In che modo recuperare l’IVA non detratta per dimenticanza, pur avendo ricevuto e registrato la fattura di acquisto, attraverso la dichiarazione integrativa.
Il diritto all’IVA detraibile con la dichiarazione integrativa
Ai fini della detrazione dell’IVA, il noto art. 19 – comma 1 – del DPR 633/1972 stabilisce che il diritto “sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile” ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui esso è sorto.
Per avere diritto alla detrazione occorre il duplice requisito:
a) dell’avvenuta esigibilità dell’imposta
b) del possesso di una valida fattura d’acquisto.
Ma come fare se la fattura è stata ricevuta e registrata, ma la relativa IVA non è stata detratta (per qualsiasi motivo)?
Con la recentissima risposta n. 479, l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sulle condizioni che consentono l’esercizio del diritto alla detrazione dell’IVA, mediante l’istituto della dichiarazione integrativa.
Ribadiamo ancora una volta, a scanso di equivoci e di eventuali errori, che la fattispecie di cui al contributo odierno non fa riferimento alla dimenticanza nella registrazione di una fattura, bensì alla dimenticanza della detrazione pur avendo registrato la fattura stessa, ipotesi che nonostante i software in dotazione degli studi, è a quanto pare sempre possibile.
Nel documento di prassi, l’Agenzia ha confermato che in tal caso è possibile avvalersi della dichiarazione integrativa IVA.
Essendo ormai decorso il termine di presentazione della dichiarazione riferita all’anno di ricezione delle fatture, l’unica strada percorribile è quindi quella di presentare la dichiarazione integrativa.
Valgono, al riguardo, i principi normativi fatti propri dall’Agenzia con la nota circolare n. 1 del 17 gennaio 2018.
Il soggetto passivo potrà, dunque presentare tale dichiarazione integrativa non oltre il termine quinquennale ex art. 57 del DPR 633/1972, senza ovviamente versare alcuna sanzione.