L’ORGANO NON OPERATIVO

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Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Pietro.
Bene, finalmente ci siamo. Dopo il Dl.vo 141/2010, due correttivi, l’incredibile suspense sui termini di scadenza dell’operatività a vecchio regime, il pagamento di 2.000€ per la mia società, altri 600 per i 5 dipendenti, 500 di assicurazione, la firma digitale del modulo on line che non funzionava, poi l’errore dal sito “INDEX WAS OUTSIDE THE BOUNDS OF THE ARRAY” che non consentiva l’iscrizione telematica, va beh, finalmente ci siamo, a fine dicembre arriva la fatidica lettera. Bene ragazzi, siamo iscritti, allora svelti, corso obbligarorio per tutti di 10h entro la fine dell’anno, mancano solo pochi giorni, dai, ce la facciamo poi … un attimo, cosa vuol dire ISCRITTO NON OPERATIVO? ma quando mai se la polizza l’ho allegata alla domanda in sede di iscrizione? vado nel sito, area privata, la polizza allegata c’è ma non l’hanno recepita, ma guarda …
Ok, no problem, la rimando subito via web insieme alla tassa concessione governativa di 168€, perfetto tutto a posto. NO: sono passati 20 giorni lo status è sempre non operativo, poi guardo bene la lettera, dice che “l’avvio dell’attività di agente è subordinata all’invio dei documenti …”, ma quale “avvio”? la mia società è “avviata” dal 1999, ma di cosa stiamo parlando? avvio una cippa, qui si lavora tutti i giorni per portare a casa la pagnotta di 5 persone, regolarmente assunte con contratto a tempo indeterminato, non è che finché non si è “operativi” si gioca a briscola. Eppure no, il solito ben informato dice che l’Oam ha chiarito: l’avvio delle attività è subordinato al passaggio ad “operativo”. Porca put….., vuoi vedere che abbiamo sbagliato qualcosa? ok, vai sul sito guarda l’elenco agenti, sono 167 pagine, 10 nominativi per pagina, totale 1.670. Guardo meglio, sono tutti iscritti non operativi, il primo iscritto è a pagina 4, ormai ci sono, guardo le prime 74 pagine, che figata, conto 35 iscritti in tutto, che su 740 fa circa il 5%.
Dunque, prima dell’istituzione del Magnifico Organo i mediatori erano 127.000, gli agenti 64.000; ad oggi i mediatori sono 22 (!), gli agenti abbiamo detto, ma di questi solo il 5% è operativo, quindi 83 in tutta Italia ad oggi … OTTANTATRE SU DUECENTOMILA CHE ERAVAMO ???? E quindi secondo l’Organo che dal 31 ottobre ad oggi ha iscritto 85 agenti gli altri dovrebbero aspettare qualche mese prima di poter, bontà loro, “avviare” l’attività? Però un attimo, non è possibile, c’è qualcosa che non torna … scusate prima ero in attesa di iscrizione, e quindi in regime transitorio potevo operare, ok. Poi mi iscrivete, sono “iscritto”, quindi l’istruttoria si è conclusa positivamente, mancano solo due pezzi di carta che poi vi ho già mandato e mi dite che non posso operare? Ma non era meglio lasciarci in istruttoria, chiedere questi 2 stramaledetti pezzi di carta e poi chiudere il procedimento? no eh? Ma poi aspetta, e i miei colleghi che non sono stati iscritti al 31/12 poveretti, che ne sarà di loro? Colpo di scena, ci pensa la Banca d’Italia, Servizi Intermediari Specializzati, ha fatto un bell’elenco nel suo sito di tutti quelli che ancora sono nel limbo. Ma come, ma le competenze non erano tutte passate all’Organo Magnifico? Perché di nuovo la Banca d’Italia? Boh, va beh, si sa che ormai comandano loro in Europa, andiamo un po’ a vedere questi colleghi sfigati quanti sono … toh sorpresa !! CI SIAMO ANCHE NOI !!! ma chi, ma come e soprattutto ma che ca…??? Ma insomma si può sapere che siamo? Siamo dei trans non operativi? Un momento a febbraio scade l’iscrizione pagata ad ottobre, quindi altri 2.600€, poi i corsi obbligatori per tutti, poi quelli Isvap, gli stipendi … ma se non posso “avviare” come cippa li pago? Non posso neanche dare il mio corpo, che è brutto e peloso.
Basta ragazzi, ok, mi arrendo, getto la spugna, la casa ce l’ho, me la vendo, i dipendenti ce li ho, li licenzio, mi spiace poverini sono laureati anche loro e bravi, mi spiace, va beh, ci penserà l’Organo Magnifico, la macchina vale poco ormai, va beh il biglietto aereo sola andata per 5 ci esce, i ragazzi con le lingue se la cavano, vedrai che staremo meglio tesoro, dai …
Organo Magnifico, come te se grande solamente tu, ma io ti saluto.
Ciao.

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3 commenti

  • Pietro ha detto:

    Per quanto attiene alla voce secondo cui l’Oam condizionerebbe l’avvio dell’attività all’effettivo stato dell’iscrizione come “operativo” ritengo che essa sia fondata, nel senso che, visti i precedenti, sembra plausibile che dall’Organismo possa essere uscita anche una sparata del genere. Per quanto attiene invece alla fondatezza giuridica di questo eventuale orientamento essa mi appare del tutto inconsistente. Dal punto di vista amministrativo infatti ritengo che l’Organismo abbia esaurito la propria “potestà” nel momento in cui ha chiuso l’istruttoria positivamente riconoscendo all’interessato, appunto, lo stato di iscritto; da quel momento la successiva formale autorizzazione è un atto automatico e dovuto, conseguente esclusivamente al fatto che l’agente abbia intanto stipulato la polizza e pagata la tassa e poi le abbia comunicate all’Organismo. Conclusi tali adempimenti il procedimento è in sé concluso e perfetto ex tunc, e la successiva ricezione di tali documenti e la presa d’atto degli stessi da parte dell’Oam non è altro che una mera registrazione formale. Ciò è tanto vero che 1) la data di iscrizione finale e ufficiale è e rimane quella che l’Oam ha comunicato con la lettera di chiusura della fase istruttoria 2) un eventuale diniego dell’iscrizione da parte dell’Oam successivo alla ricezione della polizza e della tassa sarebbe, oltre che tardivo, arbitrario e illegittimo, in quanto mero esercizio di discrezionalità ed eccesso di potere 3) nella stessa nota dell’Oam si dice che ai sensi di legge l’avvio dell’attività è subordinato all’invio dei documenti in questione e non alla loro ricezione 4) l’eventuale esercizio dell’attività di agente pur in mancanza di assicurazione e di pagamento della tassa di concessione governativa non sarebbe di per sé causa di decadenza dell’iscrizione, ma darebbe luogo ad un procedimento disciplinare e conseguente sanzione che potrebbe anche concludersi con una radiazione, provando così che essa non discende automaticamente ex lege dalla semplice mancanza di quei documenti.
    Naturalmente mi farebbe piacere sentire altri pareri tecnici sulla questione.

    • Fabio L'Erario ha detto:

      Mi piacerebbe conoscere la tua opinione in merito al requisito di capacità finanziaria o meglio alla necessità che “l’efficacia” dell’iscrizione sia subordinata alla “stipula” di un contratto di assicurazione che copra i rischi derivabili dall’esercizio dell’attività di agenzia.
      Mi sono già espresso in merito a ciò in un altro commento su questo blog.
      Di fatto, fino a poco tempo fa, l’OAM ha consentito l’iscrizione “non operativa” accertando primariamente che sussistessero i requisiti di onorabilità e di capacità professionale e che l’agente si impegnasse a produrre successivamente la polizza di assicurazione rc. Ciò ha consentito l’iscrizione “non operativa” che solo successivamente all’invio della copia del contratto di assicurazione sottoscritto è stata trasformata in operativa. Questo perchè, essendo per molti di noi l’attività già pre-esistente all’entrata in vigore della nuova disciplina, si dava per scontato che dopo la verifica che continuassero a esistere i requisiti professionali e di onorabilità ex UIF, l’unica novità era data dal doversi dotare di idonea copertura assicurativa per l’attività di agenzia esercitata.
      A maggior ragione mi è sembrata una scelta coerente che la copertura assicurativa (e il conseguente esborso di denaro per il pagamento del premio ad essa relativa) venisse richiesta successivamente alla avvenuta iscrizione.
      Mi spiego meglio: l’iscrizione ad un albo è subordinata all’intenzione di voler svolgere imminentemente l’attività professionale relativa ad esso. La permanenza di iscrizione all’albo (negli anni successivi al primo) è poi subordinata alla permanenza di tutti i requisiti che hanno dato luogo all’iscrizione stessa nonchè al perdurare dell’effettivo svolgimento dell’attività in questione. Quindi, nel caso di nuove iscrizioni, ha senso per una persona fisica (che non è ancora impresa o dipendente di impresa) che sta cercando un mandato come agente (si iscriverà poi alla camera di commercio come impresa) oppure sarà assunto alle dipendenze di un agente già iscritto e operativo come impresa ( a questo punto non gli occorre alcuna iscrizione alla camera di commercio in quanto tale soggetto viene assunto con un contratto di lavoro subordinato alle dipendenze dell’agente, quindi non è un’impresa!), avendo a disposizione 1 anno di tempo dall’avvenuta sua iscrizione “non operativa”, ha senso dicevo che questo soggetto ottenga l’iscrizione definitiva e cioè operativa solo quando avrà comunicato all’OAM il preponente o l’agente per cui lavora e la condizione di lavoro per cui opera (impresa o dipendente di altro agente). Solo a questo punto avrebbe senso che, avendo dato comunicazione che sta per iniziare l’attività di agenzia, ed essendo il requisito di capacità finanziaria un requisito indispensabile per potere operare, tale soggetto sarebbe obbligato a produrre prova di avvenuto pagamento della copertura assicurativa necessaria.
      INVECE NO!
      Con un colpo di pialla, e facendo di tutta l’erba un fascio, di recente arrivano copiose le sospensioni delle istanze.
      Sospensioni che arrivano nonostante siano stati accertati sia i requisiti di onorabilità che quelli professionali.
      Sospensioni che arrivano “prima” di avere ottenuto l’iscrizione “non operativa” motivate dal fatto che la polizza o è ancora mancante o è ritenuta non idonea (vedi mio precedente post).
      Sospensioni che vedono coinvolti i dipendenti subordinati di un agente per i quali viene richiesto un requisito di capacità finanziaria anche quando non sono da ritenersi “impresa” in quanto appunto dipendenti di agente.
      E’ l’impresa che deve garantire la copertura finanziaria, NON i suoi dipendenti!
      Perchè i dipendenti che hanno dichiarato che erano (prima dell’OAM) e sono anche oggi “esclusivamente” dipendenti di agente devono munirsi di assicurazione? Perchè domani potrebbero licienziarsi o essere licenziati e cominciare a “fare” impresa per conto loro?

      Capisco! Allora con un bel processo alle intenzioni, oggi (per allora) l’OAM chiede a questi dipendenti di acquistare una polizza rc pena la NON iscrizione all’albo.

      Cioè oggi, quando i dipendenti con la loro istanza hanno dichiarato di essere esclusivamente dipendenti, non viene ritenuta sufficente la copertura del rischio della polizza sottoscritta dal loro titolare datore di lavoro nonchè IMPRESA, ma viene loro richiesto l’acquisto della polizza perchè, PRESUNTIVAMENTE, potrebbero in futuro diventare a loro volta impresa e quindi oggi per allora viene loro richiesto l’acquisto di una polizza inutile perchè copre un rischio che ancora non c’è!!!.
      Ma l’OAM, prima di chiedere loro una polizza rc, non dovrebbe accertarsi che siano diventati possessori di partita iva? Non dovrebbe chiedergli un camerale? Un mandato?

      SOSPESI !!! E se non producono polizza rigettati per i prossimi 5 anni!

      Per me c’è qualcosa di illeggittimo…

      Che ne pensi?

  • MASSIMO numero telefono helè desk ha detto:

    Ciao Pietro l’organismo Oam ha aperto un help desk con un numero verde, io oggi ho chiamato e mi hanno fornito le risposte che volevo ( per la verita’ anche molto esaurienti, avevo un problema tipo il tuo e mi hanno assicurato che avrebbero inviato subito la comunicazione alla Banca D’Italia ) troverai un disco che risponde dicendoti che la tua telefonata è in coda e poi ti dira’ di richiamare, ma se provi piu’ volte alla fine ti rispondono e ti assicuro che ne rimmarai soddisfatto ( spero per te, comn me sono stati esaurienti) questi sono i recapiti
    Contatti Help Desk
    E’ attivo un servizio di HELP DESK a supporto degli iscritti ed iscrivendi agli Elenchi dell’OAM.
    06-69688300

    con i seguenti orari:

    dal lunedì al venerdì lavorativi

    dalle ore 09:30 alle ore 13:30

    dalle ore 14:30 alle ore 17:00

    oppure via email ai seguenti indirizzi:

    1) problemitecnici@organismo-am.it

    per problemi di natura tecnica/applicativa

    2) info@organismo-am.it

    per problematiche normative o di altra natura

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