Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia

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Art. 11
Integrazioni al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l’esercizio dell’agenzia in attività finanziaria e della mediazione creditizia

1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e’ inserito il seguente:
«Titolo VI-bis.
AGENTI IN ATTIVITà FINANZIARIA E MEDIATORI CREDITIZI

Art. 128-quater.
Agenti in attività finanziaria

1. E’ agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l’attività indicata nel presente comma, nonche’ attività connesse o strumentali.

2. L’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria e’ riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 128-undecies.

3. Fermo restando la riserva di attività prevista dall’articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e in deroga a quanto previsto al comma 1, gli agenti in attività finanziaria possono svolgere attività di promozione e collocamento di contratti relativi a prodotti bancari su mandato diretto di banche ed a prodotti di Bancoposta su mandato diretto di Poste Italiane S.p.A.; tale attività dà titolo all’iscrizione nell’elenco previsto al comma 2, nel rispetto dei requisiti di cui all’articolo 128-quinquies.

4. Gli agenti in attività finanziaria svolgono la loro attività su mandato di un solo intermediario o di più intermediari appartenenti al medesimo gruppo. Nel caso in cui l’intermediario offra solo alcuni specifici prodotti o servizi, e’ tuttavia consentito all’agente, al fine di offrire l’intera gamma di prodotti o servizi, di assumere due ulteriori mandati.

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