Banche depositarie OICR: il forfait sull’aliquota imponibile non è al passo con i tempi
prestazione occasionale

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La percentuale di imponibilità IVA dei corrispettivi delle prestazioni rese dalle banche depositarie di OICR nei confronti delle società di gestione del risparmio (SGR), pari al 28,3%, non è più al passo con i tempi. La conferma arriva dalla Risoluzione n. 26/E dello scorso 6 aprile, che ritiene che tale percentuale “non appaia più adeguata a quantificare le attività imponibili ad IVA rispetto al totale della attività prestate indistintamente dalle banche depositarie”. La misura del 28,3%, stabilita dalla Risoluzione n. 97/E del 17 dicembre 2013, è, infatti, frutto dell’analisi che includeva nella forfetizzazione anche il calcolo del NAV, secondo il modello dell’affidamento, servizio oggi escluso da tale modello alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 71/2016. Tale decreto ha eliminato la possibilità per le SGR di delegare al depositario il calcolo del valore delle parti degli OICR (o calcolo del NAV) secondo il “modello dell’affidamento” (ora tale attività può essere svolta dal depositario per conto del gestore esclusivamente secondo il “regime di esternalizzazione”).

 

Da qui la necessità, indicata dalla nuova Risoluzione, che gli operatori si attivino, rispetto del mutato quadro normativo, “sia per un tempestivo adeguamento delle convenzioni già esistenti tra le varie banche depositarie e le SGR, sia in sede di redazione di eventuali nuove convenzioni, al fine di dare distinta evidenza ai corrispettivi pattuiti per i vari servizi resi dalla banca depositaria, identificando in modo specifico i diversi servizi e il regime IVA cui gli stessi debbono essere assoggettati”. Nessuna sanzione sarà applicata in relazione al periodo d’imposta 2017, per il quale varrà l’esimente della obiettiva situazione di incertezza normativa.

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