Cessione crediti: nota sull’approvazione al Senato della conversione del cosiddetto Decreto Banche
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In sede di Conversione del Decreto Legge 3 Maggio 2016 n. 59, recante “disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione”, è stato approvato al Senato un importante emendamento presentato dalla senatrice Lucrezia Ricchiuti, esponente PD della Commissione Finanze e Tesoro, che integra l’ambito di applicazione delle norme in materia di cessione dei crediti d’impresa.

Con l’accoglimento della proposta della senatrice Ricchiuti si allarga l’ambito riconosciuto della cosiddetta attività captive: viene aggiunta infatti all’attuale definizione, che già include l’acquisto dei crediti, verso terzi, da parte del cessionario da imprese che appartengono allo stesso gruppo, anche l’acquisto dei crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza (debitore ceduto).

L’emendamento Ricchiuti è stato approvato nella seduta notturna dell’8 giugno poco prima che la Commissione Finanze del Senato concludesse i lavori in sede referente. La fiducia posta sul Decreto è stata successivamente approvata in aula con 169 voti favorevoli e 70 contrari.

 

Così come approvato, il testo verrà ora trasmesso alla Camera per la seconda lettura, dove – con tutta probabilità – non verranno apportate modifiche, considerata l’imminente scadenza del decreto (2 Luglio) e la prossima tornata elettorale che comporterà la sospensione dei lavori parlamentari.

 

La riforma del titolo V del Testo Unico Bancario (TUB), operata dal D.Lgs. 141/2010 e dai successivi provvedimenti attuativi, ha modificato il perimetro delle attività riservate agli intermediari finanziari, escludendo di fatto le società di factoring che operano nell’ambito esclusivo del proprio gruppo di appartenenza ossia che acquistano crediti in cui le società del gruppo rivestono il ruolo di cedente o di debitore ceduto.

Con la perdita della qualifica di intermediario finanziario deriva l’impossibilità di applicare la legge specifica sulla cessione dei crediti d’impresa (L.52/91) che stabilisce un ambito soggettivo circoscritto a banche e intermediari finanziari. Ciò comporta fra l’altro il venir meno della disciplina in tema di cessione di crediti futuri e di crediti in massa e di tutela speciale ai fini della revocatoria fallimentare.

E’ chiaro che queste limitazioni penalizzano l’operatività delle società captive a scapito della possibilità di sostegno finanziario alle imprese fornitrici o clienti del gruppo di appartenenza delle società di factoring captive.

 

Consapevole dell’importanza del tema, specie nella prospettiva del sostegno finanziario alle imprese, il Legislatore era già intervenuto, purtroppo con una modifica parziale, ampliando l’ambito soggettivo della L.52/91. La modifica aveva riguardato l’acquisto da parte di società captive di crediti vantati da società del gruppo di appartenenza nei confronti di terzi, quindi dove il gruppo di appartenenza svolge il ruolo di cedente.

Non era stata considerata l’attività tipica e prevalente delle società di factoring captive che è quella di acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di società del gruppo di appartenenza, ossia in cui il gruppo di appartenenza rappresenta il debitore ceduto.

 

L’estensione dell’ambito soggettivo della L.52/91 oggetto dell’emendamento approvato al Senato riguarda appunto i soggetti che con la riforma del TUB hanno perso la qualifica di intermediari finanziari (società di factoring captive) e che svolgono l’attività di acquisto da imprese di crediti vantati verso le società del proprio gruppo.

L’estensione era necessaria per completare il processo di inclusione della parte più rilevante di operatività captive in cui il debitore ceduto è il gruppo.

 

“Il Segretario Generale di Assifact, Alessandro Carretta, Professore ordinario di Economia degli intermediari finanziari all’Università Tor Vergata di Roma, esprime compiacimento per la proposta emendativa formulata dalla Senatrice Ricchiuti, che va a sanare una situazione pregressa di intervento parziale e non risolutivo di modifica della L.52/91, consentendo alle società di factoring che operano nell’ambito esclusivo del proprio gruppo di appartenenza di proseguire, con continuità operativa e  regolamentare, la propria attività e non fare venire meno il proprio sostegno finanziario alle imprese fornitrici del gruppo. E’ apprezzabile la sensibilità dimostrata dal Parlamento per il settore del factoring che, come hanno evidenziato i dati di chiusura del 2015, ha mantenuto costante il proprio ruolo di sostegno delle imprese, anche negli anni più difficili della crisi finanziaria, e ha continuato a sostenere l’economia nazionale verso una reale e più consistente ripresa”.

 

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