È fissata al 6 aprile 2018 la scadenza per la presentazione dello spesometro relativo al secondo semestre 2017
prestazione occasionale

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Inizialmente la data di scadenza era prevista per il 28 febbraio 2018, ma è stata posticipata con un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. Sempre entro il 6 aprile 2018, sarà possibile integrare lo spesometro relativo al primo semestre 2017, con i dati mancanti, evitando possibili sanzioni. Per quanto riguarda lo spesometro relativo al 2018, se viene scelta la presentazione semestrale su opzione, le scadenze sono: 1 ottobre 2018 e 28 febbraio 2019. Se invece viene mantenuta la scadenza trimestrale prevista di base, le scadenze sono: 31 maggio 2018, 1 ottobre 2018, 30 novembre 2018, 28 febbraio 2019

Cos’ è lo spesometro?

Lo spesometro è una delle comunicazioni obbligatorie che i titolari di partita iva devono inviare all’Agenzia delle Entrate. È stato introdotto nel 2010 tramite normativa, successivamente modificata nel 2012. Con lo Spesometro devono essere comunicate tutte le operazioni per le quali è emessa fattura, con il limite minimo di 3.600 euro per quelle documentate da scontrino/ricevuta fiscale. Con la Legge di Bilancio 2017 è stato abolito il vecchio Spesometro annuale ed ha introdotto il nuovo Spesometro con due comunicazioni: la comunicazione IVA e la comunicazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA.

Chi è esonerato?

Lo Spesometro deve essere presentato da tutti i soggetti passivi Iva, con i dati delle fatture emesse e ricevute. Sono esonerati: i produttori agricoli delle zone montane, quelli che hanno scelto il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate, i soggetti con regime agevolato forfetario, i soggetti con regime dei minimi.

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato. Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, non è tenuta all’invio dei dati, se le informazioni vengono inviate tramite il Sistema di Interscambio Sdl. Se invece non si utilizza il sistema Sdl, è necessario inviare di dati delle fatture e note di variazione emesse dagli enti nei confronti dei soggetti diversi dalle PA. È previsto invece l’esonero dall’invio dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Quali dati inviare

E’ necessario comunicare i dati in modalità analitica comprendendo: i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni (basta partita iva/codice fiscale), la data e il numero della fattura, la base imponibile, l’aliquota applicata, l’imposta, la tipologia dell’operazione. Questi dati riguardano le fatture emesse, le fatture/bollette doganali ricevute, annotate nel registro IVA, comprese quelle ricevute dai contribuenti minimi/forfetari, note di variazione.

Non devono essere comunicati i dati relativi alle schede carburante o alle operazioni certificate da scontrini o ricevuta fiscale. Per le fatture emesse, conta la data di emissione, mentre per quelle ricevute la data di registrazione, tranne per gli autotrasportatori, per i quali vale la data di annotazione nel registro IVA anche per le fatture emesse.

Per le fatture di importo inferiore a 300 Euro è possibile indicare i dati tramite un documento riepilogativo (non quindi i dati delle singole fatture), comunicando:

– partita Iva del cedente per il documento riepilogativo delle fatture emesse;

– partita Iva dell’acquirente per il documento riepilogativo degli acquisti;

– la data e il numero del documento riepilogativo;

l’ammontare dell’imponibile complessivo e dell’imposta.

Come inviare i dati

L’invio dei dati può avvenire tramite file XML o file Zip, contenente più file XML. Può avvenire utilizzando la piattaforma gratuita disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate “Fatture e Corrispettivi”. Ad essa si accede tramite autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline.

L’Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità di utilizzare un software per compilare il file e un software di controllo per essere certi della correttezza del file.
Sul sito dell’Agenzia sono presenti anche delle Faq che possono chiarire alcuni aspetti della comunicazione e guidare il contribuente.

Quali sanzioni sono previste

La mancata comunicazione o l’invio errato dei dati prevede una sanzione di 2 euro per ogni fattura, fino ad un massimo di 1000 euro a trimestre. Se poi si provvede a inviare correttamente i dati entro 15 giorni dalla scadenza utilizzando l’istituto del ravvedimento operoso, la sanzione viene dimezzata, arrivando ad un massimo di 500 euro a trimestre.

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto che le sanzioni non vengano applicate all’errata trasmissione dello spesometro del primo semestre 2017, a patto che vengano inviati correttamente i dati entro il 6 aprile 2018.

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