Minimi, l’auto resta «leggera»

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I contribuenti minimi non saranno colpiti dalla stretta che dal 2013 interesserà la deduzione dei costi sulle auto aziendali e professionali, in quanto potranno continuare a dedurre il 50 per cento. Per gli altri due regimi dedicati agli imprenditori individuali e ai professionisti (nuove iniziative e residuali), invece, la percentuale dei costi delle auto deducibile dal reddito passerà dal 40% al 27,5 per cento. Una differenza di trattamento che ha caratterizzato il regime senza Iva già dal suo esordio, nel 2008, quando è stato previsto di non far applicare ai soggetti minimi alcuna regola del Testo unico sulle imposte sui redditi.
Novità dal 2013
In base alle novità introdotte dalla riforma del lavoro, dal 2013 i costi relativi alle auto aziendali per le imprese (non agenti) e i professionisti, non in regime dei minimi, potranno essere dedotti al 27,5% e non più al 40 per cento.
Il regime dei minimi – in vigore dal 2008 e modificato dal Dl 98/2011 – non segue le regole di deduzione previste dal Tuir (Dpr 917/1986) per le autovetture o comunque per tutti i beni utilizzati in maniera promiscua, cioè per motivi aziendali e personali, come ad esempio i telefoni fissi o mobili.
Nell’individuare un criterio semplificato di deduzione di questi costi, le Entrate hanno chiarito che, «a prescindere dalle disposizioni del Tuir che prevedono uno specifico limite di deducibilità», le spese di acquisto (anche in leasing) e di gestione dei beni a uso promiscuo possono essere dedotte nella misura del 50% del relativo corrispettivo «comprensivo dell’Iva per la quale non può essere esercitato il diritto alla detrazione» (circolare 7/E/2008). In particolare, per le auto dei minimi non è applicabile neanche il limite del costo di acquisto fiscalmente rilevante, pari a 18.075,99 euro per gli altri regimi fiscali.
La percentuale del 50% per la deduzione dei costi auto per i minimi varrà anche per il 2013, considerando che il chiarimento delle Entrate è scollegato dalle regole dettate dal Tuir. L’Agenzia, infatti, scelse la deduzione del 50% nel 2008, quando lo sconto per gli altri regimi era del 40% (80% per gli agenti).
Rispetto alla deduzione prevista per gli altri regimi, lo sconto fiscale del 50% è molto conveniente, considerando anche che vale il principio di cassa: quindi il costo storico di acquisto va dedotto subito al 50 per cento. Svantaggiati, invece, gli agenti e i rappresentanti minimi, i quali possono dedurre dal reddito solo il 50% dei costi dell’autovettura, al posto dell’80% previsto per gli agenti e i rappresentanti negli altri regimi.
Beni strumentali dei minimi
Per poter beneficiare del regime dei minimi, tra l’altro, è necessario che «nel triennio solare precedente» non siano stati effettuati acquisti di beni strumentali, anche tramite noleggio, locazione o leasing, per un ammontare complessivo superiore a 15mila euro (legge 244/2007). Anche a questi fini, le Entrate hanno sostenuto che i beni strumentali «solo in parte utilizzati nell’ambito dell’attività di impresa o di lavoro autonomo» (come le autovetture) devono essere considerati per un valore pari al 50% dei relativi corrispettivi (circolare 73/E/2007), al netto dell’Iva indetraibile (circolare 7/E/2008). Quindi, i beni strumentali a uso promiscuo dei minimi rilevano per il 50% del costo sostenuto, «a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel Tuir». Questa regola vale anche per gli agenti di commercio, la cui percentuale di deduzione dal reddito d’impresa nel Tuir è dell’80% (circolare 7/E/2008).
Secondo le Entrate, infine, non vanno considerati ai fini della determinazione del limite dei 15mila euro i beni strumentali che il contribuente minimo ha ricevuto in comodato d’uso (gratuito), in quanto per la loro acquisizione non è dovuto alcun corrispettivo. La non rilevanza per la determinazione del tetto dei 15mila euro, però, non incide sulla possibilità di dedurre al 50% i costi di impiego del bene utilizzato nell’esercizio dell’attività, se sono sostenuti dal comodatario.

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