Convenzione

Convenzione

FAC SIMILE Convenzione contratti di Finanziamento

______________ (codice fiscale ____________) con sede in ________ alla Via ___________ di seguito “Amministrazione”, nella persona del sig. _________________ in qualità di Presidente

 

e

 

___________ con sede legale in _________ in ______________ (codice fiscale ____________ e iscrizione all’albo OAM al n. ____________), di seguito “Istituto”, nella persona del sig. ____________-  in qualità di Amministratore

 

premesso che

  • l’Istituto è intermediario per la concessione di finanziamenti ai dipendenti e pensionati, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di cessione e delega da essi rilasciata;
  • le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
  • i suddetti prestiti non sono garantiti dall’Amministrazione;
  • i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all’art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
  • l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

 

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

L’Amministrazione autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell’Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

In caso di concorso della quota delegata con cessione garantita dal Fondo di cui all’art. 16 dello stesso D.P.R. n. 180/1950 o comunque garantite, ai sensi del successivo art. 34, così come modificato dall’art. 1, comma 137, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, da compagnie di assicurazione legalmente esercenti l’attività di garanzia, e/o con altre delegazioni, la cui esecuzione è atto dovuto per l’Amministrazione, non può, comunque, superarsi la metà dello stipendio.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all’istituto della cessione del quinto o delegazione non deve essere superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

 

Art. 2

         Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l’Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto e delegazioni anche di durata decennale.

         Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

 

Art. 3

L’effettuazione delle trattenute di cui all’art. 2 verrà eseguita dall’Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell’applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell’art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

 

Art. 4

L’Istituto si impegna, a fronte dell’attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di cessioni/delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

 

 

Art. 5

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell’Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell’estinzione del prestito.

L’Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell’attestazione dell’avvenuta estinzione del debito per la precedente cessione/delegazione e dell’erogazione del nuovo finanziamento.

 

Art. 6

         La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.

 

Art. 7

E’ prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 8.

 

Art. 8

La presente convenzione entra in vigore il ___________ e si intende valida fino al ____________ con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 9, 10 e 11.

 

Art. 9

         L’Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di collaboratori vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) massimo del _____________%.

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all’inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

 

Letto, confermato e sottoscritto.

 

Roma, __________

 

Per l’Istituto

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Per l’Amministrazione

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