Costituzione Associazione

Costituzione Associazione

Art. 1 DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE

E’ costituita nel rispetto del codice civile, della Legge 383/2000, del D.lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, della legge 108 del 1996, del decreto n.176 del 17 ottobre 2014 (G.U. 279 del 01/12/2014, in attuazione dell’articolo 111, comma 5, del d.l. n. 385 del 01 settembre 1993 e successive modificazioni) l’associazione denominata ”________________”. L’Associazione assume nella propria denominazione la qualifica di ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Attività Sociale), che ne costituisce peculiare segno distintivo e che, quindi, verrà inserita nelle comunicazioni rivolte al pubblico ed in qualsiasi segno distintivo che l’Associazione intenderà adottare.

Art. 2 SEDE

L’associazione ha sede legale in ____________________ non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

Art. 3 SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione opera al fine di favorire l’inclusione sociale e finanziaria di persone fisiche in situazioni di vulnerabilità economica o sociale organizzando corsi di formazione al fine di sostenere l’avvio o lo sviluppo di un’attività di lavoro autonomo o di microimpresa.

 

Art. 4 FONDI STATALI – LEGGE N. 108/96

Per quanto attiene l’aspetto della prevenzione dell’usura, l’associazione può operare ai sensi e per gli effetti della L. 7 marzo 1996 n. 108; presso l’Associazione è istituito, con sovvenzioni pubbliche, un fondo speciale per la prevenzione del fenomeno dell’usura, operante secondo i criteri dettati dalla legge 7 marzo 1996 n.108, dalle sue norme di attuazione ai sensi del D.P.R. 11 giugno 1997 n. 315 e dalle successive modificazioni e integrazioni. Tale fondo speciale avrà una separata gestione amministrativa e contabile.

Le necessità del richiedente e/o di coloro che si trovino nello stato di bisogno o nell’imminente rischio di cadervi, saranno accertate con giudizio insindacabile dal Consiglio direttivo, secondo le modalità stabilite mediante apposito Regolamento Interno approvato dal Consiglio direttivo secondo i seguenti criteri di massima:

  • l’ordine di richiesta e di urgenza;
  • il numero dei componenti il nucleo familiare;
  • la serietà della ragione dell’indebitamento connessa allo stato di bisogno;
  • il senso di responsabilità dell’indebitato;
  • l’accertamento dell’intera esposizione debitoria;
  • la potenziale capacità di rimborso;
  • la prospettiva di sottrarre l’indebitato al rischio di usura.

 

Art. 5 I SOCI

Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti gli uomini e le donne che accettano gli articoli dello Statuto e dell’eventuale regolamento interno, che condividano gli scopi dell’associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. Possono essere soci anche persone giuridiche. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo.

L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni di legge 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del socio. Il diniego va motivato. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa è intrasmissibile.

Ci sono due categorie di soci:

  • – Soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
  • – Soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio dal Consiglio direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali solo se proposti dal presidente. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. I soci effettivi si dividono in Gold e Silver a seconda dei servizi offerti dall’Associazione dei quali vogliono beneficiare, ma la tipologia di socio effettivo non è discriminante nel regolare svolgimento della vita associativa.

Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci. L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Le attività svolte dai soci a favore dell’associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

 

Art. 6 ORGANO DI CONTROLLO

I soci fondatori, sono di diritto anche membri dell’organo di controllo. L’organo è composto da minimo 3 membri ed ha compiti di controllo della regolarità della gestione amministrativa e contabile. I membri possono essere anche proposti dal presidente ed ammessi conseguentemente alla votazione di almeno i 2/3 dei soci, essi possono essere scelti tra i soci effettivi (art.5).

 

Art. 7 DIRITTI DEI SOCI

I soci aderenti all’associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi solo se proposti dal presidente. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’associazione. Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.

 

Art. 8 DOVERI DEI SOCI

Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

I soci sono tenuti al pagamento puntuale della quota sociale.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto e delle linee programmatiche emanate.

 

Art. 9 RECESSO/ESCLUSIONE DEL SOCIO

Il socio può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.

Il socio può essere escluso dall’associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 8 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’associazione stessa.

L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo. Deve essere comunicata a mezzo lettera al medesimo, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile.

I soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.

La qualifica di socio si perde anche per decesso, il decesso del socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell’ambito associativo.

 

Art. 10 GLI ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’associazione sono:

  • L’Assemblea dei soci;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente;
  • L’Organo di controllo;

 

 

 

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

 

A tutti i membri di tutti gli organi dell’Associazione si applica il disposto degli art. 2 e 3 del Decreto del Ministro del Tesoro 6 Agosto 1996 e norme successive.

 

 

Art. 11 L’ASSEMBLEA

L’assemblea è organo sovrano dell’associazione. L’assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci, mediante:

  • Avviso scritto da inviare con lettera semplice agli associati, almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza;
  • Sono ammessi anche gli invii per via telematica.

 

L’Assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno ed è presieduta dal Presidente stesso o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

Deve inoltre essere convocata:

  • a) quando il Direttivo lo ritenga necessario;
  • b) quando la richiede almeno i 2/3 dei soci.

 

Gli avvisi di convocazione devono contenere l’ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione. L’assemblea può essere ordinaria e straordinaria. E’ straordinaria l’assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento della sede legale o lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi. L’assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.

L’assemblea ordinaria:

  • elegge il Presidente
  • elegge il Consiglio Direttivo;
  • propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
  • approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Direttivo ;
  • fissa annualmente l’importo della quota sociale di adesione e la scadenza del pagamento;
  • ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;
  • approva il programma annuale dell’associazione.

 

Le deliberazioni dell’assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’assemblea lo ritenga opportuno. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore.

Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’associazione.

Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.

L’assemblea straordinaria:

  • approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
  • scioglie l’associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 2/3 dei soci.

 

Hanno diritto di partecipare alle assemblee e di votare, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota.

 

 

Art. 12 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’associazione è amministrata da un Consiglio direttivo eletto dall’assemblea e composto da tre a dieci membri compreso il Presidente dell’Associazione. La convocazione del Consiglio direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da tre membri del Consiglio direttivo stesso. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio direttivo:

  • compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione
  • redige e presenta all’assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’associazione
  • redige e presenta all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo ed il rendiconto economico.
  • ammette i nuovi soci
  • esclude i soci salva successiva ratifica dell’assemblea ai sensi dell’art.9 del presente statuto.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del Consiglio direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’assemblea), il Vice Presidente, il Segretario (eletti nell’ambito del Consiglio direttivo stesso).

 

 

Art. 13 IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio direttivo e l’assemblea. Convoca l’assemblea dei soci e il Consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Dispone dei fondi sociali per le finalità da intraprendere, è nominato dal consiglio direttivo, la sua durata è a tempo indeterminato, ma può in ogni caso dimettersi dall’incarico se lo ritiene opportuno.

 

Art. 14 IL SEGRETARIO

Il Segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la tenuta dei relativi libri e registri.

 

Art. 15 IL TESORIERE

Il Tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell’Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del Consiglio Direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari. Egli provvede altresì alle operazioni formali di incasso e di pagamento delle spese deliberate dal Consiglio Direttivo. Al Tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l’esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili. Le funzioni di Presidente e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Qualora esse siano attribuite a persone diverse, il Regolamento Amministrativo può prevedere che in caso di impedimento del Tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero nell’ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo siano assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal Presidente o dal Segretario.

 

 

Art. 16 PATRIMONIO

Il patrimonio, e di conseguenza i mezzi finanziari per il funzionamento dell’associazione provengono:

  • dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea;
  • dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali. Il Consiglio direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’associazione.
  • da iniziative promozionali
  • da accantonamenti a riserve di eventuali avanzi di gestione

 

Ogni mezzo che non sia in contrasto con il Regolamento interno e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’associazione e arricchire il suo patrimonio.

Il patrimonio dell’associazione è totalmente vincolato a perseguimento degli scopi statutari.

L’associazione potrà avvalersi, inoltre, della normativa prevista dall’art. 29 del D.lgs 4 Dicembre 1997 n. 460 (“Titoli di solidarietà”).

 

Art. 17 BILANCIO

I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo e approvati dall’assemblea.

L’esercizio finanziario va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L’assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale. Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea generale ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. L’Associazione non persegue scopi di lucro e vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o effettuate a favore di altre O.N.L.U.S..

L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Consiglio direttivo può stabilire e creare particolari Fondi destinati al raggiungimento dell’oggetto dell’Associazione.

 

Art. 18 MODIFICHE STATUTARIE

Questo statuto è modificabile con la presenza dei 2/3 dei soci dell’associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti.

 

 

Art. 19 CENTRI DI ASCOLTO

I “Centri di Ascolto” periferici sono costituiti di norma presso le Sezioni territoriali e comunque nelle strutture individuate dal consiglio direttivo sul territorio.

Essi si occupano di accogliere le richieste di aiuto e di assistere le persone in stato di bisogno.

Il Consiglio Direttivo potrà, con apposita votazione, deliberare modifiche al Regolamento del funzionamento operativo dei “Centri di Ascolto”.

 

 

Art. 20 SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 2/3 degli associati convocati in assemblea straordinaria. L’assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di altre O.N.L.U.S..

 

 

Art. 21: AGEVOLAZIONI

L’Associazione potrà avvalersi dei benefici fiscali previsti dal D.lgs. 4 Dicembre 1997 n. 460, nonché di quelli relativi a disposizioni emanate o emanande in materia di Enti non commerciali e di O.N.L.U.S..

 

 

Art. 22: DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.