Cessione del contratto di leasing: la clausola derogativa della competenza territoriale opera anche se il contraente cessionario è un consumatore

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Questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 24799/2013 emessa in data 5 novembre 2013.

Nel caso in esame, la Cassazione affronta per la prima volta la problematica con riferimento all’operazione di leasing, offrendo un rilettura sistematica dei campi di operatività della cessione ex art. 1406 cod. civ., senza tuttavia dimenticare di sottolineare come le conclusioni cui è pervenuta siano, in realtà, logico corollario di una prevedibile interpretazione degli elementi di diritto che caratterizzano la fattispecie.

In buona sostanza, partendo dal presupposto che la cessione realizza una vicenda circolatoria del contratto, che lascia immutate le posizioni dei contraenti originari, con tutti i rispettivi complessi di diritti, obblighi e facoltà”, la Cassazione afferma che “La conclusione non può mutare per il solo fatto che il cessionario rivesta la qualità di consumatore, di cui invece difettava il contraente ceduto.

E ciò, per il seguente ordine di motivi:

i)       in primo luogo, perché l’art. 1469 bis c.c. (vigente all’epoca della cessione sottoposta alla Suprema Corte, ed oggi trasfuso nell’art. 33 d.lgs 5.9.2005 n. 206) prevedeva espressamente che la disciplina ivi prevista si applicasse unicamente al contratto “concluso” tra il consumatore ed il professionista, e non anche all’ipotesi di cessione del contratto di leasing tra professionista (cedente) e consumatore (cessionario);

ii)     in secondo luogo, perché a seguire l’opposta opinione, si perverrebbe all’assurda conseguenza che il contraente ceduto debba rinunciare a far valere regole e clausole contrattuali lecitamente pattuite con la controparte originaria, e ciò per effetto della scelta – del tutto autonoma ed indipendente – di quest’ultima di cedere il contratto;

iii)   in terzo luogo, perché la disciplina dei contratti del consumatore è sottesa dalla ratio di prevenire abusi derivanti dalla contrattazione di massa – esigenza insussistente nel caso di cessione ad un consumatore del singolo contratto di leasing già stipulato tra due professionisti -, la quale, non avviene né potrebbe avvenire, di fatto, su scala industriale;

iv)    in quarto luogo, perché le clausole del contratto oggetto di cessione sono, sia per il cedente che per il cessionario, ovviamente immodificabili (art. 1374 c.c.): pertanto, non potendo esse formare oggetto di trattativa al momento della cessione, non potrebbero neppure dar luogo ad approfittamento del contraente ceduto nei confronti del cessionario;

v)      infine, perché la cessione del contratto li locazione finanziaria è, al pari delle altre cessioni del contratto, un’operazione “neutra”, la quale lascia immutate le posizioni e gli obblighi delle parti.

In definitiva, prosegue la Suprema Corte, “ad ammettere che il consumatore cessionario del contratto possa invocare nei confronti del ceduto le norme dettate per i contratti conclusi dal consumatore, si perverrebbe all’inaccettabile conclusione che la cessione avrebbe l’effetto di mutare contenuto e causa del contratto, ed il contraente ceduto pur avendo contratto con un professionista (e, quindi, commisurato le proprie prestazioni agli obblighi cui era tenuto nei confronti di questi) si troverebbe vincolato ad un contratto sostanzialmente diverso da quello a suo tempo stipulato”.

Ragion per cui, in caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, la clausola derogativa della competenza territoriale opera anche se il contraente cessionario è un consumatore.

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