Credito al consumo: paga l’esercente in caso di dati falsi o alterati
riconoscimento

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Tribunale di Bologna, sentenza n. 1838/2015

La decisione in commento rappresenta la coda di una vicenda giudiziale, all’esito della quale il tribunale felsineo ha accertato l’inadempimento dell’esercente convenzionato rispetto ai propri obblighi contrattuali.

La clausola n. 2 dell’accordo di convenzionamento inter partes prevedeva, infatti, che, una volta erogato il credito, il rivenditore avrebbe dovuto rimborsare alla società Finanziaria l’ammontare delle rate scadute ed impagate, il capitale residuo maggiorato del 10 %, oltre agli interessi di mora nella stessa misura, qualora fosse emerso che nella richiesta di finanziamento erano stati riportati dati falsi.

La ragione, spiega il tribunale petroniano, risiede nel fatto che “L’opponente, cui incombeva l’onere ex art. 1218 c.c., non ha dimostrato nella specie in alcun modo che il proprio inadempimento dell’obbligazione di controllare i dati forniti da chi aveva richiesto il finanziamento fosse dovuto a causa a lui non imputabile e ricorre, pertanto la sua responsabilità contrattuale”.

Dunque, il diritto della società Finanziaria di  ottenere il risarcimento del danno in forza della previsione contrattuale già invocata.

E ciò, tiene a precisare il Giudice adito, poiché “La clausola de qua ha evidentemente natura di clausola penale, essendo stato predeterminato dalle parti il risarcimento del danno per l’ipotesi di inadempimento ed appare evidente che la clausola è in tutto specifica e determinata”.

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