L’esclusione dei soci dalla srl va effettuata solo per giusta causa
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Nella srl è stata introdotta la possibilità che lo statuto preveda la facoltà dei soci di escludere uno di essi, subordinandola tuttavia alla specifica predeterminazione di fattispecie tipizzate di giusta causa. Proprio allo scopo di evitare che la decisione di esclusione possa volta per volta esser riempita con una valutazione discrezionale della maggioranza in merito alla ricorrenza della giusta causa stessa. Queste le precisazioni in materia di esclusione di socio di srl del tribunale di Milano del 23 luglio 2015 n. 40763. La disciplina riservata alle srl si differenzia da quella delle società personali, che ricollega la possibilità di esclusione alla mera constatazione di gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale (art. 2286 cc), che fanno venir meno l’intuitus personae che connota la disciplina delle società non capitalistiche. La nozione di «giusta causa» ai fini dell’introduzione di specifici casi di esclusione del socio ai sensi dell’articolo 2473-bis c.c. suppone che l’esclusione stessa debba necessariamente connettersi a un successivo comportamento tenuto dal socio e non da una mera situazione giuridica del medesimo, tanto più quando essa sia pregressa e preesistente rispetto alla disciplina statutaria dell’esclusione. La ratio della norma riguardante le srl è facilmente intuibile, e risponde all’esigenza di circoscrivere l’applicazione del grave strumento dell’esclusione solo alle ipotesi precise e ben delineate, affinché il socio possa regolare la sua condotta e non incorrere nei casi previsti dalla clausola statutaria. Il requisito della «giusta causa», vale a scongiurare il rischio dell’inserimento nello statuto di ipotesi di esclusione capricciose e vessatorie nei confronti dei soci. Al riguardo possono poi essere richiamate le convincenti argomentazioni sviluppate in ricorso, in ordine alla nullità delle prime quattro ipotesi di esclusione previste dalla nuova clausola statutaria. Quanto all’ipotesi di esclusione del socio che «eserciti direttamente o indirettamente per conto proprio o di terzi un’attività concorrente con quella della società» va evidenziato che la nozione stessa di «giusta causa» «suppone che l’esclusione stessa debba necessariamente connettersi a un successivo comportamento tenuto dal socio e non da una mera situazione giuridica del medesimo, tanto più quando essa sia pregressa e preesistente rispetto alla disciplina statutaria dell’esclusione». È da considerarsi illegittima quale causa di esclusione del socio «la mera ipotesi di svolgimento di un’attività in concorrenza, posto che siffatta situazione potrebbe riconnettersi non a nuovi comportamenti tenuti dal socio, bensì a iniziative della società, ipotizzabili a seguito del deliberato allargamento dell’oggetto sociale».

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