Limiti ai contanti anche su operazioni frazionate

L’utilizzo del contante costantemente sotto osservazione. Dopo aver abbassato la soglia a mille euro, ci sono state nuove proposte restrittive all’uso del contante. E anche la bozza del provvedimento della Banca d’Italia sull’adeguata verifica, la cui pubblicazione si attende per i primi mesi del nuovo anno, riporta norme rilevanti in tema di utilizzo di banconote di grosso taglio.

Negli ultimi anni la soglia fissata per l’uso del contante da parte dei cittadini ha vissuto momenti di grande notorietà per molteplici ragioni. In primo luogo a causa dell’obiettivo, perseguito tramite l’abbassamento della soglia, di contrastare più efficacemente l’evasione fiscale. Sì, perché da sempre chi non utilizza il contante è costretto a utilizzare altri mezzi di pagamento “tracciabili”, come per esempio carte di credito, bancomat, assegni, bonifici eccetera. L’efficacia della tracciabilità è garantita dal passaggio delle transazioni attraverso gli intermediari finanziari che, in quanto tali, monitorano le movimentazioni e, fra l’altro, sono sottoposti alla vigilanza di un’autorità centrale. In tal modo è più difficile effettuare acquisti e transazioni “in nero”.

Oltre a questa prima finalità “antievasiva”, v’è l’obiettivo di contrastare il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, scopo originario per il quale la norma-limite è stata inserita nel decreto antiriciclaggio 231/2007 (e nelle norme antiriciclaggio sin dal 1991). Si deve però sempre ricordare che il limite deve essere osservato da tutti i soggetti, salvo alcune deroghe.

La soglia dal 2008 ad oggi è stata progressivamente abbassata. Si è passati dai 12.500 euro dello stesso 2008 ai 5.000 del maggio 2010. Nell’agosto 2011 il limite è stato portato a 2.500 e, nel dicembre dello stesso anno, si è giunti all’odierna soglia di mille euro. In altre parole, gli acquisti in contante, così come gli acquisti effettuati tramite l’uso di titoli al portatore (primi fra tutti gli assegni privi della clausola di non trasferibilità), non possono essere perfezionati per somme superiori a 999,99 euro.

Sono altresì vietate le operazioni frazionate, cioè le operazioni singolarmente inferiori alla soglia ma che siano artificiosamente suddivise per eludere la stessa. Per esemplificare, se una prestazione presso un negoziante, di importo di 1.500 euro, viene saldata per contanti, si incorrerà nell’infrazione amministrativa, sanzionata dall’1 al 40% della somma trasferita; ciò anche se si scoprirà che quell’acquisto è stato regolato in tre giorni successivi pagando euro 500 al giorno. Altresì ovvio è che il limite non si applica per l’acquisto in luoghi diversi di vari beni (cioè la soglia dei 999,99 euro vale per ogni acquisto giornaliero di uno stesso oggetto, non di più d’uno). Nelle vendite a rate il limite non è applicabile. Le donazioni e i lasciti testamentari sono anch’essi assoggettati al limite per i trasferimenti in contante.

Altro è, per i clienti delle banche o delle Poste, la possibilità di versare e prelevare liberamente e senza limiti il contante sui/dai propri conti. Le banche, le Poste, gli Imel o gli Ip, infatti, non possono vietare ai clienti di versare, e soprattutto prelevare, somme in contanti, come in realtà qualcuno ancora sostiene, imponendo ingiuste limitazioni alla clientela. Nel caso in cui l’operatività risulti anomala – perché troppo elevata o frequente – rispetto al profilo del cliente, questi intermediari potranno semmai attivarsi inviando una (riservata) segnalazione di operazione sospetta alla Uif presso la Banca d’Italia, di fatto richiamando l’attenzione dell’autorità sul soggetto e sui fondi utilizzati. La deroga al contante negli esercizi commerciali vale per i cittadini extracomunitari che acquistino beni o servizi legati al turismo; essi potranno effettuare pagamenti in uno stesso esercizio fino a 15mila euro.

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