Da oggi sarà operativo il Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti.
L’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la Circolare n. 4/2024 (testo in calce) definisce i differenti profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente. Il portale per effettuare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre p.v.
1. La Circolare n. 04/2024
Dando attuazione al
Decreto del 18 settembre 2024 n. 132 del Ministro del Lavoro e Politiche sociali che introduce il nuovo regolamento per il conseguimento della patente a crediti, l’Ispettorato Nazionale del lavoro ha pubblicato la Circolare del 23 settembre 2024 n. 4 dove definisce i differenti profili applicativi concernenti il rilascio e la gestione della patente.
Dal 1° ottobre le imprese e i lavoratori autonomi possono presentare la domanda per ottenere la patente attraverso il Portale dei servizi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
In fase di prima applicazione, per le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantieri attivi, sarà necessario presentare un’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del Decreto legislativo n. 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’inoltro della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, attraverso PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it in linea col modello allegato alla circolare e reperibile sul website dell’Ispettorato.
Inoltre, lo stesso ente mette a disposizione un indirizzo di posta elettronica dove poter inoltrare eventuali quesiti inerenti ai contenuti della circolare (indirizzo e-mail: PatenteACrediti_FAQ@ispettorato.gov.it).
2. Soggetti interessati
Per l’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008 dal I° ottobre 2024 sono tenuti al possesso della patente “le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale”.
I soggetti tenuti al possesso della patente sono, pertanto, le imprese (non necessariamente qualificabili come imprese edili) e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri, con esclusione dei soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro UE diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’UE sono anch’esse tenute al possesso della patente di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2008, ma il rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione attestante il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro UE, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente all’UE, riconosciuto secondo la legge italiana.
In assenza di un documento equivalente o riconosciuto secondo la legge italiana, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri sono tenuti a richiedere la patente alla stregua delle imprese e dei lavoratori autonomi italiani.
Sono escluse dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 a prescindere, in assenza di diverse indicazioni, dalla categoria di appartenenza.
3. Requisiti
AI fini del rilascio della patente è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- iscrizione alla CCIAA;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. n. 81/2008;
- possesso del DURC in corso di validità;
- possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del
D.lgs. n. 241/1997; - avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
4. Modalità operative e tempistiche
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Le istruzioni tecniche per effettuare la richiesta saranno indicate con apposita nota tecnica.
Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta, ivi inclusi i soggetti di cui all’art. 1 della
L. n. 12/1979(consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati e CAF).
Il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente è oggetto di autocertificazione/dichiarazione sostitutiva. Ai fini di una corretta presentazione della domanda la Circolare rammenta che, ex art. 89, c. 1, lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
All’esito della richiesta il portale genererà un codice univoco associato alla patente che sarà rilasciata in formato digitale.
Dopo la presentazione della domanda, nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione notificata dal medesimo Ispettorato, concernente le ipotesi in cui questa Amministrazione abbia già accertato l’assenza di uno o più requisiti da parte del richiedente.
Il portale per effettuare l’istanza di rilascio della patente a crediti sarà attivo dal 1° ottobre.