L’attività di cambiavalute consiste nell’ acquisire e vendere banconote estere, assegni e travellers cheques in valuta o euro.
I cambiavalute possono regolare le operazioni di cambio oltre che per contanti e con assegno anche attraverso l’utilizzo di una carta di credito o di debito.
L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti in un apposito registro tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
L’art. 2 del D.m. 2 aprile 2015, in vigore dal 29 luglio 2015, conferma in linea di massima la definizione dell’attività in oggetto propria della normativa precedente cioè “L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute, anche su base stagionale, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, è riservato ai soggetti iscritti nell’apposito registro tenuto dall’Organismo, ai sensi dell’art.17 bis comma 1 del D.lgs. 141/2010 e ss. mm..Gli esercenti l’attività di cambiavalute provvedono a chiedere l’iscrizione nell’apposito registro entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto. Ai cambiavalute si applicano gli articoli 11 e 115 del T.u.l.p.s. e relative disposizioni di attuazione”
Requisiti per l’iscrizione nel registro
L’iscrizione nel registro, è subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:
a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell’Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell’articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica.
Informazioni da trasmettere all’Organismo
I soggetti iscritti nel registro sono tenuti a trasmettere all’Organismo per via telematica le negoziazioni effettuate.In particolare i dati identificativi del cliente ed i dati relativi all’operazionecome meglio specificati nell’art. 6 del D.m. 2 aprile 2015.
L’Organismo dispone la sospensione, non inferiore a tre mesi e non superiore a un anno, dal registro in caso di violazione del suddetto obbligo. I dati registrati sono conservati per dieci anni.
Casi di cancellazione dal Registro
L’Organismo dispone la cancellazione nei seguenti casi:
a) perdita di uno dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività;
b) ripetuta violazione dell’obbligo di di comunicazione delle negoziazioni effettuate;
c) inattività protrattasi per oltre un anno salvo comprovati motivi;
d) cessazione dell’attività.
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[…] La finestra da su un orizzonte grigio e vacuo, lontano dalla stanza inerte. Tanto fini quei vetri che la pioggia incerta, scivolando, pareva graffiarli: un senso di immenso vuoto pervase inarrestabile quel corpo eretto, immoto dando potente spinta al desiderio pulsante. Bilancia, destatosi da un biliare torpore, valuta l’intenzione d’uccidere. Vaglia le alternative, schiarisce le intenzioni e prende il treno diretto a Ventimiglia in cerca di un cambiavalute. […]