Incompatibilità tra attività di mediazione creditizia ed assicurazione
esame OAM, KRADIOS, cambiavalute

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IL VOSTRO QUESITO

E’ ammessa per L’OAM la possibilità che un collaboratore di società di mediazione creditizia, possa anche svolgere segnalazione assicurativa  in qualità di amministratore/preposto di una società non iscritta in Oam ma iscritta in Ivass sez E , che abbia un rapporto di collaborazione/segnalazione con una agenzia assicurativa, stante  il fatto che tale circostanza non è rilevante per l’Ivass ed anche in considerazione del fatto che tale attività non riguarda attività prettamente finanziarie o creditizie?

L’ESPERTO RISPONDE

La possibilità non è ammessa dalla normativa vigente(che la circolare citata ha solo voluto ricordare), sul cui rispetto l’Oam deve vigilare, in quanto l’articolo 17, comma 4-quinquies del Decreto 141, recita come segue: “L’attività di mediazione creditizia non è compatibile con l’attività di agenzia di assicurazione prevista dal decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 …”.

Di questa norma va innanzitutto compresa la ratio: l’incompatibilità tra le attività di mediazione creditizia e di agenzia in assicurazione è prevista per di impedire che un medesimo soggetto, anche dipendente o collaboratore, operi congiuntamente nei canali indipendenti (mediatore creditizio) e nei canali captive ( agente in attività finanziaria, promotore, agente assicurativo), nell’ottica di assicurare al cliente finale la maggiore tutela e trasparenza possibile.

Si tratta di un principio che trova applicazione anche per gli iscritti in sezione E, in quanto questi, come collaboratori di agenti assicurativi o broker, operano concretamente e stabilmente su incarico degli stessi.

Nel caso di specie, dunque, il collaboratore di mediatore creditizio (canale indipendente) sembrerebbe essere nello stesso tempo una sorta di collaboratore di agente assicurativo (canale captive), che eserciterebbe concretamente e stabilmente attività di segnalazione assicurativa. Ne deriva che il collaboratore del mediatore creditizio, formalmente amministratore/preposto di una società iscritta nel RUI Sezione E, non può svolgere concretamente e stabilmente attività di segnalazione assicurativa per conto di una società di agenzia assicurativa (sezione A del RUI).

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1 commento

  • Calabrese Giovanna ha detto:

    Buongiorno, sono impiegata in un’ associazione di categoria e vorrei, previo superamento dell’ esame, diventare collaboratore di una società di mediazione creditizia, posso costituire una SAS con mio marito che è iscritto nella sezione A del RUI , dove io sarei socia accomandataria e lui solo socio accomandante ?

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