Dal 1° aprile 2024 gli agenti e i mediatori di assicurazione sono tenuti ad applicare la ritenuta d’acconto
L’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici, sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.
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L’Agenzia delle entrate fornisce le istruzioni operative agli uffici, sulle modalità di applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione.

Ambito di applicazione
Il Bilancio 2024 (articolo 1, comma 89, legge n. 213/2023), ha modificato il quinto comma dell’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973, abrogando la parte in cui era disposto l’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni, comunque denominate, corrisposte agli agenti e ai mediatori assicurativi.

A seguito della modifica normativa, pertanto, la ritenuta d’acconto si applica alle provvigioni percepite da:

  • agenti di assicurazione, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione
  • mediatori di assicurazione, per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate. che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

Nel documento di prassi, l’Amministrazione precisa che restano ferme, per quanto compatibili, le indicazioni fornite con la circolare del ministero delle Finanze n. 24/1983.

L’Agenzia, inoltre, superando le indicazioni fornite con la risoluzione n. 7/2013, considera assoggettate a ritenuta d’acconto, per identità di ratio legis e per parità di trattamento degli operatori, anche le provvigioni percepite dagli intermediari iscritti nelle sezioni d), e) ed f) del Registro unico degli intermediari, per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione, anche laddove l’attività assicurativa sia esercitata a titolo accessorio.

Decorrenza della modifica
Ai sensi del comma 90 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2024, il nuovo regime entra in vigore a partire dal 1° aprile 2024.

L’Amministrazione specifica che la ritenuta d’acconto va operata all’atto del pagamento della provvigione, rilevando a tal fine i pagamenti effettuati a decorrere dal 1° aprile 2024.

La circolare si sofferma, in particolare, sulla fattispecie di cui al quarto comma dell’articolo 25-bis del Dpr n. 600/1973, il quale prevede che, quando gli agenti e i mediatori di assicurazione trattengono direttamente la provvigione spettante prelevandola dalle somme riscosse, gli stessi sono tenuti a rimettere ai propri committenti anche l’importo corrispondente alla ritenuta. Quest’ultima si considera operata nel mese successivo a quello in cui le provvigioni sono state trattenute dai percipienti e dovrà essere versata all’Erario dai committenti entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono operate.

In tal caso, l’Agenzia indica che gli agenti e i mediatori di assicurazione, in applicazione del criterio di cassa, sono tenuti a rimettere ai committenti le ritenute che si intendono operate dal 1° maggio 2024, ossia quelle relative alle provvigioni trattenute dalle somme che gli agenti e i mediatori hanno incassato, anche precedentemente al mese di aprile 2024, e che gli stessi riversano ai committenti a decorrere dallo stesso mese, anche se i relativi contratti sono stati conclusi nei mesi antecedenti.

Determinazione della ritenuta in misura ridotta e ulteriori precisazioni
Restano invariate la disciplina del calcolo delle ritenute d’acconto, di cui al primo comma dell’articolo 25-bis, e quella dell’applicazione della ritenuta nella misura ridotta di cui al secondo comma del medesimo articolo.

A tal proposito, l’Agenzia specifica che le comunicazioni per richiedere l’applicazione della ritenuta in misura ridotta, di cui al decreto del ministro delle finanze n. 2446/1983, possono pervenire mediante raccomandata A/R o Pec, entro i quindici giorni successivi all’entrata in vigore della norma, ossia entro il 16 aprile 2024.

La modifica disposta dalla legge di bilancio non ha riflessi sugli obblighi di fatturazione previsti dalla normativa Iva, trattandosi di operazioni esenti, per le quali non è previsto l’obbligo di emissione della fattura, salvo esplicita richiesta da parte del committente o del cliente privato.

Relativamente agli altri adempimenti, infine, l’Amministrazione precisa che i committenti, in qualità di sostituti d’imposta, sono tenuti al rilascio della Certificazione unica al percipiente e alla trasmissione della stessa all’Agenzia delle entrate.

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