obiettivo previsto dal progetto, finalizzate alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo delle tecnologie abilitanti fondamentali, nell’ambito delle traiettorie tecnologiche relative ai settori applicativi “Fabbrica intelligente”, “Agrifood” e “Scienze della vita” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i seguenti soggetti:

  • a) le imprese che esercitano le attività di cui all’articolo 2195 del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane di produzione di beni di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
  • b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente attività industriale;
  • c) le imprese che esercitano le attività ausiliarie di cui al numero 5) dell’articolo 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b);
  • d) i Centri di ricerca.

I benficiari possono presentare progetti anche congiuntamente tra loro.

  • In tale ultimo caso possono beneficiare delle agevolazioni anche gli Organismi di ricerca e, limitatamente ai progetti afferenti il settore applicativo “Agrifood”, anche le imprese agricole che esercitano le attività di cui all’articolo 2135 del codice civile.

I progetti congiunti di cui al comma 2 devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete o ad altre forme contrattuali di collaborazione, quali, a titolo esemplificativo, il consorzio e l’accordo di partenariato. Il contratto di rete o le altre forme contrattuali di collaborazione devono configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all’articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:

  • a) la suddivisione delle competenze, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
    b) la definizione degli aspetti relativi alla proprietà, all’utilizzo e alla diffusione dei risultati del progetto di ricerca e
  • sviluppo;
  • c) l’individuazione, nell’ambito dei soggetti di cui al comma 1, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Ministero.

SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili alle agevolazioni le spese e i costi relativi alle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale.

  • Per il calcolo delle spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo è utilizzata la metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dipendente dei progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito dei Programmi operativi FESR 2014-2020

CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo alla spesa e, ove previsto, anche del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto, comprensive delle eventuali maggiorazioni, stabilite dagli articoli 4 e 25 del Regolamento GBER.

  • L’eventuale finanziamento agevolato è concesso secondo quanto indicato dall’articolo 6, commi 5, 6 e 7, del decreto 1° giugno 2016, fermo restando che il rimborso degli interessi di preammortamento e delle rate di ammortamento deve avvenire secondo le modalità specificate dal Ministero nel provvedimento di concessione delle agevolazioni.
  • Limitatamente agli Organismi di ricerca, in luogo dell’eventuale finanziamento agevolato è concesso un contributo diretto alla spesa per una percentuale nominale delle spese e dei costi ammissibili complessivi pari al 3 per cento.
  • Qualora il valore complessivo dell’agevolazione, in termini di equivalente sovvenzione lordo, determinato ai sensi del presente articolo, superi l’intensità massima stabilita dall’articolo 25 del Regolamento GBER, l’importo del contributo diretto alla spesa è ridotto al fine di garantire il rispetto della predetta intensità.

PROGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA NEGOZIALE

La agevolazioni sono concesse, attraverso la procedura negoziale prevista per gli Accordi per l’innovazione dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative, per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, aventi le seguenti caratteristiche:

  • a) prevedere spese e costi ammissibili superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e fino a euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00);
  • b) essere realizzati nell’ambito di unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate, nelle Regioni in transizione e nelle Regioni più sviluppate;
  • c) rispettare quanto indicato all’articolo 4, comma 2, lettere c), d), e) ed f), del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative.

BENEFICIARI

I soggetti che, alla data di presentazione della proposta progettuale, sono in possesso dei requisiti elencati all’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto 24 maggio 2017 e successive disposizioni attuative.

I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente, secondo le modalità indicate all’articolo 4, commi 2 e 3, fino a un massimo di cinque soggetti co-proponenti.

CONTRIBUTO

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo diretto alla spesa e, nel caso sia previsto dall’Accordo per l’innovazione, del finanziamento agevolato, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto 24 maggio 2017.

PROGETTI AMMISSIBILI ALLA PROCEDURA A SPORTELLO

Le agevolazioni sono concesse, attraverso la procedura a sportello prevista dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative, per la realizzazione dei progetti di cui all’articolo 3, aventi le seguenti caratteristiche:

  • a) prevedere spese e costi ammissibili non inferiori a euro 800.000,00 (ottocentomila/00) e non superiori a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00);
  • b) essere realizzati nell’ambito di unità locali ubicate nelle Regioni meno sviluppate e/o nelle Regioni in transizione;
  • c) rispettare quanto indicato all’articolo 4, comma 2, lettere c), d) ed e), del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.

I progetti di cui al comma 1 presentati congiuntamente a valere sulle risorse disponibili per le Regioni meno sviluppate e le Regioni in transizione possono essere realizzati, per una quota non superiore al 35 per cento del totale dei costi ammissibili esposti in domanda, in una o più unità locali ubicate nelle aree nelle Regioni più sviluppate.

  • Tali progetti possono essere ammessi alle agevolazioni solo fino al raggiungimento della soglia prevista dall’articolo 70, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento (UE) 1303/2013 e a condizione che la parte del progetto realizzata al di fuori delle Regioni meno sviluppate e delle Regioni in transizione sia strettamente necessaria al raggiungimento degli obiettivi del progetto stesso e presenti effetti indotti sulla diffusione dell’innovazione a vantaggio di tali Regioni, con particolare riferimento alla definizione di processi di trasferimento tecnologico e/o di conoscenze o all’introduzione di nuovi processi, prodotti o servizi.

Per i Progetti Seal of excellence, acquisite le risultanze della valutazione tecnica effettuata a livello europeo sul programma “Orizzonte 2020”, la valutazione di cui all’articolo 9, comma 1, del decreto 1° giugno 2016 è effettuata esclusivamente in relazione alla solidità economico-finanziaria del soggetto proponente di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), numero 3), dello stesso decreto 1° giugno 2016.

BENEFICIARI

Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Capo, i soggetti di cui all’articolo 4 che, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, sono in possesso dei requisiti elencati all’articolo 3, commi 4 e 5, del decreto 1° giugno 2016 e successive disposizioni attuative.

  • I soggetti di cui al comma l possono presentare progetti anche congiuntamente, secondo le modalità indicate all’articolo 4, commi 2 e 3, fino a un massimo di tre soggetti co-proponenti.

CONTRIBUTO

Le agevolazioni di cui all’articolo 6 sono concesse nella forma del finanziamento agevolato e del contributo diretto alla spesa, secondo quanto stabilito dall’articolo 6 del decreto 1° giugno 2016.

DOMANDE

A partire dal 27 novembre 2018.

  • Dal 27 novembre 2018 le imprese potranno presentare, anche in forma congiunta, le proposte progettuali per la realizzazione di attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale d’importo superiore a 5 milioni di euro e fino a 40 milioni.

PROSSIME OPPORTUNITÀ

In futuro sarà attivata anche una procedura a sportello rivolta alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna) alla quale sono destinati 167 milioni di euro.

Finanzierà progetti di importo compreso tra 800 mila e 5 milioni di euro.

I termini e le modalità di questa procedura saranno stabiliti con un successivo decreto direttoriale.

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