Fondo di Garanzia PMI: ecco i nuovi requisiti di accesso

Sono in vigore dal 7 dicembre 2012 i nuovi requisiti e criteri di ammissione al Fondo di Garanzia per le PMI: le nuove regole sono contenute negli allegati 1 e 2 al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 23 novembre 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre scorso.

Vengono introdotti criteri più precisi nel definire le operazioni che hanno diritto alla copertura del Fondo PMI, le procedure di valutazione e le regole per l’istruttoria, nonché nuovi tetti per garanzie e contro-garanzie:

Il decreto ministeriale – dopo quello del 26 giugno 2012 – completa l’attuazione della riforma del Fondo di Garanzia per le PMI introdotta dal Salva Italia, che ha esteso gli interventi a favore delle piccole e medie aziende.

La novità principale riguarda l’estensione degli interventi (garanzie dirette tramite banche e intermediari finanziari, e contro-garanzie ad esempio tramite i Confidi), in base a criteri che non riguardano più solo le caratteristiche dell’azienda e la sua collocazione territoriale, ma anche le singole operazioni e il relativo grado di rischiosità:

Operazioni ammissibili alla garanzia

Sono ammissibili alla Garanzia Diretta le operazioni finanziarie direttamente finalizzate all’attività d’impresa, secondo modalità e criteri specifici in relazione alle seguenti tipologie:

  • di durata non inferiore a 36 mesi
  • di anticipazione dei crediti verso la PA
  • sul capitale di rischio
  • di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata
  • a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni

Altre operazioni finanziarie: come operazioni di liquidità finalizzate al pagamento dei fornitori o delle spese per il personale, consolidamento delle passività a breve termine accordate da un soggetto finanziatore diverso nonché appartenente ad un diverso gruppo bancario rispetto a quello che ha erogato i prestiti oggetto di consolidamento, operazioni di rinegoziazione dei debiti a medio/lungo termine (attraverso l’allungamento della durata, la rimodulazione delle quote capitale e/o l’applicazione di un tasso d’interesse inferiore), a cui sia connessa una nuova delibera di concessione del soggetto richiedente ed una nuova erogazione, operazioni di fideiussione strettamente connesse all’attività caratteristica dell’impresa e aventi ad oggetto un obbligo di pagamento del soggetto beneficiario finale (non sono invece ammesse le fideiussioni connesse all’attività non caratteristica dell’impresa), operazioni a fronte di investimento, prestiti partecipativi, finanziamenti a medio lungo termine.

In caso di rinnovo dell’operazione finanziaria, deve essere presentata una nuova richiesta di ammissione alla garanzia del Fondo e adottata una nuova delibera da parte del soggetto richiedente.

Sempre escluse: le operazioni finanziarie che non abbiano una durata e/o una scadenza stabilita e certa; le operazioni finanziarie a favore di attività connesse all’esportazione (quantitativi esportati, costituzione e gestione di una rete di distribuzione, altre spese correnti connesse all’attività d’esportazione).

Casi particolari

Regole speciali per le imprese dell’autotrasporto: le operazioni a favore delle imprese del settore sono ammissibili alla garanzia del Fondo a valere sulle risorse della Sezione speciale per l’autotrasporto. Non sono ammissibili le operazioni a fronte di investimenti che comprendano mezzi e attrezzature di trasporto.

Nel caso di operazioni a favore di soggetti beneficiari finali con sede legale e/o operativa nelle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e conformi alle Linee Guida comunicate dal Gestore – MCC (Mediocredito Centrale), la Riserva PON (programma operativo nazionale ricerca e competitività) e la Riserva POIn (programma operativo interregionale energie rinnovabili e risparmio energetico) e relative sottoriserve sono utilizzate in via prioritaria. Queste operazioni devono sempre rispettare i criteri di ammissibilità previsti dalle Linee Guida del Gestore – MCC.

Per le operazioni relative alle imprese femminili e alle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 la Garanzia diretta è concessa con priorità d’istruttoria e delibera su tutti gli altri interventi.

La garanzia diretta è concessa in regime di de minimis per le seguenti operazioni:

  • di anticipazione crediti verso la PA
  • sul capitale di rischio
  • di consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata
  • in favore di piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni
  • di durata non inferiore a 36 mesi con esclusione di prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine
  • Altre operazioni finanziarie, sempre con esclusione di prestiti partecipativi e finanziamenti a medio-lungo termine

Copertura

Gli importi sono quelli già previsti dal decreto di giugno ma viene definita la platea dei soggetti e operazioni.

Garanzia diretta fino all’80% per tutti i soggetti previsti dal primo decreto (imprese del Mezzogiorno, imprese femminili, piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni) e anche per: soggetti beneficiari di operazioni a valere sulla Riserva PON e POIn Energia e relative sotto-riserve; imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

La copertura massima non è applicabile per le seguenti operazioni (tranne che nel caso delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012, per le quali non ci sono queste limitazioni): anticipazione crediti verso la PA; consolidamento passività a breve termine su stessa banca o gruppo bancario di qualsiasi durata; operazioni di capitale di rischio.

Garanzia diretta al 70% per l’anticipazione dei crediti verso la PA (come previsto dal primo decreto) e anche per operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi a favore di soggetti beneficiari finali diversi da quelli ammessi alle garanzie all’80% (imprese del Mezzogiorno, imprese femminili, imprese colpite dal sisma del 2012, e via dicendo).

Copertura massima del 60% per le altre operazioni finanziarie, del 50% per operazioni sul capitale di rischio di imprese con sede su tutto il territorio nazionale, del 30% per il consolidamento delle passività.

Importi massimi

Operazioni con importo massimo garantitofino a 2,5 milioni di euro:

  • operazioni sul capitale di rischio,
  • soggetti beneficiari di operazioni a valere sulla Riserva PON e POIn Energia e relative sotto-riserve,
  • imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012,
  • anticipazione crediti verso la PA,
  • operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi.

Operazioni con importo massimo garantito fino a 1,5 milioni di euro:

  • consolidamento passività a breve termine,
  • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni,
  • altre operazioni finanziarie.

La contro-garanzia

Possono richiedere la controgaranzia i Confidi e gli altri fondi di garanzia. Sono ammesse tutte le operazioni per cui è prevista la garanzia.

E’ prevista una copertura massima del 90% per le operazioni a favore delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Copertura dell’80% per le operazioni con garanzia all’80% nei confronti dei seguenti soggetti:

  • imprese del Mezzogiorno,
  • imprese femminili,
  • operazioni a valere sulla Riserva PON o POIn,
  • operazioni a favore delle piccole imprese dell’indotto di imprese in amministrazione straordinaria di durata non inferiore a 5 anni,
  • anticipazione credit5i verso la PA,
  • operazioni di durata non inferiore a 36 mesi,
  • altre operazioni finanziarie.

Copertura del 60% per:

  • le garanzie al 60% sulle operazioni sul capitale di rischio.
  • garanzie al 60% su consolidamento passività a breve termine.

Gli importi massimi garantiti sono sempre pari a 2,5 o 1,5 milioni di euro (con le stesse regole della garanzia). Anche qui, la richiesta di ammissione deve arrivare entro sei mesi, sono elencate le cause di improcedibilità, il funzionamento dell’istruttoria, le cause di inefficacia e revoca, le procedure.

Come chiedere la garanzia

Il decreto fissa con precisione le procedure per la richiesta di ammissione all’intervento del fondo, che deve arrivare entro sei mesi dalla data dell’operazione. Bisogna utilizzare l’apposito modulo comunicato dal Gestore-MCC mediante procedura telematica, fax o posta (raccomandata A/R).  Per alcune tipologie di operazioni, vanno allegate documentazioni specifiche.

Il decreto elenca con precisione anche le cause di improcedibilità (ad esempio, scorretta presentazione della doamnda, mancanza di dati come il codice fiscale del soggetto beneficiario finale).

L’istruttoria del Gestore si conclude entro due mesi dalla presentazione della domanda. Viene rispettato un ordine cronologico, stabilito in base alle date di presentazione della domanda (a ciascuna pratica viene dato un numero identificativo, che viene comunicato dal Gestore sia al richiedente sia al beneficiario finale, ovvero l’impresa).

Hanno diritto di precedenza le operazioni a favore delle imprese femminili e delle imprese colpite dagli eventi sismici del maggio 2012.

Se il soggetto richiedente rinuncia alla Garanzia Diretta già concessa, non può ripristinarla. Deve presentare una nuova richiesta di ammissione e ripetere l’intera procedura.

Il decreto elenca con precisione anche le eventuali cause di inefficacia o di revoca della garanzia (esempio: dichiarazioni mendaci).

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