Arbitro per le Controversie Finanziarie: come tutelarsi dagli intermediari

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Con Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, dal 9 gennaio 2017 è operativo l’ACF, Arbitro per le Controversie Finanziarie, per risolvere controversie tra investitori ‘retail’ ed intermediari.

Questo nuovo organismo è previsto dal DL n.130 del 2015 in attuazione della direttiva comunitaria sull’ADR per i consumatori 2013/11/UE del 21 maggio 2013.

Pensiamo soltanto a tutti gli investitori di istituti di credito come Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti e Cariferrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza che necessitano di un organismo capace di rispondere rapidamente a controversie finanziarie (legate, ad esempio, ad obbligazioni subordinate di cui i meno esperti non conoscono il rischio elevato di investimento) per avere modo di tutelarsi.

Tutelarsi attraverso una figura esperta ed in alternativa al giudice civile.

 

Il ruolo stragiudiziale del nuovo Arbitro per le Controversie Finanziarie

Consob ne ha definito la regolamentazione e supporta l’operatività di tale sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Facciamo questo esempio: siete risparmiatori, avete presentato invano reclami ai vostri intermediari finanziari (sim, banche, ecc.) e volete a tutti i costi risolvere la controversia senza perdere altro tempo.

Lo strumento alternativo è costituito proprio dall’ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie): senza ricorrere alla via giudiziaria è in grado di risolvere in modo facile, rapido ed efficiente alla vostra controversia finanziaria, come suggerisce il nome.

Investitori e risparmiatori (non tutti) possono ricorrere all’ACF gratuitamente per ottenere risoluzioni rapide (sei mesi al massimo).

 

La procedura da seguire per presentare ricorso

Se in qualità di investitori sentite di essere stati danneggiati dall’operato del vostro intermediario, potrete rivolgervi al nuovo Arbitro per le Controverse Finanziarie presentando ricorso online entro 12 mesi dalla risposta dell’intermediario (oppure entro il sessantesimo giorno dal mancato riscontro del reclamo da parte dell’intermediario).

Vi collegate a www.acf-consob.it e vi registrate ottenendo i dati per l’accesso all’area riservata: all’interno della piattaforma potrete inserire tutte le informazioni utili e necessarie. Se inserirete dati o documenti incompleti la piattaforma ve lo segnalerà.

La procedura attraverso cui potrete usufruire dell’Arbitro per le Controversie Finanziarie, imparziale ed indipendente, è interamente online e vi permette di controllare in tempo reale lo stato del ricorso presentato.

Se l’ACF riconosce che le vostre ragioni sono valide, stabilirà il risarcimento che l’intermediario sarà tenuto a pagare oppure determinerà il comportamento che l’intermediario stesso dovrà tenere nei vostri confronti. Dopo l’esito dell’ACF, se l’intermediario non eseguirà la decisione, il risparmiatore avrà una carta in più da giocarsi rivolgendosi all’Autorità Giudiziaria.

Se l’esito del ricorso all’ACF non vi sembrerà soddisfacente, in seguito potrete sempre rivolgervi al giudice.

 

Interventi e limiti dell’ACF

Prima dell’introduzione di un ACF, esisteva un organismo (la Camera di conciliazione e arbitrato) che, però, non obbligava la partecipazione degli intermediari.

Al contrario, con l’ACF banche ed intermediari finanziari sono obbligati ad aderire al nuovo Arbitro delle Controversie Finanziarie.

L’investitore che fa ricorso non deve necessariamente richiedere l’assistenza di un legale (può presentare ricorso da solo online).

Non tutti possono usufruire di questo organismo: possono fare ricorso soltanto i risparmiatori retail (persone fisiche, imprese, enti, società), non gli investitori professionali in quanto questi ultimi hanno le conoscenze, l’esperienza e la competenza necessarie per decidere un investimento e valutarne i rischi.

Dal canto suo, il nuovo Arbitro delle Controversie Finanziarie può pronunciarsi solo per controversie che prevedono un risarcimento danni non superiore a 500.000 euro e non può intervenire su danni fisici e morali.

 

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