Maggiore trasparenza nelle sanzioni Bankitalia

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Maggiore trasparenza e chiarezza nei procedimenti sanzionatori avviati dalla Banca d’Italia. Questo è lo scopo del provvedimento, emanato dal l’Autorità il 18 dicembre scorso, recante disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa. Il documento, che entrerà in vigore il 1° febbraio prossimo, detta regole atte a rendere nota la procedura sanzionatoria seguita dall’Autorità nell’esercizio dei propri compiti di vigilanza in materia di sana e prudente gestione dell’attività bancaria e finanziaria, di correttezza e trasparenza dei comportamenti, nonché di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Fra i destinatari delle norme vi sono banche, Poste italiane, intermediari ex articolo 106 Tub, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, coloro che in queste realtà svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e i dipendenti ai quali è affidata, nell’ambito della struttura aziendale, la responsabilità di specifiche funzioni presso aree o settori operativi.

La procedura sanzionatoria è suddivisa in sette fasi: accertamento delle violazioni; contestazione delle violazioni; presentazione delle controdeduzioni ed eventuale audizione; valutazione degli elementi istruttori; proposta di irrogazione delle sanzioni; adozione del provvedimento sanzionatorio; notifica e pubblicazione del provvedimento.

La Banca d’Italia avvia la procedura sanzionatoria solo in caso accerti la violazione di norme per le quali sia prevista l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie. Nel corso dell’accertamento le violazioni possono essere desunte dall’idoneità delle condotte a esporre l’intermediario a rischi legali o reputazionali; dal carattere diffuso e sistematico delle violazioni in relazione all’articolazione territoriale o all’operatività dell’intermediario; dalla mancata ottemperanza a richiami o indicazioni dell’Autorità; dall’inadeguatezza dei presidi organizzativi e di controllo adottati.

Dalla data di chiusura dell’accertamento decorrono i termini per la notifica della contestazione. Questa deve avvenire entro 90 o 180 giorni, termine che cambia a seconda delle norme violate. I destinatari del procedimento possono esercitare il diritto di difesa attraverso la presentazione, entro 30 giorni dalla notifica, di controdeduzioni scritte e documenti a supporto. Una delle maggiori novità sta nella possibilità d’invio della documentazione difensiva tramite posta elettronica certificata. In caso d’invio cartaceo, comunque la documentazione deve essere inviata anche su supporto informatico, per esempio Cd o Dvd. Nel corso dei 30 giorni previsti per esercitare il diritto di difesa, gli interessati possono chiedere un’audizione personale.

A seguito dell’istruttoria è eventualmente emanato il provvedimento di irrogazione delle sanzioni; questo deve essere adottato dal Direttorio entro 240 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione degli atti difensivi. L’esplicitazione di quest’ultimo termine, altra novità del provvedimento, consente agli interessati di individuare il giorno dal quale, nel silenzio dell’Autorità, le difese possano ritenersi accolte per “silenzio assenso”.

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