Banche sollevate (per ora) dagli obblighi sui bonifici

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Il ministero dell’Economia solleva i destinatari della normativa antiriciclaggio dall’obbligo di astensione, entrato in vigore appena due giorni fa, in attesa di chiarimenti dell’amministrazione. La comunicazione è arrivata a tutti gli intermediari finanziari associati tramite l’Associazione bancaria italiana lo stesso giorno di entrata in vigore della norma. L’Abi, infatti, assieme a molti operatori del settore, aveva sollevato non poche perplessità circa gli effetti che la nuova disposizione sull’astensione, introdotta dal decreto legislativo 169/2012, avrebbe avuto sull’operatività quotidiana degli intermediari e non solo di questi, considerato che il “sospeso” comma 1-bis dell’art. 23 si sarebbe dovuto applicare a tutti i destinatari dal decreto 231/07.
Il Dlgs 169/2012, correttivo del Dlgs 141/2010, è stato pubblicato il 2 ottobre scorso e gran parte delle disposizioni sono entrate in vigore mercoledì scorso. Fra queste novità, appunto, le numerose modifiche al decreto antiriciclaggio, prima fra tutte la revisione dell’obbligo di astensione. La norma prevede che i destinatari, nel caso in cui non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, restituiscano al cliente i fondi, gli strumenti o le altre disponibilità finanziarie, liquidandone l’importo tramite bonifico su un conto corrente indicato dal cliente medesimo. Il bonifico, fra l’altro, sarebbe dovuto essere accompagnato da un messaggio diretto alla controparte bancaria (indicata dal cliente) nel quale si sarebbe evidenziato che le somme venivano restituite per l’impossibilità di rispettare l’adeguata verifica, vale a dire: raccolta e verifica dei dati identificativi del cliente e del titolare effettivo, nonché raccolta di informazioni sullo scopo e natura del rapporto.
La norma si presta a facili censure. In primo luogo pare duplicare, seppur in parte, quanto previsto dal primo comma dell’articolo 23 del decreto, laddove è già previsto l’obbligo di astensione in caso di impossibilità di effettuare l’adeguata verifica. Vi è poi da registrare una certa contraddittorietà fra la nuova disposizione e altre del decreto 231, prima fra tutte quella che prevede come le banche, ma anche le Poste, gli istituti di moneta elettronica e, da ultimi in ordine di tempo, gli istituti di pagamento, debbano permettere ai propri clienti di effettuare prelevamenti e versamenti in contante da e sui propri conti. Ma ancora, aspetto che ha suscitato maggiori dubbi, si può obbligare il cliente a chiudere il rapporto e allo stesso tempo imporgli di indicare altro conto bancario dove far rifluire i soldi? E se il cliente, come sarebbe accaduto spessissimo in caso di vigenza della norma, non ha un conto bancario, non lo si può certo costringere ad aprirne uno. Senza aggiungere che il «bonifico motivato» avrebbe condotto le banche a inoltrare all’Uif una segnalazione di operazione sospetta a causa delle carenze informative riscontrate e non sanate.
Insomma, per evitare sia problematiche di esegesi normativa sia criticità operative, il ministero, a distanza di poche ore dall’entrata in vigore del nuovo comma, lo ha sospeso. A seguito di contatti intercorsi tra l’Abi e il ministero, contatti durante i quali l’Associazione ha rappresentato la necessità di chiarimenti in merito all’applicazione della norma, l’Economia ha comunicato che le problematiche saranno esaminate dal tavolo tecnico composto da rappresentanti del ministero, della Banca d’Italia, della Uif e della Gdf. A seguito delle intese intercorse, con una comunicazione inviata a tutti gli associati lo stesso 17 ottobre, l’Abi ha riferito: «L’applicazione del comma 1-bis è da considerarsi condizionata sospensivamente all’emanazione dei chiarimenti da parte dell’amministrazione che saranno improntati ad assicurare la continuità del rapporto banca-cliente. Rimane comunque fermo il dovere delle banche di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela». In buona sostanza, il nuovo comma, aspettando chiarimenti, non deve esser preso in considerazione, fermo restando l’obbligo di adeguata verifica, nonché il previgente obbligo di astensione fissato dall’articolo 23 del decreto antiriciclaggio.

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