Siamo ad appena sette giorni dalla scadenza annuale del saldo IMU e della tassa sui servizi Indivisibili (TASI)

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fondo osservatorio mutui erogati Mutuo, noipa, segugio, mutuisupermarket, fondo crc, facile.itIn questo articolo ci soffermeremo su cosa sono l’IMU e la TASI e quando si pagano.
L’IMU (Imposta municipale propria) e la Tasi (Tassa sui Servizi Indivisibili) sono due delle tre componenti dell’Imposta Unica Comunale (IUC), tributo che si fonda su due distinti presupposti: il possesso degli immobili e la fruizione dei servizi messi a disposizione dal comune. L’ultimo componente dell’IUC è la TARI, tassa dedicata al finanziamento dei costi della fornitura del servizio di smaltimento rifiuti.

Se il pagamento della TARI, tramite modello F24, viene recapitato dai Comuni ai singoli contribuenti, per l’IMU e la TASI l’onere spetta al cittadino adoperandosi per il calcolo e il pagamento.
Scadenze IMU e TASI.
IMU e TASI hanno scadenze congiunte che in generale sono:
– 16 giugno 2018 (acconto)
– 16 dicembre 2018 (saldo)
Queste due date sono sempre le stesse ogni anno, qualora però tali date coincidono con giorni festivi, oppure di sabato o di domenica, la scadenza viene automaticamente slittata al primo giorno feriale.
Quest’anno quindi le scadenze sono slittate rispetto alla norma al:
– Il 18 giugno 2018 (acconto)
– Il 17 dicembre 2018 (saldo)

IMU e TASI cosa sono.
L’IMU (imposta municipale propria) e stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011, la cd. Manovra Monti che ha anticipato di due anni l’introduzione dell’imposta, stabilita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n.23/2011.
Considerata sperimentale fino al 2014 e poi andata a regime dal 2015in poi.
L’IMU è un’imposta locale che si applica su tutti gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale:
– usufrutto;
– comodato d’uso;
– abitazione;
– enfiteusi;
– superficie
fatta eccezione della prima casa, ossia, dell’immobile adibito ad abitazione principale e assimilati, quali:
– Unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
– Fabbricati destinati ad alloggi sociali;
– Casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– Unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non affittato dal personale Forze armate, polizia, militari, vigili del fuoco e personale con carriera prefettizia, per il quale non è richiesta come condizione, la dimora abituale e della residenza anagrafica;
– La sola e unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia, purché iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze.
– La sola unità immobiliare ad uso abitativo + relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili residenti presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, purché l’abitazione non sia locata.
La Tasi (tassa sui servizi indivisibili) è il tributo comunale per i Servizi Indivisibili con cui le amministrazioni comunali sostengono le spese per l’illuminazione, la cura del verde, la pulizia delle strade e tutti gli altri servizi che vengono forniti in maniera uguale a tutti i cittadini. Proprio per il fatto che il servizio è reso a tutti i cittadini non è possibile distinguere chi sia il diretto beneficiario e pertanto il tributo viene pagato da tutti i cittadini.
Spetta al Comune stabilire se si paghi la TASI, e la percettuale da applicare per il calcolo.

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