Ismea insediamento di giovani in agricoltura: pubblicato il bando 2017
Contributi per subentro e ampliamento in agricoltura

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Si tratta del bando Ismea da 65 milioni per il primo insediamento di giovani in agricoltura.
FINALITA’: l’Ismea intende incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura con la finalita’ di agevolare i giovani con un’età compresa tra i 18 e i 40 anni che intendono acquistare un’azienda agricola con la concessione di mutui a tasso agevolato.
OBIETTIVO:sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.
AGEVOLAZIONE: Contributo in conto interessi nella misura massima di Euro 70.000,00.
MASSIMALE DEL CONTRIBUTO: l’ammontare massimo dell’aiuto non potrà essere superiore a 70.000 euro.
FINANZIAMENTO: Le operazioni fondiarie del presente Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio.
MASSIMALE DEL FINANZIAMENTO : l’importo richiesto per l’operazione deve essere compreso tra 250.000 euro (soglia minima) e 2.000.000 di euro (soglia massima). Le agevolazioni previste dal presente Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro.
DURATA FINANZIAMENTO: La durata varia dai 15 ai 30 anni.
DOMANDE: dal 28 marzo 2017 fino al 12 maggio 2017.

INSEDIAMENTO DI GIOVANI IN AGRICOLTURA

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l’avviso di Bando per l’insediamento di giovani in agricoltura.

FINALITÀ

L’ISMEA intende incentivare sull’intero territorio nazionale l’insediamento di giovani in agricoltura.

OBIETTIVO

Il  Bando si pone l’obiettivo di sostenere le operazioni fondiarie riservate ai giovani che si insediano per la prima volta in aziende agricole in qualità di capo azienda, mediante l’erogazione di un contributo in conto interessi.

ARTICOLAZIONE DEL BANDO IN 3 LOTTI

Il Bando è articolato in tre lotti in base alla localizzazione geografica delle operazioni fondiarie:

LOTTO 1

COMPRENDE LE REGIONI:

  • Emilia Romagna,
  • Friuli Venezia Giulia,
  • Liguria,
  • Lombardia,
  • Piemonte,
  • Trentino Alto Adige,
  • Valle d’Aosta,
  • Veneto,
  • Lazio,
  • Marche,
  • Toscana e
  • Umbria.

La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 1 è pari a euro 30.000.000,00.

LOTTO 2

COMPRENDE LE REGIONI:

  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
    Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna e
  • Sicilia.

La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 2 è pari a euro 30.000.000,00.

LOTTO 3

  • comprende i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al D.L. 17 ottobre 2016, n. 189 , convertito, con modificazioni, dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229.

La dotazione destinata a finanziare le operazioni del LOTTO 3 è pari a euro 5.000.000,00

AGEVOLAZIONI

Contributo in conto interessi nella misura massima attualizzata di Euro 70.000,00 (settantamila/00)

EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per il 60% alla conclusione del periodo di preammortamento e dunque all’avvio ell’ammortamento dell’operazione e per il 40% all’esito della corretta attuazione del piano aziendale allegato alla domanda di partecipazione.

ATTUAZIONE DEL PIANO AZIENDALE

L’attuazione del piano non può avvenire prima della determina di concessione delle agevolazioni e, comunque, deve essere avviata entro 9 mesi dalla data di stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni e completata in un periodo massimo di cinque anni dalla stipula stessa, pena la decadenza dal contributo.

TASSO

  • il tasso annuale di riferimento massimo applicabile alle operazioni è corrispondente al tasso base vigente al momento della determinazione di ammissione delle domande alle agevolazioni aumentato fino a 220 punti base.
  • Il tasso finale applicabile all’operazione non potrà, in ogni caso, essere inferiore allo 0,50% annuo.

DURATA

La durata del piano di ammortamento dell’operazione può essere alternativamente di:

• 15 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 20 anni (più 2 anni di preammortamento)
• 30 anni (comprensivi di 2 anni di preammortamento)
IL CONTRIBUTO SARÀ EROGATO CON LE SEGUENTI MODALITÀ:

  • I contributi possono essere cumulati con altri contributi provenienti da fonti di finanziamento nel rispetto del Regolamento (UE) n. 702/2014.
  • Nel caso di società agricola, possono beneficiare del contributo due o più giovani – ciascuno in possesso dei requisiti di cui all’art. 4 – che assumano congiuntamente la titolarità dell’azienda, nonché la relativa rappresentanza, così come previsto nelle condizioni di insediamento, fermo restando che l’ammontare del contributo resta contenuto nei limiti precedentI.

REQUISITI SOGGETTIVI

La partecipazione al Bando è riservata ai giovani che intendono insediarsi per la prima volta in un’azienda agricola in qualità di capo azienda e che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:

  • a. età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non ancora compiuti;
  • b. cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
  • c. residenza nel territorio della Repubblica Italiana;
  • d. possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali, attestate da almeno uno dei seguenti documenti:
    • titolo di studio di livello universitario di indirizzo agrario;
    • titolo di studio di scuola media superiore in campo agrario;
    • esperienza lavorativa, dopo aver assolto l’obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall’iscrizione al relativo regime previdenziale;
    • attestato di frequenza con profitto ad idonei corsi di formazione professionale.

Qualora il giovane, al momento della presentazione della domanda, non disponga di adeguate capacità e competenze professionali, è ammesso alla partecipazione, a condizione che dichiari di impegnarsi ad acquisire tali capacità e competenze professionali entro 36 mesi dalla data di adozione della determinazione di ammissione alle agevolazioni.

Nel caso di insediamento in impresa individuale,

ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni, il soggetto richiedente dovrà insediarsi quale capo azienda in una impresa individuale che, entro 3 mesi dalla data di comunicazione della determinazione di ammissione della domanda alle agevolazioni, deve risultare, a pena di decadenza:

  • a. titolare di partita IVA in campo agricolo;
  • b. iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • c. iscritta al regime previdenziale agricolo.

Nel caso di insediamento in società agricola,

al momento della presentazione della domanda il soggetto richiedente deve risultarne socio e la società (di persone, capitali ovvero cooperativa) deve:

  • a. essere titolare di partita IVA in campo agricolo;
  • b. essere iscritta al registro delle imprese della Camera di Commercio;
  • c. avere per oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile;
  • d. recare la indicazione di “società agricola” nella ragione sociale o nella denominazione sociale;
  • e. non essere assoggettata ad alcuna procedura concordataria o concorsuale né avere in corso alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
  • f. avere una maggioranza assoluta, numerica e di quote di partecipazione di soci di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti;
  • g. essere amministrata da soggetti di età compresa tra i 18 anni compiuti e i 40 anni non compiuti.

ESCLUSIONE

Sono esclusi dalla partecipazione al Bando le domande relative ai soggetti richiedenti:

  • a. che, al momento della presentazione della domanda, risultano già insediati, ossia, ai sensi del regime di aiuto n. SA 40395, i soggetti nei cui confronti ricorrono tutte le seguenti condizioni:
    •      i. iscrizione al regime previdenziale agricolo;
    • ii. possesso di una partiva IVA nel settore agricolo;
    • iii. iscrizione alla CCIAA nell’apposita sezione riservata alle imprese agricole;
    • iv. assunzione della responsabilità civile e fiscale della gestione dell’azienda agricola.
  • b. che intendono insediarsi in imprese in difficoltà;
  • c. che intendono insediarsi in imprese destinatarie di un ordine di recupero di aiuti comunitari;
  • d. che intendono insediarsi in imprese nelle quali si era già insediato un altro giovane beneficiario del premio;
  • e. che svolgono attività agromeccanica così come definita dall’articolo 5 del Decreto legislativo n. 99/2004;
  • f. beneficiari di un premio di primo insediamento, ancorché non percepito al momento della presentazione della domanda;
  • g. nel caso in cui, nei confronti del richiedente stesso, e/o del legale rappresentante e di tutti i soci della società di insediamento (se società di persone), ovvero di uno o più degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione (se società di capitali), risulti pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 o in presenza di una delle cause ostative previste all’art. 67 del medesimo decreto;
  • h. nel caso in cui, nei confronti del richiedente stesso, e/o del legale rappresentante e di tutti i soci della società di insediamento (se società di persone), ovvero del legale rappresentante e/o di uno o più degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione (se società di capitali) e/o del venditore (persona fisica) ovvero del legale rappresentante e di tutti i soci della società venditrice (se società di persone), ovvero del legale rappresentante e/o per uno o più degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione (se società di capitali), sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati che comportano la pena accessoria del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
  • i. nel caso in cui, nei confronti del richiedente stesso, e/o del legale rappresentante e di tutti i soci della società di insediamento (se società di persone), ovvero del legale rappresentante e/o di uno o più degli eventuali componenti dell’organo di amministrazione (se società di capitali), sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure in caso di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati in materia ambientale, in materia di immigrazione, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
  • j. che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, di amministrazione straordinaria o nei cui confronti sia pendente un procedimento per la dichiarazione di tali situazioni; l’esclusione opera se la procedura o il procedimento riguarda il soggetto richiedente, la società all’interno del quale si insedia ed il venditore.

Sono inoltre escluse le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

  • a. operazioni fondiarie tra coniugi, anche separati, parenti ed affini entro il primo grado; l’esclusione opera anche qualora la sussistenza dei predetti rapporti di coniugio, parentela e affinità sia rilevata tra le parti acquirente/venditrice, ivi inclusi i soci e gli amministratori delle stesse;
  • b. aziende agricole i cui terreni hanno già formato oggetto di operazioni fondiarie realizzate da ISMEA, salvo che, al momento della presentazione della domanda, siano trascorsi almeno cinque anni dalla data di pagamento dell’ultima rata di prezzo;
  • c. aziende agricole sui cui terreni risultano trascritti pignoramenti immobiliari o atti di sequestro, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma inefficaci;
  • d. aziende agricole sui cui terreni risultano iscritte ipoteche giudiziali, ad eccezione dei casi in cui tali atti risultino ancora trascritti ma inefficaci;
  • e. aziende agricole i cui terreni risultano gravati da uso civico o proprietà collettive;
  • f. aziende agricole i cui terreni non presentano destinazione agricola, ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti, ed i cui fabbricati non hanno le caratteristiche tali da soddisfare il requisito di ruralità secondo la normativa vigente; l’esclusione opera limitatamente ai mappali catastali non in possesso dei requisiti indicati;
  • g. aziende agricole i cui terreni sono condotti a qualsiasi titolo da altra impresa agricola con contratti di affitto o comodato di durata residua, al momento della presentazione della domanda, superiore a 5 anni; a tal proposito fa fede quanto risulta dal fascicolo aziendale.

Sono altresì escluse le domande di partecipazione che hanno per oggetto:

  • a. aziende agricole i cui terreni non sono in grado di assicurare la redditività dell’iniziativa nonché la sostenibilità finanziaria della stessa;
  • b. aziende agricole sui cui terreni risultino iscritte ipoteche volontarie, il cui debito residuo superi il 60% del valore stimato da ISMEA;
  • c. aziende agricole i cui terreni hanno un valore di stima, determinato in sede di sopralluogo, inferiore al 60% rispetto al prezzo indicato al momento della presentazione della domanda;
  • d. aziende agricole i cui terreni evidenziano fenomeni di elevata frammentazione e polverizzazione fondiaria, con distanza tra i corpi aziendali che non consente un razionale ed economico utilizzo dei fattori della produzione;
  • e. aziende agricole su cui insistono fabbricati, pozzi, invasi o altre opere/interventi non in regola dal punto di vista normativo, al momento della presentazione della domanda;
  • f. aziende agricole che non garantiscano il rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale e di igiene, ambiente e benessere degli animali.

FINANZIAMENTO

Le operazioni fondiarie del presente Bando si realizzano attraverso l’acquisto a cancello aperto (con esclusione quindi delle scorte vive e morte) della struttura fondiaria agricola e la sua successiva vendita, con patto di riservato dominio.

LIMITI DEL FINANZIAMENTO

L’importo richiesto per l’operazione, a pena di esclusione, deve essere compreso

  • tra 250.000 euro (soglia minima) 
  • e 2.000.000 di euro (soglia massima).

Le agevolazioni previste dal Bando possono essere richieste anche nel caso in cui l’operazione fondiaria abbia un valore di stima superiore a 2.000.000 di euro.

  • In tali casi, l’operazione si realizza attraverso la concessione di un mutuo ipotecario di 2.000.000 di euro a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione per un valore pari al 120% del mutuo e, ove necessario, su altri beni fino a concorrenza del valore richiesto.
  • La differenza tra il prezzo di vendita del terreno ed il mutuo erogato da ISMEA deve essere coperta dal richiedente con il ricorso a mezzi propri od indebitamento, ai fini della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

FINANZIAMENTI TRA 100.000 E 250.000 EURO

Possono essere altresì presentate domande di ammissione alle agevolazioni per operazioni fondiarie il cui importo richiesto è compreso tra 100.000 euro e 250.000 euro, qualora si inseriscano in un contesto di arrotondamento fondiario.

  • In tali casi l’operazione è realizzata attraverso la concessione di un mutuo ipotecario a garanzia del quale ISMEA acquisisce ipoteca di primo grado sul terreno oggetto dell’operazione ovvero su altri beni e comunque fino alla concorrenza di valore del 120% del mutuo.
  • L’arrotondamento fondiario deve essere dimostrato con terreni da condurre con contratti di affitto registrati di durata almeno di 15 anni e relativa assunzione del fascicolo aziendale, da formalizzare prima della stipula dell’atto di concessione delle agevolazioni.

DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere presentata in forma telematica.

LA DOMANDA POTRÀ ESSERE PRESENTATA

  • a partire dalle ore 12,00 del giorno 28 marzo 2017, data di apertura dello sportello telematico, 
  • fino alle ore 12,00 del giorno 12 maggio 2017 (45 giorni).
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