Leasing a canone «unitario»

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La nuova disciplina delle deducibilità dei canoni leasing, introdotta dal decreto legge 16/2012 e applicabile ai contratti stipulati dal 29 aprile 2012, è destinata a creare non pochi problemi operativi se, come è probabile, i nuovi contratti di leasing avranno durata inferiore al periodo di deducibilità fiscale. I riflessi saranno diversi a seconda del soggetto utilizzatore, e saranno diversi anche in relazione all’imposta oggetto di determinazione, Ires/Irpef o Irap.
Più precisamente dovrà essere calcolata in via extracontabile la quota di canone ammessa in deduzione, operando le rettifiche nel modello dichiarativo, e poi verificare con quale norma viene determinata la base imponibile Irap, poiché per chi applica la base imponibile di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 446797, il minor periodo previsto dal contratto sarà la base di calcolo corretta senza operare rettifiche.
Leasing per soggetti Ires
Si ipotizzi che un contratto di leasing stipulato dopo il 29 aprile 2012 preveda una durata di due anni per la locazione finanziaria di macchine elettroniche di ufficio; importo del costo per il concedente 10mila euro; importo del costo contrattuale comprensivo di interessi 11mila euro; durata del contratto 24 mesi. Per semplicità tralasciamo il maxicanone iniziale e l’importo per il diritto di riscatto. Il primo problema che si pone è determinare la durata minima della deduzione dei canoni ammessa fiscalmente. A norma dell’articolo 102, comma 7 del Tuir, il periodo minimo di imputazione dei canoni corrisponde a 2/3 del periodo di ammortamento. Pertanto, considerando che l’ammortamento delle macchine elettroniche d’ufficio avviene in 60 mesi (aliquota 20%) si avrà un periodo minimo pari a 40 mesi.
A questo punto la società di capitali utilizzatrice dovrà rideterminare il canone deducibile dovendo scegliere tra due diverse modalità operative, segnalate dalla circolare Assonime 14/2012:
– rideterminare il valore della sola quota capitale del canone, al netto degli interessi, e spalmare la quota capitale su periodo minimo fiscalmente ammesso, determinando così la variazione in aumento;
– rideterminare il valore del canone complessivo (al lordo degli interessi) ammesso in deduzione, spalmando il costo del leasing sul periodo minimo fiscalmente ammesso.
Sul punto la circolare Assonime rimanda all’agenzia delle Entrate il compito di individuare la corretta modalità operativa, ma resta il fatto che la separazione di quota capitale e interessi appare una scelta forzata in un ordinamento in cui il canone leasing viene trattato unitariamente. Ovviamente anche se si sceglierà di trattare unitariamente il canone, occorre determinare in via extracontabile la quota di interessi impliciti per sottoporli al vaglio dell’articolo 96 del Tuir, cioè il tetto del 30 per cento del Rol.

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