“Le tasse sono bellissime” e la Chiesa deve pagarle
Chiesa Cattolica

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La Chiesa deve pagare la Tarsu

La Chiesa cattolica non può esimersi dal pagamento della Tarsu per gli spazi destinati ad abitazioni e servizi: la Cassazione definisce ‘di stretta interpretazione’ la norma sull’esenzione da Ici e Imu.

La Chiesa cattolica deve pagare la Tarsu, l’esonero in auge per l’Ici e l’Imu non è valido per la tassa rifiuti: è quanto ha decretato la Cassazione con un’ordinanza del 21 giugno 2017, specificando che le abitazioni, le mense e tutti i servizi attinenti alle esigenze dei seminaristi, essendo generativi di rifiuti, devono essere sottoposti ai regimi tributari tradizionali.

Il seminario arcivescovile, inoltre, non può sottrarsi agli adempimenti fiscali: quasi tutti gli edifici sarebbero imponibili, salvo che in alcuni casi particolari.

Esonerati solo i luoghi destinati alla pratica religiosa

Le agevolazioni per i luoghi di culto previste dalla norma vigente, come sostiene la Cassazione, andrebbero dunque interpretate in maniera circoscritta, considerandosi attuabili solo per i luoghi destinati alla liturgia ed escludendo gli edifici che producono pattume.

In base alle regole previste dal concordato con la Chiesa, solo i locali dedicati esclusivamente al culto possono essere esentati dal versamento della tassa rifiuti: la Cassazione ha di fatti sottolineato come le norme che regolano l’esonero per l’Ici ai sensi dell’art. 16 lettera a) della legge 20 maggio 1985 n. 222, pecchino di un vuoto legislativo in merito.

Le riduzioni  e le esenzioni

I regolamenti comunali hanno di fatto l’autorità di disporre sgravi fiscali o esoneri riguardo l’imposta sui rifiuti: tali condizioni vengono solitamente concesse in presenza di una ridotta generabilità dei rifiuti o per ragioni connesse al reddito di un nucleo familiare. Il regime agevolato è applicato anche nei casi in cui la gerenza dei rifiuti non viene effettuata in maniera proficua: qualora avvenisse in maniera irregolare o non fosse espletata, l’imposta si ridurrebbe a un importo massimo del 20% e fino al 40% della quota prevista in assenza del servizio di raccolta. Gli sgravi possono inoltre essere concessi a: luoghi destinati all’uso stagionale, dimore di campagna e/o con un solo residente e/o abitate da coloro che vivono all’estero per oltre sei mesi all’anno.

Tarsu e Tari, stesso criterio di applicazione

Il medesimo criterio di applicazione della Tarsu è valido per la Tari, tributo atto a coprire i costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, obbligatorio per chiunque possieda o detenga immobili o luoghi scoperti nei quali vengano prodotti i rifiuti stessi: gli unici casi di esenzione riguardano le superfici definite “non operative “, le aree scoperte secondarie di edifici imponibili e quelle condominiali, allorquando condivise.

In ultima analisi, la sentenza della Cassazione stabilisce che ogni edificio è tenuto a versare l’imposta rifiuti, salvo che nei casi di esonero, i quali devono essere necessariamente specificati nelle norme o nei regolamenti dei comuni.

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