L’Agenzia delle Entrate chiarisce la natura del reddito derivante dalla sottoscrizione di azioni di una società da parte di soggetti amministratori

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prestazione occasionaleGli emolumenti in denaro e in natura, tra i quali sono da ricomprendere le azioni, offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente. Con specifico riferimento all’assegnazione di azioni, tale principio è applicabile anche nell’ipotesi in cui la sottoscrizione del capitale di una società avvenga in sede di aumento di capitale successivo alla sua costituzione.

 

Se le azioni vengono assegnate da una società italiana a un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale residente nel Regno Unito, sono imponibili anche in Italia.

 

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

 

L’assegnazione di azioni della società ALFA ai Sig.ri Q e G, quali titolari di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, configura l’erogazione di un compenso in natura fiscalmente rilevante (art. 51 TUIR). Nella fattispecie, in cui l’aumento del capitale di ALFA e la sottoscrizione delle relative azioni è effettuato dai consiglieri di amministrazione della società, nonché riservato in via esclusiva a questi in ragione del loro status societario, i Sig.ri Q e G percepiranno un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Fermo restando che costituisce reddito per il lavoratore il valore delle azioni al netto di quanto corrisposto dallo stesso, occorre prendere in considerazione il “valore normale” delle partecipazioni (art. 9 TUIR), fissato in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo della società o ente. Nella fattispecie, il valore normale delle azioni ordinarie offerte in sottoscrizione ai Sig.ri Q e G deve essere determinato in proporzione al valore del patrimonio netto effettivo di ALFA. Pertanto, se il valore normale delle azioni sottoscritte risulta maggiore del prezzo di sottoscrizione corrisposto dai Sig.ri Q e G, la differenza rileva nei confronti di questi ultimi, ognuno per la parte a lui riferibile, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Ciò comporta l’obbligo da parte di ALFA di operare la ritenuta a titolo di acconto IRPEF (art. 24 DPR 600/73), con obbligo di rivalsa, sul reddito assimilato a quello di lavoro dipendente generatosi a seguito della sottoscrizione delle azioni.

 

Con riferimento, invece, allo status di non residente del Sig. G, la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno Unito contro le doppie imposizioni sancisce una potestà concorrente tra lo Stato di residenza del consigliere di amministrazione e lo Stato in cui ha sede la società che eroga le azioni: pertanto, l’eventuale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente che il Sig. G produce in sede di sottoscrizione delle azioni rileva anche nel nostro Paese (art. 23, c. 2, lett. b) TUIR): pertanto, ALFA è tenuta ad operare nei confronti del Sig. G una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 30% sull’eventuale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente che è prodotto nel nostro Paese (art. 24, c. 1-ter DPR 600/73).

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