Mandato di collaborazione

Mandato di collaborazione

FAC SIMILE MANDATO DI COLLABORAZIONE

 

TRA

 

________________, con sede legale in _____________, alla via ________________  codice fiscale n° ________________ partita IVA n° ______________, iscritta Oam con il n° _______, di seguito denominata anche SOCIETA’,

 

E

 

__________, nato a __________ il ______________ C.F. _____________ autorizzato al compimento di tutte le attività previste nel presente accordo e in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità ed affidabilità di seguito denominato COLLABORATORE

 

Premesso

 

  1. che la società svolge attività di mediazione creditizia, mediante l’intermediazione nei contratti di finanziamento sotto qualsiasi forma;
  2. Che è interesse della SOCIETA’ sviluppare sul territorio italiano una rete di collaboratori, ai quali conferire l’incarico di offrire il servizio come sopra determinato;
  3. Che la società è titolare del marchio registrato denominato “_____________”
  4. Che la SOCIETA’ è titolare del software raggiungibile all’indirizzo _________________
  5. che il COLLABORATORE svolge un corso di formazione presso una sede della società per un totale di 20 ore;
  6. che il COLLABORATORE intende sviluppare una consistenza rete di contatti con persone potenzialmente interessate a stipulare un contratto di finanziamento, e si è dichiarato intenzionato al raggiungimento di significativi volumi di produzione a favore della SOCIETA’;
  7. che il COLLABORATORE presta servizi e prodotti a propria cura e spese nel territorio dello stato italiano;
  8. che il COLLABORATORE è a conoscenza delle norme riguardanti l’attività di mediazione marittima, comprese le norme in materia di trasparenza nonché di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e di identificazione ai fini dell’antiriciclaggio;
  9. che il COLLABORATORE, nello svolgimento della propria attività, deve attenersi scrupolosamente al rispetto delle prescrizioni di cui al D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 relativa al “trattamento dei dati personali”; in particolare non effettuerà alcuna operazione di trattamento dei dati raccolti al di fuori di quelle inerenti alle mansioni ed impedirà che tali dati vengono comunicati a terzi o, comunque, diffusi senza preventiva specifica autorizzazione del loro titolare o della SOCIETA’ .
  10. che il COLLABORATORE in qualità di soggetto incaricato all’identificazione ex. Art. 2 L. 197/1991, D.M. Ministero del Tesoro 5/6/1992, deve identificare il cliente indicandone per iscritto sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo). Deve altresì fornire il codice fiscale dei medesimi soggetti ed effettuare gli altri adempimenti previsti dalla legge. Tutte le operazioni proposte saranno, dunque, valutate nel loro complesso in ragione della previsione per la parte di competenza della normativa in materia di antiriciclaggio. Tutti questi dati, inseriti nei nostri incarichi di mediazione, devono essere certificati dalla sottoscrizione del collaboratore. Il collaboratore deve consegnare ad ogni richiedente copia dell’incarico di mediazione. L’eventuale inosservanza degli adempimenti sopradescritti potrà comportare sanzioni legali.
  11. che le Parti hanno interessi comuni nell’istaurare un rapporto convenzionale inteso a favorire l’accesso al credito.
  12. che le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto derivante dal presente accordo deve intendersi dotato di spiccate caratteristiche fiduciarie e richiede un apprezzabile grado di collaborazione tra le medesime

 

Tutto ciò, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Articolo 1

 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente Mandato di collaborazione.

 

Articolo 2

 

Il collaboratore provvederà, avvalendosi della propria autonoma organizzazione, a promuovere, raccogliere, e sottoporre alla SOCIETA’ gli incarichi di mediazione, che, sottoscritte dai Potenziali Clienti saranno vagliate dalla SOCIETA’.

Il presente accordo deve intendersi efficace relativamente ad ogni singola proposta che perverrà del Collaboratore alla SOCIETA’.

Per consentire lo svolgimento dell’incarico, la SOCIETA’ porrà a disposizione del Collaboratore la documentazione necessaria per l’eventuale incarico di mediazione da far sottoscrivere ai potenziali Clienti.

La raccolta, preparazione e trasmissione della documentazione dovrà essere eseguita dal collaboratore con la massima diligenza, in particolare:

  1. dovrà, inderogabilmente ed esclusivamente utilizzare la modulistica fornita dalla   SOCIETA’ e trasmettere la stessa documentazione, completa ed esauriente sotto ogni profilo formale e sostanziale, in conformità alle istruzioni ricevute;
  2. tutta la documentazione dovrà essere compilata e sottoscritta alla diretta presenza del collaboratore e l’autenticità della firma dovrà essere dal medesimo certificata;
  3. in caso di documentazione rilasciata e/o sottoscritta da terzi il collaboratore dovrà verificare l’autenticità di quanto trasmesso;
  4. dovrà verificare con attenzione e diligenza quanto verrà inoltrato, individuando e segnalando tempestivamente a SOCIETA’ eventuali irregolarità che potrebbero incidere sul normale decorso e perfezionamento dell’incarico di mediazione.

 

La SOCIETA’ si impegna a trattare le lettere di incarico che saranno sottoscritte dai clienti per il tramite del collaboratore, ponendo a disposizione di quest’ultimo le proprie risorse e strutture affinché vi sia la massima agevolazione e facilitazione.

Il Collaboratore si impegna a sottoporre alla SOCIETA’ le richieste di finanziamento provenienti dai Potenziali Clienti.

Il Collaboratore dovrà inoltre collaborare con la SOCIETA’ ed il potenziale Cliente alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione attivandosi ove necessario per richiedere certificazioni, documenti ecc. e, successivamente, comunicando ai Potenziali Clienti ogni richiesta di noleggio.

 

 

 

Articolo 3

 

Il Collaboratore e la SOCIETA’ prendono atto di aver reciprocamente accesso, a causa e nell’esecuzione del presente Mandato di collaborazione, ad informazioni commerciali, attività composizioni societarie, obiettivi strategici, processi distributivi, brevetti, know-how, marchi, proprietà industriali ed intellettuali in genere, segreti commerciali, numeri di conto, clientela, codici, e altre informazioni riservate e confidenziali riguardanti le rispettive attività.

Per tutta la durata della presente scrittura privata, nonché alla cessazione della stessa, le parti si impegnano a mantenere segrete e riservate le predette informazioni e a non comunicare a terzi, diffonderle o pubblicarle, senza il preventivo consenso scritto dell’atra parte. Gli obblighi di segretezza previsti dal presente accordo non si applicano alle informazioni che siano o diventino, per fatti non imputabili alle parti, generalmente note al pubblico ovvero agli operatori del settore e non impediscono la comunicazione alle pubbliche autorità competenti delle informazioni, la cui comunicazione a tali autorità sia prevista come obbligatoria dalle disposizioni e dalle prescrizioni applicabili purché la parte, alla quale le informazioni comunicate si riferiscono, ne venga al più presto informata.

 

Articolo 4

 

Quale corrispettivo, globale ed omnicomprensivo, per lo svolgimento di ogni attività, in relazione ai contratti direttamente procurati e perfezionati, la SOCIETA’ si impegna a:

  1. riconoscere al collaboratore una provvigione pari al _____ % del costo di ogni prestito personale da lui procacciato;
  2. riconoscere al collaboratore una provvigione pari al _____ % del costo di ogni cessione del quinto da lui procacciato;
  3. inviare al collaboratore i rendiconti provvigionali che si intenderanno dallo stesso approvati, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento, senza che il collaboratore li abbia contestati per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r.;

 

Le provvigioni saranno dovute al collaboratore solo allorché il rapporto con i potenziali clienti si sia perfezionato con l’accettazione da parte della SOCIETA’ o dei servizi terzi nell’interesse dei quali essa opera, e sempre che l’operazione abbia avuto regolare esecuzione.

I corrispettivi pattuiti, maturati per ogni singolo contratto stipulato dalla SOCIETA’, comprendono l’attività di ogni soggetto intervenuto, anche in ausilio del Collaboratore e quest’ultimo sarà l’unico responsabile dei compensi dovuti ai propri sub-collaboratori, interni od esterni e alla eventuale “Rete”.

Sono completamente a carico del collaboratore tutte le spese sostenute per l’esercizio dell’attività regolata dalla presente convenzione.

Tutti i pagamenti previsti nel presente articolo saranno regolati mediante bonifico bancario appoggiato sulle coordinate che il Collaboratore renderà appositamente note;

 

Articolo 5

 

Il Collaboratore si impegna ad assumere le seguenti obbligazioni fermo il rispetto di ogni obbligo di Legge e di Regolamento, nello svolgimento dell’incarico:

  1. fornire ai Potenziali Clienti tutte le informazioni utili e funzionali alla stipulazione dei servizi e prodotti, con particolare riferimento alle relative condizioni praticate dalla SOCIETA’;
  2. garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza alle quali il Collaboratore e la “rete” si ritiene vincolata;
  3. vagliare accuratamente i Potenziali Clienti al fine di mettere la SOCIETA’ in rapporto con soggetti di sicura solvibilità;
  4. fornire alla SOCIETA’ tutte le informazioni utili circa le condizioni del mercato;
  5. raccogliere tutta la documentazione richiesta dalla SOCIETA’, esaminare l’autenticità degli originali ed inoltrare alla SOCIETA’ i documenti richiesti, certificando e garantendo con apposita dichiarazione che le eventuali copie sono conformi agli originali medesimi;
  6. Utilizzare esclusivamente i testi contrattuali predefiniti dalla SOCIETA’ e non modificabili dal Collaboratore;
  7. Esporre e, comunque, mettere a disposizione della clientela tutta la documentazione informativa predefinita dalla SOCIETA’ e non modificabile dal Collaboratore prevista dalla normativa sulla trasparenza;
  8. Inserire, anche per il tramite delle procedure utilizzate, dati veritieri rilevabili da documentazione originale. Rispettare scrupolosamente e far rispettare ai propri incaricati le procedure ed istruzioni rilasciate dalla SOCIETA’.
  9. Il collaboratore si impegna ad osservare le istruzioni di carattere generale, il codice di comportamento della SOCIETA’ e le procedure interne che gli saranno comunicate o le istruzioni particolari che la SOCIETA’potrà impartire in merito a specifiche trattative ed a fornire alla stessa SOCIETA’, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, le informazioni riguardanti le condizioni del mercato ed ogni altra informazione, anche relativa alla propria attività promozionale, utile per un’ottimale pianificazione dei programmi di sviluppo aziendale. Le parti si impegnano a studiare e sviluppare costantemente le migliori forme con cui dare attenzione al presente accordo, tenuto conto dei problemi che emergono nel corso di esecuzione del medesimo, dell’evoluzione del mercato, dei prodotti e degli strumenti tecnologici a disposizione. Saranno previste, con cadenze da definire, riunioni o rendiconti per il riscontro dei problemi emersi e per la ricerca delle soluzioni più opportune. Il Collaboratore, si impegna a raccogliere e trasmettere tempestivamente alla SOCIETA’ qualsiasi documentazione o dichiarazione dei clienti concernenti gli affari proposti, anche dopo la oro accettazione. Il collaboratore non può, senza preventiva e formale autorizzazione, utilizzare, in qualsiasi forma la denominazione sociale e/o il logo di SOCIETA’ .

 

Articolo 5

 

La presente scrittura privata avrà una durata di anni 1(uno) dalla sua data di sottoscrizione e verrà successivamente tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo venga richiesta la rescissione della stessa da far pervenire ai rispettivi indirizzi in calce, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.

La SOCIETA’ e il Collaboratore potranno revocare la convenzione o recedere in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi, senza l’obbligo di motivazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ciascuna delle parti potrà peraltro revocare o rinunciare alla convenzione con effetto immediato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

 

Rimane inteso che le parti avranno la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C. senza obbligo di preavviso e di indennizzo alcuno e con semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola delle ipotesi di violazione di ciascuno degli obblighi reciproci del presente mandato di collaborazione ed altresì nell’ipotesi di cessazione, sospensione delle iscrizioni e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi all’esercizio delle attività.

Sono inoltre da considerarsi in ogni caso come giusta causa di risoluzione: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una della Parti; circostanze o atti che possano pregiudicarne il buon nome od ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

In qualunque ipotesi di cessazione degli effetti della convenzione, al collaboratore saranno dovuti i soli compensi maturati in relazione ad importi già erogati e da erogarsi al Cliente. Pertanto oltre alle provvigioni relative alle richieste presentate precedentemente al recesso, il COLLABORATORE nulla avrà a che pretendere come compenso e/o risarcimento per tale recesso.

 

Articolo 6

 

L’ accordo si estende, oltre alla commercializzazione dei prodotti, anche alla gestione della fase post-vendita, inteso che il Collaboratore si farà parte attiva per gli eventuali interventi di assistenza a favore dei clienti.

 

Articolo 7

 

L’attività oggetto del presente accordo è svolta in conformità alle norme di legge e regolamenti di qualsiasi natura esistenti in materia, nonché in conformità a tutte le condizioni, istruzioni e direttive tecniche ed amministrative che la SOCIETA’ fornirà al Collaboratore, mediante apposite circolari o direttive da considerarsi parte integrante, ma non derogante, a tutti gli effetti del presente accordo.

Le modifiche e le integrazioni del presente accordo conseguenti a norme di legge, ovvero a disposizione amministrative, si intendono inserite di diritto nella presente convenzione, anche in sostituzione di clausole difformi.

La SOCIETA’ si riserva la facoltà di introdurre successivamente modifiche al contenuto della convenzione, che risultino obiettivamente giustificate ed opportune alla luce delle esigenze e degli interessi aziendali e compatibili con la giusta considerazione degli interessi del Collaboratore.

Tali modifiche saranno oggetto di accettazione da parte del Collaboratore. Ove il Collaboratore non intenda accettare le modifiche introdotte dalla SOCIETA’, potrà recedere dalla convenzione entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle modifiche stesse.

Qualora entro quindi giorni dalla data di comunicazione delle modifiche, il Collaboratore non comunichi alla SOCIETA’ il proprio recesso ai sensi del comma precedente, le modifiche si intenderanno accettate dal Collaboratore.

Inoltre, qualora intendesse, comunque, pur non accettando le modifiche introdotte dalla SOCIETA’ insistere nella validità dell’accordo intervenuto, sarà la SOCIETA’ a decidere se mantenere in vita il rapporto contrattuale originario, oppure recedere dallo stesso.

 

Articolo 8

 

La presente scrittura privata e i diritti, obblighi e rapporti che ne derivano sono e rimarranno disciplinati dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia comunque inerente alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione della presente scrittura privata, si pattuisce in via esclusiva la competenza del Foro di Latina.

Ogni modifica ed integrazione del presente mandato di collaborazione sarà valida solo se effettuata per iscritto e debitamente approvata da entrambe le parti.

 

L’eventuale nullità o invalidità parziale del presente mandato di collaborazione o nullità di alcune sue clausole non importerà la nullità o l’invalidità dell’intero presente mandato di collaborazione, le cui parti o clausole non colpite dalla nullità o invalidità resteranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti si adopereranno in buona fede per sostituire le parti o clausole colpite dalla nullità o dalla invalidità, con altre valide parti o clausole di reciproca soddisfazione.

 

data e luogo

 

              LA SOCIETA’                                                            IL COLLABORATORE

 

 

____________________                                                                       ___________________

 

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