Il Ministero del Lavoro scrive al MEF sui collaboratori: “Non sembra corretta l’imposizione normativa dell’obbligo di adottare un tipo contrattuale predefinito”

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Il direttore generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ( Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro) Giuseppe Mastropietro, il 10 luglio ha scritto una lettera indirizzata ai sindacati (Nidil/Cgil, Fenamec-Felsa/Cisl, R12-Uilca/Uil, Simedia/Ale-Ugl), a Fimaa/Confcommercio, e al MEF Direzione V (quella che si è occupata della redazione del D.Lgs.141/2010) comunicando agli interessati, per gli eventuali seguiti di competenza, “le risultanze emer se nella riunione del 31 maggio, svoltasi con i rappresentanti delle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore creditizio” .

In tale riunione, alla quale era presente anche il MEF, è stata affrontata la problematica della revisione “ del decreto legislativo n. 141/2010, di attuazione della direttiva n. 2008/48/CE, “relativa ai contratti di credito ai consumatori e alle modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n . 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi”. Oggetto di discussione è stata, in particolare, la scelta della tipologia contrattuale con cui regolare il rapporto che intercorre tra mediatore creditizio e i propri collaboratori. “Infatti – si legge nella lettera – l’art. 10 dello schema del disegno di legge correttivo modifica l’art. 17, del d.lgs. n.141/2010 sulle incompatibilità, prevedendo, tra l’altro, un comma 11 ai sensi del quale … si devono intendere per collaboratori solamente “coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’art. 1742 c.c.”, che disciplina il contratto di agenzia” (4-octies. Ai fini del presente decreto legislativo per collaboratori si intendono coloro che operano sulla base di un incarico conferito ai sensi dell’articolo 1742 del codice civile. Il superamento della prova valutativa prevista dall’articolo l28-novies, comma l, e la trasmissione del nominativo del collaboratore ai sensi del comma 3 del medesimo articolo assolvono agli obblighi previsti dall’articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, e dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 21 agosto 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1985, esonerando il collaboratore dagli obblighi ivi previsti. Non si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 9 della legge 3 maggio 1985 n. 204.”).

In quella stessa sede il rappresentante della Fimaa aveva evidenziato che l’attività degli intermediari (del credito) “non è analoga a quella svolta dagli agenti, anche perché l’intermediario non promuove la conclusione di contratti ma svolge solo attività di mediazione. In particolare, la professione di mediatore è quella prevista e regolamentata dagli art. 1703 e ss. del Codice Civile che regolano il mandato, il contratto che è alla base del rapporto di mediazione. Inoltre, il richiamo al codice civile comporterebbe l’applicazione dell’intera disciplina del contratto di agenzia e, quindi, anche dell’art. 1743 c.c. sul diritto di esclusiva, ai sensi del quale il preponente non può valersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività, né l’agente può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro. Tale esclusiva sarebbe, invece, incompatibile con quello che avviene nel settore creditizio”.

Il rappresentante del MEF aveva evidenziato che il d.lgs. n. 141/10 vuole elevare il livello di tutela dei consumatori richiedendo un maggiore controllo e maggiore formazione degli operatori, nonché un’assunzione di responsabilità da parte del conferente. Pertanto, ad avviso del MEF, è opportuno ricorrere al contratto di agenzia con le società.

I rappresentanti sindacali in quell’occasione hanno ritenuto “riduttivo limitare la fattispecie al contratto di agenzia, atteso che attualmente i mediatori creditizi operano con contratti d’opera o co.co.pro. o lavoro subordinato”.

A fronte di questo incontro il direttore Mastropietro evidenzia che “appare inopportuno ingessare la regolamentazione dell’attività di mediatore creditizio in uno schema contrattuale predeterminato. Oltre che inopportuno, non sembra neanche corretta sul piano giuridico l’imposizione normativa dell’obbligo di adottare un tipo contrattuale predefinito. Infatti, secondo ormai consolidata giurisprudenza, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo. Anche la giurisprudenza della Corte Costituziona le (sentenza Cost. n. 115 del 31 marzo 1994) ha chiarito che la qualificazione ex lege di un rapporto non rileva laddove il rapporto stesso, in contrasto con il titolo contrattuale, abbia assunto contenuti e modalità di svolgimento propri di un rapporto diverso. Lo scrivente ritiene, pertanto, più corretto che le parti definiscano quali siano gli elementi indefettibili del rapporto tra il mediatore e la banca o finanziaria (qui probabilmente intendeva tra il mediatore e il collaboratore, ndr) , che devono necessariamente essere inseriti nel relativo contratto, a prescindere dalla sua qualificazione giuridica”.

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