Come fare per aprire un’officina
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Come fare per aprire un’officina

Officina di meccanico, elettrauto, gommista e carrozziere. Sono il popolo degli autoriparatori, piccoli imprenditori e artigiani che rimettono a nuovo le auto, generando profitti mediante officine all’avanguardia. Guadagnandoci. Perché le quattro ruote necessitano di interventi costanti, funzionali ed estetici: controlli, sostituzioni, riparazioni e revisioni, che spiegano l’esistenza delle oltre 85 mila attività sparse su tutto il territorio nazionale.

Ma come si inizia? Prima di tutto è necessaria una solida formazione di base, conseguire un diploma tecnico come quello di perito meccanico presso un centro di formazione professionale, cui si devono aggiungere da tre a sette anni di esperienza lavorativa sul campo per sviluppare capacità di problem solving e e raggiungere la piena autonomia. Dopodiché si può pensare di avviare una propria impresa.

Gli investimenti sono notevoli. Un’officina necessita di tubi di aspirazione dei gas di scarico, microutensiili pneumatici, un set completo di attrezzi e almeno due postazioni di lavoro con tanto di ponte sollevatore (circa 30 mila euro il costo), una postazione di preparazione per la verniciatura (altri 30 mila) ed una cabina di verniciatura senza ristagno d’aria (più di 60 mila).

Gli adempimenti burocratici, anche per la sicurezza, sono onerosi. Tanto che gli esperti del settore consigliano di subentrare a un’officina già avviata, cercando titolari che vogliono cessare l’attività. Questo consente da una parte di spendere meno tra attrezzature e verifiche sugli impianti, e dall’altra di non annaspare in attesa dei permessi. Attesa che può durare ben più dei 60 giorni previsti sulla carta, come testimoniano alcune associazioni artigianali quali la Cna.

Infine un attenzione  particolare va posta anche sul personale. Per due postazioni, c’è bisogno oltre che del titolare, anche di un addetto e se possibile di qualcuno che si occupi della contabilità . La paga oraria per la manodopera oscilla tra i 30 e i 40 euro l’ora, mentre la retribuzione base per un dipendente è di circa 1.100 euro al mese.

Ma il fatturato? Sugli interventi si arriva al 70% di margine, il 10% sulle vernici mentre il resto sulla manodopera. Nel bilancio di esercizio, pagati i dipendenti e detratte tutte le spese, ammortamenti inclusi, il margine è compreso tra il 15 e il 22%, con un guadagno annuale di circa 80-90 mila euro.

Burocrazia per aprire un’officina

La Legge 11 dicembre 2012, n. 224, entrata in vigore il 5 gennaio 2013, ha introdotto importanti modifiche alla Legge 5 febbraio 1992 n.122 concernente la disciplina dell’attività di autoriparazione.

Le attività di officina meccanica – motoristica e di elettrauto sono state accorpate nella nuova attività definita “MECCATRONICA”, pertanto l’attività di autoriparazione si distingue ora nelle attività di:

1) meccatronica
2) carrozzeria
3) gommista

Dal 5 gennaio 2013, pertanto, non è più possibile dichiarare l’inizio della sola attività di meccanica e motoristica o di elettrauto, ma occorrerà dichiarare l’inizio dell’attività di “meccatronica” dimostrando il possesso dei requisiti previsti sia per la meccananica e motoristica sia per l’elettrauto.

L’articolo 3 della Legge 224 del 2012 contiene disposizioni in merito alla fase transitoria della nuova disciplina:

1. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono già iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e sono abilitate sia alle attività di meccanica e motoristica sia a quella di elettrauto, sono abilitate di diritto allo svolgimento della nuova attività di meccatronica;

2. le imprese che, alla data di entrata in vigore della legge (5 gennaio 2013), sono iscritte nel Registro delle imprese o nell’Albo delle imprese artigiane e sono abilitate alle attività di meccanica motoristica o a quella di elettrauto possono proseguire le rispettive attività per i cinque anni successivi alla medesima data. Entro tale termine, le persone preposte alla gestione tecnica delle predette imprese, qualora non siano in possesso di almeno uno dei requisiti tecnico – professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della Legge n. 122 del 1992, devono frequentare con esito positivo il corso professionale di cui alla lettera b) del medesimo comma 2, limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. In mancanza di ciò, decorso il medesimo termine, il soggetto non potrà essere preposto alla gestione tecnica dell’impresa ai sensi dell’articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558.

3. Il preposto alla gestione tecnica anche se titolare di impresa individuale che abbia già compiuto cinquantacinque anni alla data del 05/01/2013, può proseguire l’attività fino al compimento dell’età prevista per il conseguimento della pensione di vecchiaia.

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