Anche la data di rilascio della carta d’identità per verificare la prescrizione del credito
riconoscimento

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Tribunale di Grosseto, 27 novembre 2014, n. 1179 

La pronuncia in commento segna l’epilogo di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l’opponente, oltre a disconoscere la sottoscrizione apposta sul contratto di finanziamento, nel contestare la mancanza della data di stipula del contratto eccepiva la prescrizione quinquennale del credito ingiunto.

Il Giudice di Grosseto, nel disattendere tutte le pretese dell’opponente, esamina a fondo – ritenendole collegate tra loro – sia la questione relativa alla prescrizione quinquennale del credito sia quella relativa alla mancata presenza della data di stipula del contratto, che erroneamente non era stata apposta al momento della firma.

In particolare il Magistrato grossetano non ha ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione prevista dall’art. 2948, n. 4° codice civile, la quale, secondo l’orientamento ormai costante della giurisprudenza – sia di legittimità che di merito -, al quale il Giudice ha ritenuto di aderire, trova applicazione solo quando “l’obbligazione rivesta i caratteri indicati per la fattispecie genericamente descritta dalla norma con l’espressione “e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi” che si riferisce alle obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo”.

Risolta la questione sulla prescrizione del credito, e chiarito che nel caso di specie trova applicazione unicamente l’ordinaria prescrizione decennale, il Giudice supera anche l’ulteriore contestazione attinente alla mancata indicazione della data di stipula del contratto di finanziamento, sfruttando precise coordinate cartesiane per risalire all’esatto lasso temporale nel quale collocare la stipula.

In questa direzione, il Magistrato colloca la stipula del contratto di finanziamento nell’arco temporale intercorrente tra la data di rilascio e la data di scadenza della carta d’identità utilizzata per l’identificazione del soggetto richiedente.

Dopodiché, esaminata la data di ricezione della raccomandata di messa in mora, al fine di stabilire se nel caso di specie sia decorso, oppure no, il termine prescrizionale ordinario di dieci anni, giunge alla conclusione che, “tale elemento di natura temporale, permette di collocare il contratto in data sicuramente successiva al 09.11.1999 – ovvero alla data di rilascio del documento d’identità riportato ed usato per l’identificazione, con conseguente tempestività, ai fini dell’interruzione della prescrizione decennale, dell’atto di messa in mora inviato dalla società convenuta con raccomandata spedita il 17.04.2009 (risultata ricevuta il 22.04.2009)”.

Articolo tratto da

iusletter

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