Con la sentenza 7 aprile 2016, C-315/14, la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha affermato che l’art.
17, paragrafo 2, lettera a), primo trattino della direttiva 86/653 deve essere interpretato nel senso che “nuovi
clienti” possono essere anche quelli procurati dall’agente che hanno già intrattenuto in precedenza rapporti
d’affari con la preponente per quanto riguarda gli articoli commercializzati dalla preponente in una
determinata gamma di prodotti, ma non per quanto riguarda quelli per i quali la preponente ha conferito
all’agente un incarico di vendita esclusivo.
Per meglio comprendere l’importanza e la novità della sentenza in commento è utile ricostruire brevemente
la vicenda da cui ha tratto origine tale sentenza, che è stata emessa in un procedimento promosso da un
agente tedesco dopo la cessazione di un rapporto di agenzia con una società tedesca produttrice di vari
marchi di montature per occhiali, al fine di ottenere l’indennità di fine rapporto.
La società tedesca collabora con vari agenti, ad ognuno dei quali conferisce solo collezioni di montature per
occhiali di determinati marchi, ma non tutta la sua gamma di prodotti.
L’agente che ha promosso la causa in questione aveva ricevuto un incarico per la vendita delle collezioni di
montature per occhiali relative a due marchi.
Di conseguenza, tale agente si trovava in concorrenza con gli altri agenti di zona della preponente ai quali
era stato conferito un incarico per la vendita di altre collezioni di marchi di montature per occhiali.
La società tedesca aveva fornito all’agente un elenco di clienti comprendente ottici che avevano già
acquistato da essa collezioni di montature per occhiali di marchi diversi da quelli oggetto del contratto e,
quindi, la medesima società ha sostenuto in causa che tali clienti non potevano essere considerati “nuovi
clienti” ai fini dell’ottenimento dell’indennità di fine rapporto.
Per contro, l’agente tedesco ha sostenuto che gli ottici che, grazie ai suoi sforzi, avevano acquistato per la
prima volta montature per occhiali con i marchi a lui contrattualmente assegnati dovevano essere considerati
come “nuovi clienti”, anche se erano già stati in precedenza clienti della preponente per altri marchi di
montature per occhiali.
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risolto la controversia in esame enunciando il principio di
diritto sopra riportato, e cioè che “nuovi clienti” possono essere anche quelli procurati dall’agente che hanno
già intrattenuto in precedenza rapporti d’affari con la preponente per quanto riguarda gli articoli
commercializzati dalla preponente in una determinata gamma di prodotti, ma non per quanto riguarda quelli
per i quali la preponente ha conferito all’agente un incarico di vendita esclusivo.
Tale principio potrebbe essere utilizzato anche in Italia nelle cause tra agenti e preponenti riguardanti il
riconoscimento dell’indennità di fine rapporto di cui all’art. 1751 c.c. quando vi sono circostanze analoghe a
quelle presenti nella sentenza in commento (in particolare zona non in esclusiva e affidamento all’agente
solo di determinate linee di prodotti). Sarà, quindi, interessante notare se la giurisprudenza italiana
interpreterà il concetto di “nuovi clienti” conformemente alla sentenza 7 aprile 2016 della Corte di Giustizia
dell’Unione europea.