Estinzione anticipata dei mutui non sempre gratis
Prestiti senza busta paga certificato di stipendio

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Se troppo anticipata, potrà essere applicato un indennizzo per equilibrare gli interessi del consumatore con quelli del finanziatore. Sarà un aspetto che dovrà essere definito con il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sul credito ai consumatori relativo a immobili residenziali. Lo prevede il disegno di legge di delegazione europea 2015 approvato ieri dal consiglio dei ministri. Il provvedimento si occupa anche di trasparenza dei conti di pagamento e delle commissioni sull’uso di carte di debito e di credito (assoggettate a massimali). Ma vediamo i punti essenziali del disegno di legge.

Commissioni. Il regolamento Ue 751/2015 stabilisce massimali alle commissioni interbancarie sui pagamenti con carte. Dai massimali dovrebbe derivare un beneficio anche per chi usa la carta (di credito o debito) per i pagamenti. Quando il titolare utilizza la carta per comprare un bene o acquistare un servizio presso un esercizio commerciale il commerciante paga una commissione sul servizio commerciale al proprio operatore di servizi di pagamento. Una parte della commissione è trattenuta dalla banca acquirente, una parte è versata alla banca emittente e una parte spetta all’operatore del sistema (come Visa o Mastercard). La commissione versata alla banca emittente, definita Mif (che sta per Multilateral interchange fees) rientra nelle commissioni addebitate agli esercenti e che queste ricaricano sul prezzo al dettaglio di beni e servizi venduti ai consumatori. Il regolamento stabilisce massimali dello 0,2% per le carte di debito e dello 0,3% per le carte di credito. Peraltro i singoli stati europei possono stabilire massimali inferiori ed esercitare alcune scelte discrezionali. I massimali non si applicano ai prelevamenti da sportelli automatici. Lo schema di legge di delegazione europea 2015 prevede entro il 9 dicembre 2015 di valutare l’applicazione commissione percentuali interbancarie contenute per ridurre i costi di accettazione presso l’esercente, sia la possibilità di fissare commissioni fisse per incentivare l’uso delle carte per pagamenti di poco valore o per particolari operazioni.

Mutui. La legge di delegazione comunitaria prevede l’attuazione della direttiva 2014/17 sui mutui immobiliari. Tra i criteri della delega si segnalano l’elaborazione di modelli standard a livello nazionale per la valutazione dei beni immobili residenziali ai fini della concessione di crediti ipotecari. Viene disciplinata anche l’attività di consulenza sui mutui. Viene stabilito l’obbligo di avviso sulla non adeguatezza del mutuo rispetto alla situazione finanziaria del consumatore. Altra garanzia per il consumatore è la fissazione di un termine di riflessione di sette giorni prima della conclusione del contratto, durante il quale poter confrontare offerte sul mercato. Novità in vista anche per l’estinzione anticipata dei mutui. La materia è regolata dal decreto 7/2007, che prevede il divieto di penale in casi di portabilità del mutuo (per persone fisiche e micro imprese) e, in alcuni casi, il divieto di estinzione del mutuo anche senza portabilità (unità immobiliari adibite ad abitazione o per lo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di persone fisiche). La legge di delegazione europea 2015 prevede che il diritto del consumatore all’estinzione anticipata sia esercitabile senza commissioni e oneri; si deve però valutare l’opportunità di prevedere un indennizzo equo, non superiore alla perdita economica a carico del soggetto finanziatore, nel sol caso in cui l’estinzione anticipata avvenga prima che sia trascorso un congruo periodo di tempo dalla sottoscrizione del finanziamento proporzionale alla durata del contratto stesso.

Conti di pagamento. Con il recepimento della direttiva 2014/92 si avrà maggiore trasparenza per i conti di pagamento. Il cliente dovrà avere informazioni sui costi attraverso un’informativa annuale standard, deve avere un indicatore sintetico dei costi. Altro profilo di interesse del consumatore è il diritto al reindirizzamento automatico dei bonifici in arrivo.

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