L’Agenzia delle entrate ha ricordato sul proprio portale che la notifica degli atti alle imprese avviene esclusivamente attraverso la PEC
prestazione occasionale

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Infatti il DL 193/2016 (L. 225/2016), all’art. 7-quater è intervenuto in materia di notifica mediante Posta elettronica certificata (PEC), modificando il secondo comma dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 e aggiungendo un nuovo comma all’art. 60 del DPR n. 600/1973.

La norma ha previsto che a partire dal 1° luglio u.s., l’Agente della riscossione possa notificare via PEC avvisi e altri atti, nei confronti di:

– soggetti obbligati a disporre, per legge, di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) risultante dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta elettronica certificata INI-PEC (e cioè imprese individuali o costituite in forma societaria e professionisti iscritti in albi o elenchi);

– soggetti per i quali non sussiste tale obbligo, ma ne abbiano fatto specifica richiesta (persone fisiche non esercenti attività d’impresa o professionale, associazioni, fondazioni, comitati, ecc).

L’Agenzia delle entrate – riscossione, ricorda che gli intestatari di un indirizzo PEC reperibile nell’indice INI-PEC o quelli che hanno espressamente richiesto la notifica degli atti via PEC, devono innanzitutto assicurarsi che la loro casella sia sempre attiva, verificarne il corretto funzionamento e consultarla regolarmente per evitare che Agenzia delle entrate-Riscossione non riesca a consegnare eventuali atti loro destinati.

In particolare, è opportuno controllare che:

  • l’indirizzo PEC risulti correttamente censito, per il tramite della Camera di Commercio/Ordine professionale, sull’indice INI-PEC (inipec.gov.it);
  • l’indirizzo PEC risulti sempre attivo e operativo;
  • la casella non risulti piena e pertanto non riesca a ricevere nuovi messaggi in entrata.

Nel caso in cui l’indirizzo di posta elettronica certificata non risulta più attivo, l’Agenzia delle entrate-Riscossione procede con:

  • il deposito telematico dell’atto nell’area riservata del portale gestito da InfoCamere;
  • la pubblicazione del relativo avviso nello stesso portale per la durata di quindici giorni;
  • l’invio al destinatario di una raccomandata senza avviso di ricevimento, quale informativa dell’avvenuta notifica, mediante deposito telematico e senza procedere ad ulteriori adempimenti.

Nel caso in cui la casella risulti valida ma piena, prima di procedere con il deposito telematico, Agenzia delle entrate-Riscossione effettua un secondo invio tramite PEC, decorsi almeno sette giorni, dal primo tentativo.

Gli atti notificati sono depositati in formato pdf all’interno dell’area riservata di InfoCamere e sono protetti da password. Per scaricare l’atto e il relativo avviso di deposito è necessario seguire le istruzioni indicate sul portale di InfoCamere ovvero contenute nella raccomandata informativa inviata da Agenzia delle entrate-Riscossione, che attesta l’avvenuto deposito dell’atto.

Una volta scaricato l’atto, per poterlo consultare è necessario disporre di un’apposita password da richiedere:

  • utilizzando la funzione disponibile all’interno dell’area riservata di InfoCamere;
  • accedendo all’area riservata del nostro portale web e inserendo il numero dell’atto depositato riportato nella raccomandata che hai ricevuto;
  • presso gli sportelli dell’Agenzia delle entrate-riscossione, compilando l’apposito modello “Richiesta documenti”.

La norma prevede inoltre che la notifica degli atti di Agenzia delle entrate-Riscossione possa essere eseguita telematicamente anche nei confronti di soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo PEC presente nell’indice INI-PEC, dietro presentazione di apposita richiesta tramite lo specifico servizio disponibile nell’area riservata di Agenzia delle entrate.

Con lo stesso servizio possono essere comunicate anche le variazioni e la revoca dell’indirizzo comunicato.

È possibile richiedere la notifica degli atti indicando l’indirizzo di posta elettronica certificata di cui si è intestatario oppure, nel caso di persone fisiche, quello del coniuge, di un parente o affine entro il quarto grado. E’ inoltre possibile richiedere la notifica degli atti sulla email di uno dei soggetti abilitati all’assistenza tecnica nei giudizi dinanzi alle Commissioni tributarie (per esempio, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi, CAF, ecc.).

Per tali soggetti, nel caso in cui il tentativo di notifica a mezzo PEC risulti vano, anche dopo il secondo tentativo di notifica (effettuato laddove la casella sia valida ma piena), il perfezionamento di notifica non avviene con il deposito telematico, ma l’atto verrà notificato con le modalità “tradizionali” previste dall’art. 26 del D.P.R. n. 602 del 29.09.1973.

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