Mandato per agente

Mandato per agente

FAC SIMILE MANDATO PER AGENTE

TRA

 

__________  con sede legale in ____________ alla via  __________ codice fiscale n°_____________ partita IVA n° _________, iscritta alla CCIAA di ___________ con il n° _______________, Società finanziaria autorizzata dalla Banca D’Italia, di seguito denominata anche SOCIETA’,

 

E

 

_______________, nato a ____________  il ______________  e residente a _________ in Via ____________ C.F. _____________ autorizzato al compimento di tutte le attività previste nel presente accordo e in possesso di adeguate caratteristiche di professionalità ed affidabilità di seguito denominato AGENTE

 

Premesso

 

  1. che la ________ è società che svolge attività finanziaria mediante l’intermediazione per la concessione di prestiti, mutui e di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
  2. che è interesse della SOCIETA’ sviluppare sul territorio italiano una rete di agenti, ai quali conferire l’incarico di offrire il servizio come sopra determinato;
  3. che l’Agente è iscritto o ha presentato istanza di iscrizione all’albo degli agenti in attività finanziaria tenuto dall’OAM
  4. che il’Agente dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per lo svolgimento dell’attività di intermediazione finanziaria e s’impegna a comunicare con immediatezza ogni variazione che intervenga in vigenza del presente rapporto;
  5. che la permanenza nell’elenco di cui al punto 3, è condizione essenziale del presente accordo e, qualora dovesse venire a mancare, per qualsiasi causa, il rapporto disciplinato dal presente accordo sarà automaticamente risolto;
  6. che L’agente indica all’Oam la _______________ quale società mandante per i seguenti prodotti:
  7. che l’agente intende sviluppare una consistenza rete di contatti con soggetti potenzialmente interessati ad ottenere finanziamenti sotto diverse forme, e si è dichiarato intenzionato al raggiungimento di significativi volumi di produzione a favore della SOCIETA’;
  8. che l’agente presta servizi e prodotti a propria cura e spese, in proprio e per il tramite di propri collaboratori, nel territorio dello stato italiano;
  9. che l’agente ed i suoi collaboratori vengono segnalati alla SOCIETA’ ed assolvono agli obblighi richiesti al punto 4;
  10. che l’agente è a conoscenza delle norme riguardanti l’attività di concessione di finanziamenti e di prestiti, comprese le norme in materia di trasparenza nonché di raccolta, trattamento e conservazione dei dati personali e di identificazione ai fini dell’antiriciclaggio e nello specifico;
  11. che l’agente, nello svolgimento della propria attività, deve attenersi scrupolosamente al rispetto delle prescrizioni di cui:
  12. al D. Lgs. N. 196 del 30 giugno 2003 relativa al “trattamento dei dati personali”; in particolare non effettuerà alcuna operazione di trattamento dei dati raccolti al di fuori di quelle inerenti alle mansioni ed impedirà che tali dati vengono comunicati a terzi o, comunque, diffusi senza preventiva specifica autorizzazione del loro titolare o della SOCIETA’ .
  13. alla delibera CICR del 4 marzo 2003, nonché alle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia.
  14. che l’agente in qualità di soggetto incaricato all’identificazione ex. Art. 2 L. 197/1991, D.M. Ministero del Tesoro 5/6/1992, deve identificare il richiedente e gli eventuali coobligati indicandone per iscritto sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo). Deve altresì fornire il codice fiscale dei medesimi soggetti, qualificare l’entità del finanziamento richiesto ed effettuare gli altri adempimenti previsti dalla legge. Tutte le operazioni proposte saranno, dunque, valutate nel loro complesso in ragione della previsione per la parte di competenza della normativa in materia di antiriciclaggio e delle indicazioni fornite dal cosiddetto decalogo della Banca d’Italia. Tutti questi dati, inseriti nelle nostre proposte di finanziamento, devono essere certificati dalla sottoscrizione dell’agente (nell’eventualità in cui l’attività di mediazione creditizia sia svolta da persona giuridica la sottoscrizione si intenderà perfezionata dal timbro riportante la denominazione sociale con sovrapposta la firma di persona dotata dei relativi poteri). l’agente deve consegnare ad ogni richiedente copia del contratto di finanziamento. L’eventuale inosservanza degli adempimenti sopradescritti potrà comportare sanzioni legali.
  15. che le Parti hanno interessi comuni nell’istaurare un rapporto convenzionale inteso a favorire la concessione di prestiti e finanziamenti.
  16. che le Parti si danno reciprocamente atto che il rapporto derivante dal presente accordo deve intendersi dotate di spiccate caratteristiche fiduciarie e richiede un apprezzabile grado di collaborazione tra le medesime

 

Tutto ciò, si conviene e si stipula quanto segue:

 

Articolo 1

 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante ed essenziale del presente contratto.

 

Articolo 2

 

L’agnete provvederà, avvalendosi della propria autonoma organizzazione, a promuovere, raccogliere, e sottoporre alla SOCIETA’ le proposte di finanziamento, che, sottoscritte dai Potenziali Clienti saranno vagliate dalla SOCIETA’.

Le parti riconoscono che la valutazione del merito del credito resterà di esclusiva competenza della SOCIETA’, senza alcun potere dispositivo o conclusivo da parte dell’agente.

L’agente riconosce di essere estraneo ad ogni valutazione del merito del credito relativamente all’affare proposto, che rimane quindi esclusivamente ed insindacabilmente in capo alla SOCIETA’.

La SOCIETA’ comunicherà all’ agente l’esito dell’Istruttoria.

Il presente accordo deve intendersi efficace relativamente ad ogni singola proposta che perverrà all’agente alla SOCIETA’.

Per consentire lo svolgimento dell’incarico, la SOCIETA’ porrà a disposizione dell’agente la documentazione necessaria per la presentazione e l’eventuale richiesta di finanziamenti da far sottoscrivere ai potenziali Clienti e la modulistica per l’Istruttoria delle pratiche.

La raccolta, preparazione e trasmissione della documentazione dovrà essere eseguita dall’agente con la massima diligenza, in particolare:

  1. dovrà, inderogabilmente ed esclusivamente utilizzare la modulistica fornita dalla   SOCIETA’ e trasmettere la stessa documentazione (necessaria per l’istruttoria e liquidazione delle proposte di finanziamento), completa ed esauriente sotto ogni profilo formale e sostanziale, in conformità alle istruzioni ricevute;
  2. tutta la documentazione, anche relativa alle eventuali garanzie rilasciate, dovrà essere compilata e sottoscritta alla diretta presenza del agente e l’autenticità della firma dovrà essere dal medesimo certificata;
  3. in caso di documentazione rilasciata e/o sottoscritta da terzi (ad es. il certificato di stipendio nelle operazioni di finanziamento contro cessione di quote di stipendio) l’agente dovrà verificare l’autenticità di quanto trasmesso;
  4. dovrà verificare con attenzione e diligenza quanto verrà inoltrato, individuando e segnalando tempestivamente a SOCIETA’ eventuali irregolarità che potrebbero incidere sul normale decorso e perfezionamento del finanziamento.

 

La SOCIETA’ si impegna a trattare le domande che saranno presentate dai richiedenti per il tramite l’agente, ponendo a disposizione di quest’ultimo le proprie risorse e strutture affinché vi sia la massima agevolazione e facilitazione.

L’agente si impegna a sottoporre in via esclusiva alla SOCIETA’ le richieste di finanziamento provenienti dai Potenziali Clienti.

L’agente dovrà inoltre collaborare con la SOCIETA’ ed il potenziale Cliente alle condizioni e secondo le modalità di cui alla presente Convenzione e della relativa modulistica, all’istruttoria delle “Proposte”, attivandosi ove necessario per richiedere certificazioni, documenti ecc. e, successivamente, comunicando ai Potenziali Clienti l’avvenuta accettazione della richiesta di finanziamento.

 

Articolo 3

 

Nessuna rilevanza territoriale è attribuita dalle Parti al presente accordo. L’agente, consapevole di non aver diritto ad alcuna esclusiva, ha la facoltà di operare su tutto il territorio nazionale, così come la SOCIETA’ ha la illimitata facoltà di incaricare altri soggetti nel territorio nazionale, anche per i medesimi prodotti.

La presente scrittura si intende senza rappresentanza e, pertanto, l’agente non potrà accettare o rendere dichiarazioni impegnative da o nei confronti di terzi, in nome e per conto della SOCIETA’. Eventuali dichiarazioni rese o accettate in violazione di tale divieto non impegneranno la SOCIETA’ nei confronti di terzi.

 

Articolo 4

 

La presente scrittura non ha carattere esclusivo. La SOCIETA’ sarà libera riavvalersi di altri soggetti a qualunque titolo incaricati, nonché di promuovere direttamente la conclusione degli affari, considerata esclusa ogni pretesa provvigionale, risarcitoria o di qualsiasi altro genere per gli affari non direttamente procurati dall’opera dell’agente.

In ogni caso, la SOCIETA’ si riserva di avocare a sé la gestione di tutte o parte delle trattative procurate dall’agente, che per la loro complessità, entità e comunque per le particolari problematiche poste, rivestono carattere speciale. Resta tuttavia fermo – in questo caso qualora riconosciuto come dovuto – il compenso di competenza dell’agente.

L’agente si adopererà affinché la eventuale “Rete” dei suoi collaboratori rispetti gli obblighi di non concorrenza previsti dal contratto e che non vengano intraprese attività che possano evidentemente apparire pregiudizievoli e comunque non convenienti all’immagine della SOCIETA’, ovvero non consentite dalle disposizioni e dalle prescrizioni applicabili al Servizio.

La SOCIETA’ espressamente si impegna per la durata del presente accordo a non procurare, promuovere e comunque trattare direttamente rapporti e/o contratti con soggetti che siano in ogni caso riconducibili all’attività promozionale e di intermediazione svolta dall’agente e/o dalla Rete in esecuzione al presente accordo, se non previa comunicazione all’agente.

Il presente accordo rappresenta una prestazione professionale svolta in regime di monomandato dall’agente pertanto non potrà avvalersi di altre struttura al fine della concessione dei finanziamenti ai potenziali clienti.

A questo rapporto non potranno essere mai applicate norme di legge e di contrattazione collettiva del contratto di impiego né del mandato di agenzia e di subagenzia.

 

Articolo 5

 

L’agente e la SOCIETA’ prendono atto di aver reciprocamente accesso, a causa e nell’esecuzione della presente scrittura privata e/o del Contratto, ad informazioni commerciali, attività composizioni societarie, obiettivi strategici, processi distributivi, brevetti, know-how, marchi, proprietà industriali ed intellettuali in genere, segreti commerciali, numeri di conto, clientela, codici, e altre informazioni riservate e confidenziali riguardanti le rispettive società ed attività.

Per tutta la durata della presente scrittura privata, nonché alla cessazione della stessa, le parti si impegnano a mantenere segrete e riservate le predette informazioni e a non comunicare a terzi, diffonderle o pubblicarle, senza il preventivo consenso scritto dell’atra parte. Gli obblighi di segretezza previsti dal presente accordo non si applicano alle informazioni che siano o diventino, per fatti non imputabili alle parti, generalmente note al pubblico ovvero agli operatori del settore e non impediscono la comunicazione alle pubbliche autorità competenti delle informazioni , la cui comunicazione a tali autorità sia prevista come obbligatoria dalle disposizioni e dalle prescrizioni applicabili purché la parte, alla quale le informazioni comunicate si riferiscono, ne venga al più presto informata.

 

Articolo 6

 

L’agente potrà avvalersi dell’opera di collaboratori, submandatari soltanto se segnalati anch’essi alla SOCIETA’. L’agente, anche in nome e per conto della SOCIETA’, assume l’incarico di verificare preliminarmente che tutti i collaboratori di cui si servirà per lo svolgimento della attività regolate dalla presente convenzione, siano in possesso dei requisiti di onorabilità e di un diploma di scuola media superiore, e terrà presso i propri uffici, a disposizione della SOCIETA’, una copia della documentazione relativa. Tale impegno si intende riferito sia a collaboratori, submandatari permanenti che occasionali, sia che facciano parte di reti sia interne che esterne.

L’agente si impegna ad adottare, con la massima tempestività, ogni opportuna iniziativa nei confronti dei propri collaboratori per assicurare le modalità di svolgimento della mediazione prese in considerazione in questo accordo. L’agente risponde anche in relazione all’operato degli eventuali collaboratori, di danni conseguenti a comportamento negligente e/o ad omissioni in merito alla verifica della congruità ed autenticità della documentazione inoltrata, anche se prodotta da terzi, e comunque in tutti i casi di dolo e di colpa.

In tale ipotesi è tenuto a rimborsare alla SOCIETA’ l’eventuale danno, nonché a manlevare la stessa da qualsiasi esposizione finanziaria che fosse derivata sia a titolo di anticipazione che di saldo. L’agente, stante che nella determinazione del compenso si ‘ tenuto specificatamente conto della assunzione di responsabilità, si impegna sin d’ora ad espromettersi, ai sensi dell’art. 1272 cod. civ., nei crediti di SOCIETA’ (anche a fronte di anticipazioni eventualmente concesse al richiedente o per estinzioni di precedenti posizioni bancarie) sorti in tutti i casi di mancato perfezionamento dell’operazione tra cui, a mero titolo esemplificativo: A) alterazione o falsità dei documenti prodotti; B) morte del richiedente; C) variazione sostanziale del profilo di rischio (ad es. cessazione del rapporto di lavoro del richiedente o assenza a causa di malattia, CIG, provvedimenti disciplinari, aspettativa o provvedimenti di restrizione della libertà verificatasi prima della definitiva formalizzazione dell’operazione); D) presenza di altri finanziamenti non dichiarati che rendono impossibile la stipula del contratto di finanziamento. In conseguenza di ciò l’agente è inderogabilmente tenuto al rimborso delle somme da SOCIETA’ già erogate a qualsiasi titolo. In ogni caso, la SOCIETA’ potrà esercitare i propri diritti di credito nei confronti dell’agente, derivanti dell’espromissione, solamente decorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta stragiudiziale, inviata con raccomandata A.R. dalla SOCIETA’ al richiedente il finanziamento, di restituzione degli importi dovuti dal richiedente il finanziamento medesimo alla SOCIETA’ per effetto del mancato perfezionamento dell’operazione.

 

Articolo 7

 

Quale corrispettivo, globale ed omnicomprensivo, per lo svolgimento di ogni attività, in relazione ai contratti direttamente procurati e perfezionati, la SOCIETA’ si impegna a:

  1. riconoscere all’agente una provvigione il cui ammontare, definizione e regolamentazione sono previsti dell’allegato A, che costituisce parte integrante della presente convenzione e che la SOCIETA’ si riserva di modificare senza alcun preavviso;
  2. inviare all’agentei rendiconti provvigionali che si intenderanno dallo stesso approvati, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento, senza che l’agente li abbia contestati per iscritto a mezzo di lettera raccomandata a.r.;

 

Le provvigioni saranno dovute aall’agente solo allorché il rapporto con i potenziali clienti si sia perfezionato con l’accettazione da parte della SOCIETA’ o dei servizi terzi nell’interesse dei quali essa opera, e sempre che l’operazione abbia avuto regolare esecuzione.

I corrispettivi pattuiti, maturati per ogni singolo contratto stipulato dalla SOCIETA’, comprendono l’attività di ogni soggetto intervenuto, anche in ausilio dell’agente e quest’ultimo sarà l’unico responsabile dei compensi dovuti ai propri collaboratori, interni od esterni e alla eventuale “Rete”.

Sono completamente a carico dell’agente tutte le spese sostenute per l’esercizio dell’attività regolata dalla presente convenzione.

Tutti i pagamenti previsti nel presente articolo saranno regolati mediante bonifico bancario appoggiato sulle coordinate che l’agente renderà appositamente note;

 

Articolo 8

 

L’agente si impegna ad assumere le seguenti obbligazioni fermo il rispetto di ogni obbligo di Legge e di Regolamento, nello svolgimento dell’incarico:

  1. fornire ai Potenziali Clienti tutte le informazioni utili e funzionali alla stipulazione dei servizi e prodotti, con particolare riferimento alle relative condizioni praticate dalla SOCIETA’;
  2. garantire il regolare svolgimento delle attività così come previste dalle nuove disposizioni in materia di trasparenza alle quali l’agente e la “rete” si ritiene vincolata;
  3. vagliare accuratamente i Potenziali Clienti al fine di mettere la SOCIETA’ in rapporto con soggetti di sicura solvibilità;
  4. fornire alla SOCIETA’ tutte le informazioni utili circa le condizioni del mercato;
  5. raccogliere tutta la documentazione richiesta dalla SOCIETA’, esaminare l’autenticità degli originali ed inoltrare alla SOCIETA’ i documenti richiesti, certificando e garantendo con apposita dichiarazione che le eventuali copie sono conformi agli originali medesimi;
  6. Utilizzare esclusivamente i testi contrattuali predefiniti dalla SOCIETA’ e non modificabili dall’agente;
  7. Esporre e, comunque, mettere a disposizione della clientela tutta la documentazione informativa predefinita dalla SOCIETA’ e non modificabile dall’agente prevista dalla normativa sulla trasparenza. In ogni caso, l’agente avrà cura di farsi rilasciare dagli interessati apposita dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti la consegna della documentazione e delle informative fornite;
  8. Inserire, anche per il tramite delle procedure utilizzate, dati veritieri rilevabili da documentazione originale (esempio cedolini paga, certificato di stipendio ecc..). Rispettare scrupolosamente e far rispettare ai propri incaricati le procedure ed istruzioni rilasciate dalla SOCIETA’. L’agente è tenuto a consegnare in piena ed esclusiva responsabilità, nel più breve tempo possibile e, comunque, non oltre il tassativo termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento, degli assegni relativi ad eventuali anticipazioni o alla liquidazione delle proposte di finanziamento (detti titoli indicheranno sempre e comunque come beneficiario il soggetto finanziato e saranno corredati dalla clausola di non trasferibilità) restituendo, a stretto giro di posta, alla SOCIETA’, le quietanze sottoscritte per ricevuta ed accettazione da parte dei mutuatari. Nel caso, per qualsiasi motivo, non fosse possibile procedere al perfezionamento dell’operazione (sia essa anticipazione che definitiva liquidazione) nel termine massimo sopra indicato, è tenuto a restituire a SOCIETA’ gli assegni a stretto giro di posta, rispondendo direttamente di comportamenti in difformità alla suddette disposizioni. L’agente, dal momento della ricezione degli assegni da consegnare ai richiedenti, assume personalmente ogni responsabilità per il caso di furto, rapina, smarrimento, distrazione o errata consegna degli stessi, manlevando espressamente SOCIETA’ da qualsiasi responsabilità al riguardo ed obbligandosi al risarcimento di tutti i danni subiti dalla stessa. L’agente non è legittimato in alcun modo ad incassare direttamente, neppure occasionalmente, alcun pagamento da parte del richiedente e/o di terzi per conto della SOCIETA’, senza preventiva e formale autorizzazione della stessa. L’agente è fatto tassativo divieto di addebitare al richiedente alcun onero, a qualunque titolo esso venga vantato, in aggiunta alle provvigioni di intermediazione che gli verranno riconosciute, dalla SOCIETA’, da intendersi, unico, esclusivo e totale compenso relativo all’attività svolta. L’agente– in tutti i casi in cui, in conseguenza della propria attività, sia tenuto a corrispondere a SOCIETA’ danni e/o a rimborsare importi a qualsiasi titolo erogati dalla stessa – autorizza, ai sensi degli articoli 1241 e seguenti cod. civ., a compensare il debito maturato nei confronti di SOCIETA’ con ogni eventuale credito dallo stesso vantato a titolo di provvigioni o altro.
  9. L’agente e la sua eventuale Rete si impegnano ad osservare e far osservare le istruzioni di carattere generale, il codice di comportamento della SOCIETA’ e le procedure interne che gli saranno comunicate o le istruzioni particolari che la SOCIETA’potrà impartire in merito a specifiche trattative ed a fornire alla stessa SOCIETA’, con le modalità e nei termini da quest’ultimo stabiliti, le informazioni riguardanti le condizioni del mercato ed ogni altra informazione, anche relativa alla propria attività promozionale, utile per un’ottimale pianificazione dei programmi di sviluppo aziendale. Le parti si impegnano a studiare e sviluppare costantemente le migliori forme con cui dare attenzione al presente accordo, tenuto conto dei problemi che emergono nel corso di esecuzione del medesimo, dell’evoluzione del mercato, dei prodotti e degli strumenti tecnologici a disposizione. Saranno previste, con cadenze da definire, riunioni o rendiconti per il riscontro dei problemi emersi e per la ricerca delle soluzioni più opportune. L’agente e/o la Rete, si impegna a raccogliere e trasmettere tempestivamente alla SOCIETA’ qualsiasi documentazione o dichiarazione dei clienti concernenti gli affari proposti, anche dopo la oro accettazione. L’agente non può, senza preventiva e formale autorizzazione, utilizzare, in qualsiasi forma la denominazione sociale e/o il logo di SOCIETA’ .

 

Articolo 9

 

La presente scrittura privata avrà una durata di anni 1(uno) dalla sua data di sottoscrizione e verrà successivamente tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo venga richiesta la rescissione della stessa da far pervenire ai rispettivi indirizzi in calce, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno novanta giorni prima della scadenza naturale.

La SOCIETA’ e l’agente potranno revocare la convenzione o recedere in qualsiasi momento con un preavviso di sei mesi, senza l’obbligo di motivazione, da comunicarsi con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Ciascuna delle parti potrà peraltro revocare o rinunciare alla convenzione con effetto immediato qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.

 

Rimane inteso che le parti avranno la facoltà di risolvere con effetto immediato il presente accordo ai sensi dell’art. 1456 C.C. senza obbligo di preavviso e di indennizzo alcuno e con semplice dichiarazione di volersi avvalere della presente clausola delle ipotesi di violazione di ciascuno degli obblighi reciproci del presente contratto ed altresì nell’ipotesi di cessazione, sospensione delle iscrizioni e dei provvedimenti amministrativi autorizzativi all’esercizio delle attività.

Sono inoltre da considerarsi in ogni caso come giusta causa di risoluzione: fallimento, concordato o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta una della Parti; circostanze o atti che possano pregiudicarne il buon nome od ostacolare lo svolgimento regolare della sua attività.

In qualunque ipotesi di cessazione degli effetti della convenzione, all’agente saranno dovuti i soli compensi maturati in relazione ad importi già erogati e da erogarsi al Cliente. Pertanto oltre alle provvigioni relative alle richieste presentate precedentemente al recesso, l’agente nulla avrà a che pretendere come compenso e/o risarcimento per tale recesso.

 

Articolo 10

 

L’ accordo si estende, oltre alla commercializzazione dei prodotti, anche:

  1. alla gestione della fase post-vendita, inteso che l’agente si farà parte attiva per gli eventuali interventi di sollecito presso le Amministrazioni cedute ed i clienti in ritardo sui tempi di rimborso dei finanziamenti, attivandosi espressamente per la ottimizzazione del portafoglio clienti discendenti dalla propria attività di produzione ed al recupero dei crediti di pertinenza della SOCIETA’.

In particolare si conviene espressamente di verificare ad ogni fine di esercizio l’andamento degli incassi negli incassi delle rate di scomputo.

 

Articolo 11

 

L’attività oggetto del presente accordo è svolta in conformità alle norme di legge e regolamenti di qualsiasi natura esistenti in materia, nonché in conformità a tutte le condizioni, istruzioni e direttive tecniche ed amministrative che la SOCIETA’ fornirà all’agente, mediante apposite circolari o direttive da considerarsi parte integrante, ma non derogante, a tutti gli effetti del presente accordo. L’agente è responsabile di tutti gli adempimenti, anche differiti e periodici, cui è tenuto per il mantenimento della propria iscrizione nell’elenco degli agenti tenuto dall’OAM.

Le modifiche e le integrazioni del presente accordo conseguenti a norme di legge, ovvero a disposizione amministrative, si intendono inserite di diritto nella presente convenzione, anche in sostituzione di clausole difformi.

La SOCIETA’ si riserva la facoltà di introdurre successivamente modifiche al contenuto della convenzione, che risultino obiettivamente giustificate ed opportune alla luce delle esigenze e degli interessi aziendali e compatibili con la giusta considerazione degli interessi dell’agente.

Tali modifiche saranno oggetto di accettazione da parte dell’agente. Ove l’agente non intenda accettare le modifiche introdotte dalla SOCIETA’, potrà recedere dalla convenzione entro quindici giorni dalla data di comunicazione delle modifiche stesse.

Qualora entro quindi giorni dalla data di comunicazione delle modifiche, l’agente non comunichi alla SOCIETA’ il proprio recesso ai sensi del comma precedente, le modifiche si intenderanno accettate dall’agente.

Inoltre, qualora intendesse, comunque, pur non accettando le modifiche introdotte dalla SOCIETA’ insistere nella validità dell’accordo intervenuto, sarà della SOCIETA’ decidere se mantenere in vita il rapporto contrattuale originario, oppure recedere dallo stesso.

 

Articolo 12

 

La presente scrittura privata e i diritti, obblighi e rapporti che ne derivano sono e rimarranno disciplinati dalla leggi italiana.

Per qualsiasi controversia comunque inerente alla validità, all’interpretazione, all’esecuzione e alla risoluzione della presente scrittura privata, si pattuisce in via esclusiva la competenza del Foro di Latina.

Ogni modifica ed integrazione del presente contratto sarà valida solo se effettuata per iscritto e debitamente approvata da entrambe le parti.

 

L’eventuale nullità o invalidità parziale del presente contratto o nullità di alcune sue clausole non importerà la nullità o l’invalidità dell’intero presente contratto, le cui parti o clausole non colpite dalla nullità o invalidità resteranno pienamente valide ed efficaci.

Le parti si adopereranno in buona fede per sostituire le parti o clausole colpite dalla nullità o dalla invalidità, con altre valide parti o clausole di reciproca soddisfazione.

 

 

 

              LA SOCIETA’                                                           L’AGENTE

 

 

____________________                                                                       ___________________

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 del Codice Civile si approvano specificamente le seguenti condizioni e clausole:

– Premesse,

– Articoli 2;4;5;6;7;8;9;10;11;12

 

 

Data e Luogo

 

 

 

             LA SOCIETA’                                                                    L’AGENTE

 

 

 

______________________                                                                _________________