L’OAM risponde ad alcuni dei tanti quesiti degli utenti

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1. Obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte
degli agenti assicurativi e nell’elenco delle società di mediazione da parte
dei broker assicurativi nonché svolgimento della cosiddetta “attività di
segnalazione”.
L’art. 128-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico
Bancario – TUB), introdotto dall’articolo 11 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.
141, nel definire l’attività di agente in attività finanziaria, ne riserva l’esercizio (al
comma 2) ai soli soggetti iscritti in uno specifico elenco tenuto dall’Organismo (OAM)
istituito ai sensi dell’art. 128-undecies del citato TUB.
Il successivo articolo 17, comma 4-bis, stabilisce, altresì, la compatibilità
dell’attività di agenzia in attività finanziaria con quella di agenzia di assicurazione,
fermo restando i rispettivi obblighi di iscrizione nel relativo elenco o registro.
Analogamente, nel comma 4-quater è prevista la compatibilità dell’attività di
mediazione creditizia con le attività di mediazione di assicurazione o di riassicurazione,
sempreché siano rispettati gli obblighi di iscrizione nel proprio elenco o registro.
L’esercizio di tali attività rimane assoggettato alle relative discipline di settore e
controlli.
Inoltre, sulla base delle nuove disposizioni, l’iscrizione nell’apposito elenco
costituisce presupposto necessario per lo svolgimento della cosiddetta attività di
“segnalazione”, che risulta pertanto esclusa ai soggetti non iscritti, come, ad esempio,
nel caso degli agenti immobiliari.
Ciò detto, sono pervenute alcune richieste di chiarimento in merito
all’individuazione della data a decorrere dalla quale tali obblighi entrano in vigore.
Al riguardo, interviene la lettura del combinato disposto degli artt. 28 e 29 del
menzionato D.lgs. 141/2010, dalla quale emerge che l’esplicazione degli effetti del
nuovo quadro normativo è subordinata all’emanazione del regolamento previsto dall’art.
128- quater, comma 6, del TUB; si tratta del regolamento per la determinazione dei
requisiti richiesti agli agenti che prestano in via esclusiva i servizi di pagamento ai fini
della loro iscrizione in una sezione speciale dell’elenco in parola.
Tale regolamento, già definito ed in corso di emanazione, individua in 30 giorni
dalla sua entrata in vigore, il termine entro il quale gli agenti che prestano
esclusivamente servizi di pagamento, già iscritti nel preesistente albo, dovranno
presentare domanda ai fini della iscrizione nella nuova specifica sezione.
Ne consegue che l’obbligo di iscrizione in capo agli agenti ed ai broker
assicurativi insieme all’obbligo di iscrizione per lo svolgimento della cd. segnalazione
entrerà in vigore a decorrere della scadenza del suddetto termine di 30 giorni.
2. Obbligo di iscrizione nell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte
dei promotori finanziari
Il decreto legislativo 19 settembre 2012, n.169 (secondo correttivo) ha introdotto
all’interno del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, alcune disposizioni
concernenti l’attività del promotore finanziario. In particolare, il nuovo dispositivo
prevede una norma transitoria (art.26, comma 2-bis), secondo la quale al promotore che
abbia, di fatto, già svolto l’attività di agente in attività finanziaria per uno o più periodi
di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza
di iscrizione nell’elenco di cui all’art. 128 quinquies del TUB, e intenda proseguire
nell’esercizio, è consentito – sempre se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge – di
presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco tenuto dall’OAM entro il 31 dicembre 2012
e di continuare a svolgere, sulla base delle regole vigenti prima del 17 ottobre 2012,
l’attività di agenzia in attività finanziaria senza soluzione di continuità.
Ovviamente, in caso di rigetto della istanza di iscrizione, il promotore dovrà
cessare lo svolgimento dell’attività di agente finanziario.
Una certificazione dell’intermediario attestante lo svolgimento dell’attività
esonera il promotore dal superamento dell’esame.
Nel caso, invece, di assenza del requisito temporale sopra indicato, il promotore
è comunque tenuto a sostenere l’esame e potrà continuare a svolgere l’attività di agente
in attività finanziaria purché abbia presentato la richiesta per lo svolgimento dell’esame,
secondo i termini e le modalità definite dall’ OAM.
Ovviamente, in caso di mancato superamento dell’esame o di rigetto della
istanza di iscrizione, il promotore dovrà cessare lo svolgimento dell’attività in parola.
Quanto sopra deriva dal fatto che le norme transitorie trovano il loro fondamento nella
necessità di garantire la continuità operativa dei soggetti interessati a fronte del nuovo
regime.
3. Esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di
cambiavalute.
L’articolo 17-bis, comma 1, del d.lgs. 141/2010, introdotto dal secondo
correttivo, istituisce un registro tenuto dall’OAM per l’esercizio professionale nei
confronti del pubblico dell’attività di cambiavalute finalizzato alla centralizzazione
presso l’OAM di tutte le operazioni poste in essere nell’ambito di tale attività.
Al riguardo, si chiarisce che, ai sensi del successivo comma 3, l’emanazione del
provvedimento da parte di questa Amministrazione – per l’individuazione delle
specifiche tecniche del sistema di conservazione informatica delle negoziazioni in
oggetto – è presupposto necessario per l’efficacia di quanto disposto dal comma 1.
Ne consegue che fino all’emanazione del suddetto provvedimento normativo
secondario, l’attività di cambiavalute continua ad essere regolata dalla disciplina
previgente al decreto legislativo 169/2012.

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