Facciamo chiarezza sulla riforma

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Come di seguito riportato gli agenti in attività finanziaria persone fisiche o società di persone possono avvalersi solo di altri agenti in attività finanziaria, mentre gli agenti in attività finanziaria persone giuridiche possono avvalersi anche di collaboratori monomandatari da comunicare all’ Oam previo superamento di una prova valutativa.

 

(Dipendenti e collaboratori) 
1. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi assicurano e
verificano, anche attraverso l’adozione di adeguate procedure interne, che i
propri dipendenti e collaboratori di cui si avvalgono per il contatto con il
pubblico, rispettino le norme loro applicabili, possiedano i requisiti di
onorabilità e professionalità indicati all’articolo 128-quinquies, lettera c),
ad esclusione del superamento dell’apposito esame e all’articolo 128-
septies, lettere d) ed e), ad esclusione del superamento dell’apposito esame,
e curino l’aggiornamento professionale. Tali soggetti sono comunque
tenuti a superare una prova valutativa i cui contenuti sono stabiliti
dall’Organismo di cui all’articolo 128-undecies.
2. Per il contatto con il pubblico, gli agenti in attività finanziaria che
siano persone fisiche o costituiti in forma di società di persone si
avvalgono di dipendenti o collaboratori iscritti nell’elenco di cui
all’articolo 128-quater, comma 2. 

3. I mediatori creditizi e gli agenti in attività finanziaria diversi da
quelli indicati al comma 2 trasmettono all’Organismo di cui all’articolo
128-undecies l’elenco dei propri dipendenti e collaboratori. 

4. Gli agenti in attività finanziaria e i mediatori creditizi rispondono in
solido dei danni causati nell’esercizio dell’attività dai dipendenti e
collaboratori di cui si essi si avvalgono, anche in relazione a condotte
penalmente sanzionate.

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