Contributi per la crescita aziendale in Friuli Venezia Giulia
In arrivo il programma di Sviluppo Rurale in Friuli Venezia Giulia

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Si tratta di finanziamenti agevolati alle Piccole e Medie Imprese (PMI) per l’acquisto o la locazione finanziaria (con patto d’acquisto) di nuove macchine utensili o di produzione, di durata superiore a 12 mesi, concessi da banche o società di leasing convenzionate: Legge 1329/65 (Sabatini).
OPERAZIONI AGEVOLABILI: a) le operazioni finanziarie assistite da effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate; b) i finanziamenti e le locazioni finanziarie finalizzati all’acquisizione di macchinari.
BENEFICIARI: Micro, piccole e medie imprese
SPESE AMMISSIBILI: acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione in genere, nuove di fabbrica, funzionalmente collegate all’attività economica svolta dall’impresa e installate in unità produttive ubicate sul territorio regionale. Sono esclusi veicoli, imbarcazioni e velivoli. Non sono ammessi investimenti di mera sostituzione.
IMPORTO AGEVOLABILE: è costituito dal costo di acquisizione della macchina comprensivo delle spese accessorie, esclusi gli oneri fiscali e finanziari, per un totale massimo ammissibile di euro 5.000.000,00 per anno solare.
AGEVOLAZIONE: il contributo in conto interessi prevede l’abbattimento del 70% del tasso di riferimento; per il settore dei prodotti agricoli sono previste intensità di contributo specifiche.
DOMANDE l’incentivo viene concesso con procedimento valutativo a sportello.

Ulteriori modifiche al Regolamento

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla Legge 28 novembre 1965, n. 1329, emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

FINALITÀ

Il regolamento dispone modifiche al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 (Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49), emanato con decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2004, n. 0205/Pres. art. 2 modifica del punto 6.9 del paragrafo 6 dell’allegato A al DPReg 205/2004

MODIFICA DEL PUNTO 6.9 DEL PARAGRAFO 6 DELL’ALLEGATO A AL DPREG 205/2004

Al punto 6.9 del paragrafo 6 dell’allegato A al DPReg 205/2004 il primo periodo è sostituito dal seguente:

  • Il contributo è calcolato su un finanziamento standard, di durata fissa pari a 5 anni e con rata semestrale costante di capitale ed interessi di importo pari al costo di acquisizione della macchina, ed è pari al triplo della differenza ottenuta fra i netti ricavi delle operazioni di attualizzazione calcolate al tasso di sconto composto di riferimento ed al tasso di sconto composto agevolato>>.

SOSTITUZIONE DEL PARAGRAFO 12 DELL’ALLEGATO A AL DPREG 205/2004

Il paragrafo 12 dell’allegato A al DPReg 205/2004 è sostituito dal seguente:

RIFERIMENTI NORMATIVI

  • 12.1 Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
  • 12.2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
    alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
    108 del trattato;
  • 12.3 Legge 28/11/1965, n. 1329;
  • 12.4 LR 20/03/2000 n. 7;
  • 12.5 Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 21/02/73;
  • 12.6 DPReg n. 123 del 24/06/2015>>.

SOSTITUZIONE DEL PUNTO 6.9 DEL PARAGRAFO 6 DELL’ALLEGATO B AL DPREG 205/2004
Il punto 6.9 del paragrafo 6 dell’allegato B al DPReg 205/2004 è sostituito dal seguente:

  • 6.9 Il contributo, calcolato su un finanziamento standard di importo pari al costo ammissibile della macchina, con durata fissa di 5 anni e rate semestrali a quota capitale costante, è pari al triplo dell’importo ottenuto applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza del piano, con modalità 360/360.>>.

SOSTITUZIONE DEL PARAGRAFO 12 DELL’ALLEGATO B AL DPREG 205/2004

Il paragrafo 12 dell’allegato B al DPReg 205/2004 è sostituito dal seguente:

12. RIFERIMENTI NORMATIVI

  • 12.1. Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara
    compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
    funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
    nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
  • 12.2 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara
    alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e
    108 del trattato;
  • 12.3 Legge 28/11/1965, n. 1329;
  • 12.4 LR 20/03/2000 n. 7;
  • 12.5 DPReg n. 123 del 24/06/2015>>.

ENTRATA IN VIGORE

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

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