I chiarimenti forniti dalla Risoluzione risolvono i dubbi sollevati dalle novità introdotte dal D.L. 50/2017, che ha esteso l’obbligo di utilizzo dei canali telematici dell’Agenzia delle Entrate per queste operazioni.
In particolare, è stato previsto per i soli titolari di Partita IVA, l’obbligo di utilizzare i servizi telematici del Fisco – F24 web, F24 on-line, F24 cumulativo, F24 addebito unico – qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti IVA, annuali o relativi a periodi inferiori, crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Era dunque necessario individuare i codici tributo che si riferivano alle voci di imposta (e che sono elencati nell’allegato 2 della Risoluzione).
Non vi è tuttavia un’obbligatorietà assoluta, come specifica anche il documento di prassi: «infatti –chiariscono le Entrate in una nota – l’obbligo di presentare l’F24 tramite i canali telematici delle Entrate non sussiste qualora ci si trovi di fronte al caso d’una compensazione di tipo “verticale” o “interna”, quando cioè le somme a credito e a debito rientrano nella stessa tipologia d’imposta, per esempio IVA da IVA».