Tribunale di Milano, Sezione VI , 3 giugno 2014 (leggi la sentenza per esteso)
In questi termini si è espressa di recente la Sezione VI del Tribunale di Milano, il quale, con sentenza del 03.06.2014, ha precisato che “Dette Istruzioni, oltre a rispondere all’elementare esigenza logica e metodologica di avere a disposizione dati omogenei al fine di poterli raffrontare, hanno anche natura di norme tecniche autorizzate”.
Pertanto, prosegue il Giudice ambrosiano, “ferma restando la natura tecnica della istruzioni in parola, è innegabile che esse siano autorizzate dalla normativa regolamentare e siano necessarie al fine di dare uniforme attuazione al disposto della norma primaria di cui all’art. 644, quarto comma, c.p.”.
La sentenza in commento rappresenta la prova di come la tesi esposta nel nostro Focus del 29 gennaio 2014 abbia iniziato ad essere condivisa nei diversi ambienti del diritto, trovando ulteriori conferme, anche in seno al Tribunale meneghino, che in stridente contrasto con quanto affermato sul punto dalla Corte d’Appello di Milano e di Torino, ha riconosciuto, seppur indirettamente, il carattere vincolante delle istruzioni della Banca d’Italia.
Ragionando in questi termini, di conseguenza, al fine dell’esatta identificazione delle voci di calcolo necessarie per la determinazione del T.E.G. rilevante ai fini dell’usura, occorre far riferimento alle sole istruzioni suddette, poiché “non può tenersi conto di calcoli effettuati sulla base di formule differenti”.
In più, conclude il Tribunale, “Non si ravvisano dunque gli estremi per disattendere o disapplicare dette istruzioni” e, non vi è “motivo di disporre CTU sul punto, atteso che tale indagine avrebbe avuto natura meramente esplorativa”.
Articolo tratto da