ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA OAM PER ASPIRANTI AGENTI IN ATTIVITA’ FINANZIARIA PRIVI DI DIPLOMA QUINQUIENNALE

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1. Premessa.

In data 9 gennaio 2013 l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (di seguito l’“OAM” o l’“Organismo”) ha avviato una procedura di pubblica consultazione sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell’attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un diploma di scuola superiore di durata quinquennale, con la finalità di acquisire valutazioni, osservazioni e suggerimenti da parte dei soggetti interessati.

L’OAM, infatti, ha ritenuto necessario definire a quali condizioni e con quali modalità i soggetti già iscritti nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 e nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 potessero conseguire l’iscrizione negli elenchi gestiti dall’OAM pur in mancanza di un diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per legge, o un titolo di studio estero ritenuto equipollente a tutti gli effetti di legge.

In particolare, all’art. 1 della Circolare è stato stabilito che “gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che, alla data del 31 ottobre 2012, erano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 e nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 per un periodo di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni negli ultimi cinque e che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale o titolo di studio superiore possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 128- quater, comma 6, del T.U.B.”.

Analoga previsione è replicata nell’art. 2 con riferimento ai soggetti che rivestono incarichi di amministrazione e direzione, nonché di dipendenza o collaborazione.

A tal fine l’Organismo ha attivato una apposita casella e-mail,  consultazione.pubblica@organismo-am.it, alla quale gli utenti hanno inviato i relativi commenti specificando nell’oggetto l’argomento posto in consultazione.

Il termine per l’invio delle osservazioni è stato fissato al 17 gennaio u.s..

Di seguito vengono esaminati sinteticamente i commenti di maggior rilievo pervenuti.

2. Commenti pervenuti dagli utenti.

Sono pervenute alcune osservazioni attinenti il termine entro il quale gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che, alla data del 31 ottobre 2012, erano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 e nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 per un periodo di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni negli ultimi cinque e che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale o titolo di studio superiore, potranno presentare istanza di iscrizione nei relativi elenchi.

Infatti, all’art. 1 della Circolare oggetto di consultazione si legge che tali soggetti “(…) possono presentare istanza di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria entro il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 128- quater, comma 6, del T.U.B.”.

E’ stato infatti rilevato come il suddetto termine di iscrizione sia restrittivo e troppo breve per una regolarizzazione riguardante una platea di utenti alquanto numerosa ed è stato conseguentemente proposto di estenderlo ad un minimo di 60 o 90 giorni successivi all’entrata in vigore del richiamato Regolamento.

Si osserva tuttavia come l’indicazione del termine citato trae spunto dall’individuazione della cessazione del regime transitorio, relativo all’entrata in vigore della riforma introdotta dal D.Lgs. n. 141/2010, come chiarito dalla Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2012, Prot. DT 85076.

Con la richiamata Circolare, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, infatti, precisato che dalla lettura del combinato disposto degli artt. 28 e 29 del menzionato D.lgs. 141/2010, “l’esplicazione degli effetti del nuovo quadro normativo è subordinata all’emanazione del regolamento previsto dall’art. 128- quater, comma 6, del TUB; si tratta del regolamento per la determinazione dei requisiti richiesti agli agenti che prestano in via esclusiva i servizi di pagamento ai fini della loro iscrizione in una sezione speciale dell’elenco in parola.

Tale regolamento, già definito ed in corso di emanazione, individua in 30 giorni dalla sua entrata in vigore, il termine entro il quale gli agenti che prestano esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti nel preesistente albo, dovranno presentare domanda ai fini della iscrizione nella nuova specifica sezione”.

Il Ministero ha, dunque, fissato l’entrata in vigore dell’obbligo di iscrizione a decorrere della scadenza del suddetto termine di 30 giorni.

Può, pertanto, ritenersi coerente con il complessivo quadro normativo inerente l’entrata in vigore della riforma.

Termine esteso anche alla fattispecie in oggetto.

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Sono pervenute numerose richieste circa la possibilità per i soggetti che abbiano effettivamente svolto l’attività per uno o più periodi complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data del 31 ottobre 2012 di potersi iscrivere anche con il possesso di diplomi triennali e/o quadriennali.

In merito, si sottolinea che la presente Circolare si applica a tutti gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che, alla data del 31 ottobre 2012, erano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 e nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 per un periodo di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni negli ultimi cinque e che non siano in possesso di un diploma di scuola media superiore quinquennale come oggi richiesto dall’art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Tali soggetti potevano iscriversi nei precedenti albi tenuti dall’U.I.C. qualora in possesso dei precisi requisiti previsti dalla normativa di riferimento in vigore ratione temporis.

In particolare, l’art. 3, comma 3, del D.Lgs. 25 settembre 1999, n. 374, riguardante gli Agenti in attività finanziaria, tra i requisiti di iscrizione richiesti prevedeva unicamente il conseguimento di un “diploma di scuola media superiore o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge”.

Analoga previsione era sancita per i mediatori creditizi.

Infatti, secondo l’art.  4, comma 1, del D.P.R. 28 luglio 2000, n. 287, potevano iscriversi nell’albo coloro in possesso, tra gli altri, di un “diploma di scuola media superiore ovvero iscrizione nei ruoli di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39”.

Ne consegue che la presente Circolare troverà applicazione per tutti i citati soggetti che siano in possesso di un diploma di scuola media superiore che, in virtù della normativa previgente, avevano titolo per ottenere l’iscrizione nei precedenti albi.

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E’, altresì, stato osservato che non sarebbe opportuno estendere l’applicazione della Circolare oggetto di consultazione pubblica a tutti gli Agenti in attività finanziaria, senza addurre fondati motivi.

Sul punto si sottolinea che qualora si dovesse escludere dall’applicazione della Circolare i soggetti iscritti nei precedenti albi come Agenti in attività finanziaria introdurrebbe una evidente disparità di trattamento per tali soggetti, rispetto alla categoria dei mediatori creditizi, che non troverebbe alcuna ratio giuridica nella disciplina prevista dal D.lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

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E’ stato inoltre evidenziato da parte di alcuni utenti che dal testo della Circolare non si evincerebbe se le società di mediazione creditizia possano iscrivere all’Organismo collaboratori che non hanno un diploma di scuola media superiore ma che operino da almeno tre anni nell’ultimo quinquennio.

In merito, nell’art. 2 della Circolare è stato già chiarito che “fino alla decorrenza del termine indicato al precedente art. 1, comma 1°, gli agenti in attività finanziaria ed i mediatori creditizi che,

alla data del 31 ottobre 2012, erano iscritti nell’elenco degli agenti in attività finanziaria di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 374/99 e nell’albo dei mediatori creditizi di cui all’art. 16 della Legge n. 108/96 per un periodo di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni negli ultimi cinque ed in possesso di un diploma di scuola media superiore non quinquennale possono assumere incarichi di amministrazione o direzione presso società iscritte negli elenchi gestiti dall’OAM ovvero la qualità di dipendente o collaboratore ai sensi dell’art. 128-novies del T.U.B.”.

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Un utente, infine, proporrebbe di modificare la circolare prevedendo l’eliminazione della norma concernente il possesso, ai fini dell’iscrizione nell’apposito elenco, del diploma quinquennale di cui all’art. 14 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141.

Ciò in quanto, secondo l’utente, i percorsi scolastici dei vari paesi appartenenti all’Unione Europea non sarebbero univoci e di durata spesso inferiore, con conseguente esclusione per tali soggetti di estendere e/o esercitare la proprio attività nel territorio nazionale.

Sul punto si evidenzia che la Circolare oggetto di esame, non può disporre l’abrogazione

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I commenti pervenuti saranno resi pubblici al termine della consultazione, salvo espressa richiesta di non divulgarli.

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