In Enasarco il collaboratore di società di capitali è da considerarsi plurimandatario?
Enasarco, finalmente commissariato ente previdenziale

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In attesa del recepimento della Direttiva Europea 2014/17/UE nota come Mortage Credit Directive e delle ulteriori evoluzioni normative cui il mercato del credito dovrà ottemperare, abbiamo cercato di fare luce su perplessità interpretative emerse da parte dei nostri associati in merito alla forma di contribuzione Enasarco, che deriva dalla natura del rapporto di mandato intercorrente tra il collaboratore e la società di mediazione creditizia.

Fermo l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO, così come già ribadito dalla sentenza 2698 del Tar del Lazio, emerge in effetti il quesito per cui il collaboratore della società di mediazione creditizia debba o meno considerarsi, in quanto agente di commercio, plurimandatario.

A tale scopo, abbiamo chiesto alla Fondazione una soluzione interpretativa univoca e nel rispetto delle normative di settore vigenti.

Ringraziamo l’ENASARCO per il riscontro tempestivo e puntuale all’oggetto della nostra istanza, in quanto i tempi con cui un Ente risponde alle esigenze di chiarimento dei propri operatori sono fondamentali e propedeutici al corretto funzionamento della macchina operativa. Le sinergie non possono che favorire una maggiore coesione del settore e la diffusione di una più marcata fiducia nel mercato oggi ancora messo a dura prova. “Il coinvolgimento e la partecipazione di tutti per il raggiungimento degli obiettivi comuni” – afferma il nostro Presidente, Giovanni Sozio – “sono indispensabili per favorire la diffusione di un mercato sano, diversificato, efficiente ed efficace”.

E dunque, nel rispetto della incompatibilità dell’attività di mediazione creditizia, così come previsto all’art. 17 del Dlgs 141/10 e in considerazione del fatto che l’attività del collaboratore della società di mediazione creditizia è, invece, compatibile con quella di qualsiasi agente di commercio, la cui mansione si esplica nella promozione dell’attività dell’impresa mandante cui è legato da un incarico stabile, è giusto che il collaboratore della società di mediazione creditizia possa essere qualificato come agente monomandatario o plurimandatario, a seconda che nel contratto di agenzia con il mediatore creditizio sia stato assunto o meno l’impegno da parte del collaboratore di operare per conto del solo mediatore creditizio.

Pertanto, il collaboratore può svolgere il proprio operato per un solo soggetto iscritto all’OAM, ma nel contempo può operare per proponenti che svolgono la propria attività in settori diversi, sempre che il contratto tra collaboratore e società di mediazione creditizia non richieda un impegno esclusivo del collaboratore per conto del solo mediatore creditizio.

“Questo chiarimento” – puntualizza il nostro Presidente – “moltiplica per gli operatori di settore le possibilità di cogliere a piene mani le occasioni che oggi il mercato non solo creditizio offre, integrandosi così in un mondo affine e ad esso adiacente”.

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