Credito di Imposta per Investimenti nel Mezzogiorno
prestazione occasionale

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Beneficiari sono tutte le società e gli enti titolari di reddito d’impresa ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo).
AGEVOLAZIONE: il beneficio consiste nel riconoscimento di un credito d’imposta, da utilizzare in compensazione in dichiarazione dei redditi, per l’acquisto di beni strumentali nuovi effettuati tra il 2016 e il 2019.
CONTRIBUTO: la misura dell’agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali: 20% PMI; 15% Medie Imprese; 10% Grandi Imprese.
MASSIMALE: tetto massimo per ciascun progetto d’investimento: costo complessivo dei beni 1,5 milioni per le PMI; 5 milioni per le medie imprese, 15 milioni per le grandi imprese.
INVESTIMENTI AMMESSI: investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale relativi all’acquisto, anche tramite leasing, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive nuove o già esistenti.
PERIODO AMMESSO: investimenti realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
MODALITA’: L’agevolazione ha carattere automatico tramite comunicazione telematica.
SCADENZA: comunicazioni telematiche a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

INVESTIMENTI NEL MEZZOGIORNO

Agenzia delle Entrate: approvato il modello di comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, istituito dall’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208

  • L’art. 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introduce, a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, un credito di imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15
    per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta.

DESTINAZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il modello è utilizzato dai soggetti titolari di reddito d’impresa che intendono beneficiare del credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive localizzate nelle regioni:

  • Basilicata 
  • Calabria 
  • Campania 
  • Puglia 
  • Sicilia

ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni

  • Molise, 
  • Sardegna 
  • Abruzzo

ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C (2014) 6424 final
del 16 settembre 2014.

DECORRENZA INVESTIMENTI AMMESSI

Il credito d’imposta è attribuito in relazione agli investimenti realizzati a decorrere

  • dal 1° gennaio 2016 
  • e fino al 31 dicembre 2019

connessi ad un progetto di investimento iniziale come definito all’articolo 2, punti 49, 50 e 51, del regolamento
(UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014.

INVESTIMENTI AMMESSI

Gli investimenti ammessi sono relativi all’acquisto, anche  mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.

ESCLUSIONI

L’agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

  • L’agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà’ come definite dalla comunicazione della ommissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE
La comunicazione è presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni,

  • a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019.

UTILIZZAZIONE DEL CREDITO DI IMPOSTA

Il beneficiario può utilizzare il credito d’imposta maturato solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 del Dlgs n. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento, a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d’imposta.

LIMITE MASSIMO

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento,

  • pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, 
  • a 5 milioni di euro per le medie imprese e 
  • a 15 milioni di euro per le grandi imprese, e

ccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

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