CESSIONE DI CREDITI, BASE VARIABILE

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È soggetta a imposta di registro dello 0,5 per cento la cessione, a garanzia dell’adempimento di un contratto di leasing, dei crediti derivanti dalla convenzione stipulata tra l’impresa che ha costruito l’impianto fotovoltaico e il Gse (Gestore dei Servizi Elettrici). Lo spiega l’agenzia della Entrate nella risoluzione n. 95/E del 17 ottobre 2012, la quale ribadisce dunque quanto l’Agenzia aveva già affermato nella Rm n. 278 del 4 luglio 2008.
Si è tornati sull’argomento perché, in questo caso, il contribuente ha eccepito che il credito verso il Gse non è di importo determinabile a priori, in quanto dipendente dalla quantità di energia elettrica che verrà in futuro prodotta, la quale varia a sua volta in ragione della produttività dell’impianto fotovoltaico e, dunque, delle condizioni atmosferiche, delle caratteristiche tecniche e dell’usura dei componenti tecnologici installati.
A questa osservazione il fisco risponde che, quando la base imponibile dell’imposta di registro è indeterminata, il contribuente deve dichiararne una presuntiva (articolo 35, dpr 131/1986) sulla cui base va effettuata la tassazione in sede di pagamento dell’imposta principale; salvo poi dovere il contribuente integrare tale dichiarazione in aumento o in diminuzione (una volta determinato il reale valore della base imponibile) e, quindi, rispettivamente, effettuando un versamento integrativo o chiedendo il rimborso dell’importo pagato in più.
Il tema più importante è però che l’Agenzia non ritorna sui suoi passi sul tema della natura della cessione del credito, concludendo che a qualsiasi cessione di credito fatta non a scopo di finanziamento (il che attrarrebbe la questione in campo Iva), com’è la cessione “in garanzia”, deve applicarsi l’imposta di registro proporzionale (art. 6 Tariffa Parte Prima dpr 131/1986)
Il ragionamento è però dubbio, in quanto la “cessione del credito” è uno schema vuoto, che, di volta in volta, va colorato con la causa del negozio posto concretamente in essere: si può infatti avere cessione di credito a causa di donazione, a causa di pagamento di un prezzo, a causa di compravendita, a causa di garanzia, eccetera. Se dunque è vero che l’imposta di registro colpisce l’intrinseca sostanza degli atti presentati alla registrazione, a ognuna di queste “colorazioni” dovrebbe corrispondere una sua propria tassazione secondo la natura della cessione caso per caso ricorrente, quando invece il fisco fa di ogni erba un fascio.
Se fosse dato rilievo, come si dovrebbe, alla causa di garanzia che di sé colora la cessione dei crediti verso il Gse a favore delle società di leasing, se ne avrebbe che la tassazione di registro degraderebbe alla misura fissa, come gli operatori giustamente pretendono, poiché si tratterebbe di una garanzia data dal debitore, la quale è negozio cui appunto pacificamente non si deve applicare la tassazione proporzionale. Ma, come detto, il fisco mostra di rimanere sordo rispetto a questa osservazione.

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