Crif: abuso di potere

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In base all’articolo 18 bis del Decreto sviluppo 2011 le società che gestiscono le banche dati di tutti i debitori italiani, sono tenute alla cancellazione dei dati negativi entro 5 giorni dalla comunicazione del cliente che dimostri la regolarizzazione con relativa liberatoria della società finanziaria titolare del contratto oggetto del debito. Questo purtroppo non accade mai a scapito dei clienti che a volte si trovano ad attendere anche 36 mesi per vedersi cancellati i ritardi regolarizzati e di conseguenza essere riabilitati alla concessione del credito.
Riportiamo pertanto l’articolo 18 bis a conferma di quanto precedentemente riportato:

1. In caso di regolarizzazione dei pagamenti, le segnalazioni relative a ritardi di pagamento da parte delle persone fisiche o giuridiche gia’ inserite nelle banche dati devono essere cancellate entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione da parte dell’istituto di credito ricevente il pagamento, che deve provvedere alla richiesta di estinzione entro e non oltre sette giorni dall’avvenuto pagamento.

2. Le segnalazioni gia’ registrate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere estinte entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. La Banca d’Italia e’ autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n.139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo.

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3 commenti

  • rugiada dew ha detto:

    Quindi Vi chiedo:Lo stesso vale per il SIC di CTC non solo per CRIF?
    Grazie

  • piero ha detto:

    L’art. 18 bis è stato rimodulato con il comma 12-bis dell’art. 1 del decreto legge 28/06/2012 n. 89:

    TESTO VARIATO DAL DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 2012 N. 89

    “CANCELLAZIONE DI SEGNALAZIONI DEI RITARDI DI PAGAMENTO” Art. 8-bis del D.L. 70/2011 “Decreto Sviluppo” convertito in Legge n. 106/2011

    E’ COSI MODIFICATO

    «Art. 8-bis (Cancellazione di segnalazioni dei ritardi di pagamento). –
    1. Entro dieci giorni dalla regolarizzazione dei pagamento, le segnalazioni relative a ritardi di pagamenti da parte delle persone fisiche o giuridiche già inserite nelle banche dati devono essere integrate dalla comunicazione dell’avvenuto pagamento. La richiesta da parte dell’istituto di credito deve pervenire immediatamente dopo l’avvenuto pagamento;
    2. Le segnalazioni già registrate e regolarizzate, se relative al mancato pagamento di rate mensili di numero inferiore a sei o di un’unica rata semestrale, devono essere aggiornate secondo le medesime modalità di cui al comma precedente.
    3. La Banca d’Italia e’ autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l’attuazione del presente articolo».

    In poche parole da cancellazione è diventato aggiornamento. Come sempre la legge Italiana è molto chiara. In poche parole non serviva apportare alcuna modifica, in quanto è rimasto tutto invariato.

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